CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2024
Cassazione n. 40904/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il motivo di ricorso che contesta violazione di legge in relazione alla contestata recidiva reiterata specifica non risulta essere stato preventivamente dedotto secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; che, peraltro, il motivo di ricorso che contesta il riconoscimento e l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen., involge accertamenti di fatto preclusi al sindacato di legittimità; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] idente