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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2021

Cassazione n. 44390/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 14/10/2020 della Corte di appello di Torino, che ha confermato quella del Tribunale di Torino in data 28/5/2019, con cui il ricorrente è stato riconosciuto colpevole, nella sua veste di amministratore di sostegno, del delitto di cui all'art. 314 cod. pen. 2.

Il ricorso è inammissibile.

Con i due motivi il ricorrente sollecita in modo aspecifico un'alternativa valutazione del compendio probatorio, al fine di ridimensionare l'entità e il significato delle appropriazioni, nel quadro di un rapporto fiduciario con la zia, ma non si confronta con l'ampia motivazione in cui si è dato conto delle parziali ammissioni del ricorrente, dell'entità dei mancati pagamenti doverosi da parte del predetto e della consistenza dei valori di cui si era appropriato, comunque superiori all'importo che avrebbe formato oggetto di donazione, anche a prescindere dai vincoli esistenti e dalla conseguente nullità.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 14/10/2020 della Corte di appello di Torino, che ha confermato quella del Tribunale di Torino in data 28/5/2019, con cui il ricorrente è stato riconosciuto colpevole, nella sua veste di amministratore di sostegno, del delitto di cui all'art. 314 cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile. Con i due motivi il ricorrente sollecita in modo aspecifico un'alternativa valutazione del compendio probatorio, al fine di ridimensionare l'entità e il significato delle appropriazioni, nel quadro di un rapporto fiduciario con la zia, ma non si confronta con l'ampia motivazione in cui si è dato conto delle parziali ammissioni del ricorrente, dell'entità dei mancati pagamenti doverosi da parte del predetto e della consistenza dei valori di cui si era appropriato, comunque superiori all'importo che avrebbe formato oggetto di donazione, anche a prescindere dai vincoli esistenti e dalla conseguente nullità. 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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