CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 32466/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte di appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto da D’[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto dispecificità, risolvendosi nella mera reiterazione delle medesime doglianze giàdedotte con l'atto di appello, in tema di elemento soggettivo del delitto diricettazione, e puntualmente disattese dalla Corte territoriale; che il motivo nonsi confronta con le argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata e sitraduce, pertanto, in una critica soltanto apparente, inidonea ad assolvere lafunzione propria del ricorso per cassazione, consistente nell'individuazione dispecifici vizi della decisione censurata;Rilevato che, invero, secondo il costante orientamento della giurisprudenzadi legittimità, la mancanza di specificità del motivo, cui l'art. 591, comma 1, lett.c), cod. proc. pen. ricollega la sanzione dell'inammissibilità, ricorre allorchédifetti la necessaria correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnatae le censure prospettate dal ricorrente, con conseguente omissione di una criticaeffettiva e mirata alla motivazione della sentenza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso è solo enunciato e, oltre ad esseredel tutto privo del necessario apparato argomentativo a sostegno della censura,richiama fattispecie delittuose estranee all'oggetto del presente procedimento,così rivelando un evidente difetto di correlazione con il contenuto della decisioneimpugnata e risultando, pertanto, privo dei requisiti minimi di specificità richiestiper il ricorso di legittimità;[OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo, relativo al diniego delle circostanze attenuantigeneriche, è parimenti inammissibile, poiché investe un giudizio di fatto rimessoal giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità, se sorretto damotivazione congrua e non manifestamente illogica; che, in ogni caso, lacensura è manifestamente infondata avendo la Corte territoriale fatto correttaapplicazione del principio secondo cui, ai fini del diniego delle attenuantigeneriche, il giudice non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementiprospettati dalle parti, potendo valorizzare quelli ritenuti decisivi, anche unosoltanto tra quelli indicati dall’art. 133 cod. pen., ovvero la mera assenza dielementi positivamente valutabili (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri,Rv. 283489-01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02),correttamente valorizzando la personalità dell'imputato, connotata dainclinazione alla reiterazione di condotte illecite, nonché la condotta successiva alreato, indicativa dell'assenza di effettiva resipiscenza e di qualsivoglia iniziativariparatoria rispetto alle conseguenze dannose della condotta contestata;Rilevato, conseguentemente, che il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]