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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 febbraio 2023

Cassazione n. 48858/2023

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza in data 2 febbraio 2023, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha disposto la revoca della misura dell'affidamento in prova ex art. 47, ord. pen., concessa a SAVELLA [OSCURATO:PERSONA] con decorrenza dal 25 luglio 2022.

Le ragioni di tale provvedimento sono costituite dalla circostanza che, successivamente all'applicazione della misura, concessa con ordinanza in data 10.5.2022, era pervenuta al Tribunale una nota dei Carabinieri che dava conto del furto perpetrato nella notte del 25 luglio 2022 ai danni di una piscina privata, con effrazione della porta di vetro di ingresso al bar e con l'appropriazione della somma di denaro di 818,00 euro presente nel distributore di bevande.

Le indagini avevano consentito di rinvenire sul vetro danneggiato della porta del bar le impronte digitali riconducibili al Savella (oltre che ad altri soggetti pregiudicati).

La nota rilevava inoltre che le violazioni erano state commesse in orario notturno quando al Savella era prescritto il rientro nell'abitazione, e in un luogo lontano oltre 40 km dal suo domicilio.

Sulla base di tali elementi, nonché della circostanza che il Savella non era stato in grado di giustificare la presenza delle sue impronte sul luogo del reato, il Tribunale ha revocato la misura ritenendo il soggetto non affidabile quanto alla spontanea osservanza delle prescrizioni imposte e, soprattutto, quanto alla prevenzione dalla ricaduta nella violazione di legge.

Ha disposto, pertanto, la revoca della misura a far data dal fatto, in quanto rivelatore del fallimento della misura alternativa.

2. Avverso tale ordinanza il Savella, a mezzo dei difensori di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di censura.

2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione di legge in relazione all'art.133 cod. pen. con riguardo alla decorrenza della revoca della misura e difetto di motivazione con riferlinento alla non computibilità del periodo di affidamento in prova svolto ai fini dell'espiazione della pena.

La difesa, rilevato che la revoca dell'affidamento in prova era intervenuta dopo che erano decorsi oltre 5 mesi dalla asserita commissione del furto di cui il Savella era accusato, sostiene il carattere meramente apodittico della disposta revoca, avendo il Tribunale omesso del tutto di considerare la rilevanza dell'arco temporale dal 25 luglio 2022 all'il gennaio 2023 in cui il Savella ha puntualmente osservato le prescrizioni imposte, trovando anche un lavoro.

Per contro, la revoca della misura sarebbe basata unicamente sulla base della non dimostrata commissione del delitto di furto, per il quale le indagini sono ancora in corso.

2.2. Con il secondo motivo si deduce la contraddittorietà della motivazione con riguardo alla indicazione della pena in concreto da espiare.

Il Tribunale avrebbe infatti erroneamente indicato la pena complessiva in esecuzione in anni 1 e mesi 8, laddove invece sarebbe chiaro già dal testo del provvedimento che essa è pari a anni 1, mesi 1 e giorni 14 di reclusione.

3. Il Procuratore generale, con conclusioni scritte, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.

2. Il primo motivo di ricorso è infondato.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale non consegue automaticamente al mero riscontro di violazioni della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, in quanto spetta al giudice valutare, fornendo adeguata motivazione, se tali violazioni costituiscano, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova (Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Rv. 275239 - 01).

A tal fine possono essere valutati anche fatti costituenti ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, a condizione che il giudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo, in quanto espressione di un atteggiamento incompatibile con l'adesione allo stesso da parte del detenuto (Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, Rv. 276498 - 01; Sez. 1, n. 33089 del 10/05/2011, Rv. 250824 - 01; Sez. 1, n. 42571 del 19/04/2013, Rv. 256695 - 01).

Nel caso ora in esame, il Tribunale di sorveglianza si è attenuto ai principi di diritto sopra richiamati, perché, al fine di addivenire alla revoca del beneficio dell'affidamento in prova, ha operato una valutazione di merito - insindacabile in questa sede di legittimità perché sorretta da motivazione priva di vizi logici - sulla valenza delle risultanze dell'indagine a carico del ricorrente, rimanendo comunque impregiudicata ogni questione riguardante il diverso profilo della responsabilità penale, da verificare nella sede propria nel rispetto delle norme processuali.

In particolare, la decisione del Tribunale di sorveglianza è giustificata con specifici argomenti congruamente espressi, che non sono costituiti dalla solo nota dei Carabinieri che comunicava l'avvenuto furto presso una piscina privata e l'esito delle indagini fino a quel momento compiute, ma altresì dalla ponderata valutazione delle dichiarazioni rese dal Savella all'udienza avanti al Tribunale medesimo, allorché richiesto, egli ha affermato di non ricordarsi di essere mai stato nella piscina ove era avvenuto il furto.

Alla luce di tali affermazioni, l'ordinanza impugnata ha puntualmente rilevato che in tal modo veniva in sostanza smentita la prospettazione difensiva con cui si profilava la possibilità che l'impronta ivi rinvenuta fosse stata lasciata prima dell'inizio della esecuzione della misura e, ha dunque, ritenuto che il Savella non fosse in grado di giustificare le ragioni per cui le sue impronte erano state trovate sul luogo del furto.Il Tribunale, inoltre, ha specificamente motivato in ordine alla irrilevanza del fatto che il ricorrente aveva successivamente cominciato a svolgere attività lavorativa, ritenendo in modo logico e coerente che la violazione della misura attestasse l'incapacità del ricorrente di osservare spontaneamente le prescrizioni imposte e, soprattutto, dimostrasse il fallimento della misura stessa in ordine alla prevenzione alla ricaduta nel reato.

In modo del tutto congruente, tali ragioni sono state poste dal Tribunale a fondamento anche della determinazione degli effetti temporali della revoca, disponendo che essa decorresse dalla data del furto, in quanto espressione del fallimento della misura alternativa.

3. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso con cui si censura.

È evidente, infatti, che l'erronea indicazione della pena da espiare costituisce mero errore materiale, il quale peraltro non incide in alcun modo sulla decisione assunta dal Tribunale, né determina alcuna conseguenza sulla posizione del ricorrente.

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 2 febbraio 2023, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha disposto la revoca della misura dell'affidamento in prova ex art. 47, ord. pen., concessa a SAVELLA [OSCURATO:PERSONA] con decorrenza dal 25 luglio 2022. Le ragioni di tale provvedimento sono costituite dalla circostanza che, successivamente all'applicazione della misura, concessa con ordinanza in data 10.5.2022, era pervenuta al Tribunale una nota dei Carabinieri che dava conto del furto perpetrato nella notte del 25 luglio 2022 ai danni di una piscina privata, con effrazione della porta di vetro di ingresso al bar e con l'appropriazione della somma di denaro di 818,00 euro presente nel distributore di bevande. Le indagini avevano consentito di rinvenire sul vetro danneggiato della porta del bar le impronte digitali riconducibili al Savella (oltre che ad altri soggetti pregiudicati). La nota rilevava inoltre che le violazioni erano state commesse in orario notturno quando al Savella era prescritto il rientro nell'abitazione, e in un luogo lontano oltre 40 km dal suo domicilio. Sulla base di tali elementi, nonché della circostanza che il Savella non era stato in grado di giustificare la presenza delle sue impronte sul luogo del reato, il Tribunale ha revocato la misura ritenendo il soggetto non affidabile quanto alla spontanea osservanza delle prescrizioni imposte e, soprattutto, quanto alla prevenzione dalla ricaduta nella violazione di legge. Ha disposto, pertanto, la revoca della misura a far data dal fatto, in quanto rivelatore del fallimento della misura alternativa. 2. Avverso tale ordinanza il Savella, a mezzo dei difensori di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di censura. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione di legge in relazione all'art.133 cod. pen. con riguardo alla decorrenza della revoca della misura e difetto di motivazione con riferlinento alla non computibilità del periodo di affidamento in prova svolto ai fini dell'espiazione della pena. La difesa, rilevato che la revoca dell'affidamento in prova era intervenuta dopo che erano decorsi oltre 5 mesi dalla asserita commissione del furto di cui il Savella era accusato, sostiene il carattere meramente apodittico della disposta revoca, avendo il Tribunale omesso del tutto di considerare la rilevanza dell'arco temporale dal 25 luglio 2022 all'il gennaio 2023 in cui il Savella ha puntualmente osservato le prescrizioni imposte, trovando anche un lavoro. Per contro, la revoca della misura sarebbe basata unicamente sulla base della non dimostrata commissione del delitto di furto, per il quale le indagini sono ancora in corso. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la contraddittorietà della motivazione con riguardo alla indicazione della pena in concreto da espiare. Il Tribunale avrebbe infatti erroneamente indicato la pena complessiva in esecuzione in anni 1 e mesi 8, laddove invece sarebbe chiaro già dal testo del provvedimento che essa è pari a anni 1, mesi 1 e giorni 14 di reclusione. 3. Il Procuratore generale, con conclusioni scritte, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale non consegue automaticamente al mero riscontro di violazioni della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, in quanto spetta al giudice valutare, fornendo adeguata motivazione, se tali violazioni costituiscano, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova (Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Rv. 275239 - 01). A tal fine possono essere valutati anche fatti costituenti ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, a condizione che il giudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo, in quanto espressione di un atteggiamento incompatibile con l'adesione allo stesso da parte del detenuto (Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, Rv. 276498 - 01; Sez. 1, n. 33089 del 10/05/2011, Rv. 250824 - 01; Sez. 1, n. 42571 del 19/04/2013, Rv. 256695 - 01). Nel caso ora in esame, il Tribunale di sorveglianza si è attenuto ai principi di diritto sopra richiamati, perché, al fine di addivenire alla revoca del beneficio dell'affidamento in prova, ha operato una valutazione di merito - insindacabile in questa sede di legittimità perché sorretta da motivazione priva di vizi logici - sulla valenza delle risultanze dell'indagine a carico del ricorrente, rimanendo comunque impregiudicata ogni questione riguardante il diverso profilo della responsabilità penale, da verificare nella sede propria nel rispetto delle norme processuali. In particolare, la decisione del Tribunale di sorveglianza è giustificata con specifici argomenti congruamente espressi, che non sono costituiti dalla solo nota dei Carabinieri che comunicava l'avvenuto furto presso una piscina privata e l'esito delle indagini fino a quel momento compiute, ma altresì dalla ponderata valutazione delle dichiarazioni rese dal Savella all'udienza avanti al Tribunale medesimo, allorché richiesto, egli ha affermato di non ricordarsi di essere mai stato nella piscina ove era avvenuto il furto. Alla luce di tali affermazioni, l'ordinanza impugnata ha puntualmente rilevato che in tal modo veniva in sostanza smentita la prospettazione difensiva con cui si profilava la possibilità che l'impronta ivi rinvenuta fosse stata lasciata prima dell'inizio della esecuzione della misura e, ha dunque, ritenuto che il Savella non fosse in grado di giustificare le ragioni per cui le sue impronte erano state trovate sul luogo del furto.Il Tribunale, inoltre, ha specificamente motivato in ordine alla irrilevanza del fatto che il ricorrente aveva successivamente cominciato a svolgere attività lavorativa, ritenendo in modo logico e coerente che la violazione della misura attestasse l'incapacità del ricorrente di osservare spontaneamente le prescrizioni imposte e, soprattutto, dimostrasse il fallimento della misura stessa in ordine alla prevenzione alla ricaduta nel reato. In modo del tutto congruente, tali ragioni sono state poste dal Tribunale a fondamento anche della determinazione degli effetti temporali della revoca, disponendo che essa decorresse dalla data del furto, in quanto espressione del fallimento della misura alternativa. 3. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso con cui si censura. È evidente, infatti, che l'erronea indicazione della pena da espiare costituisce mero errore materiale, il quale peraltro non incide in alcun modo sulla decisione assunta dal Tribunale, né determina alcuna conseguenza sulla posizione del ricorrente. 4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nel
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