CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 settembre 2022
Cassazione n. 46539/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della [OSCURATO:PERSONA] CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Fulvio BALDI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni ed i motivi aggiunti del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto che la sentenza impugnata venga annullata; lette le conclusioni delle parti civili costituite [OSCURATO:PERSONA], Regione Calabria, Provincia di [OSCURATO:PERSONA] che hanno chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Catanzaro, per quanto qui di interesse, in riforma della sentenza del G.u.p. di Catanzaro del 08/01/2021 assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal capo D) della rubrica ed assorbita la contestazione di cui al capo A) nella fattispecie consumata, sempre contestata nel capo A) della rubrica, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione al reato ascritto al capo F) rideterminava la pena nei confronti del ricorrente nella misura di anni sette e mesi sei di reclusione ed euro tremila di multa con conferma delle statuizioni civili e condanna al pagamento delle spese processuali. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo sette motivi di ricorso e depositando motivi nuovi in data 22/09/2022. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria o manifestamente illogica in relazione agli artt. 110, 629, 393 cod. pen.; la Corte territoriale ha commesso il decisivo errore di ritenere ricorrente un'estorsione piuttosto che un concorso del terzo nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni; non è mai emerso che Cicerone abbia agito per conseguire un proprio interesse, avendo agito nella convinzione di dover recuperare un credito del proprio zio, [OSCURATO:PERSONA]; è palesemente erronea l'interpretazione della Corte di appello quanto all'intercettazione nella quale si era fatto riferimento alla possibilità di collocare macchinette da gioco nei locali riferibili allo Zappia. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla contestata aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen. contestata ai capi A) e C) della rubrica; la Corte di appello ha ritenuto sussistente l'aggravante con riferimento al versante oggettivo dell'impiego del metodo mafioso, escludendo quello finalistico, con un apparato giustificativo solo apparente, illogico nella misura in cui si esalta, quale elemento decisivo, la metodologia realizzata svuotandola però delle connotazioni ed accezioni oggettive evocative di una vis ultronea; anche il delinquente comune in territori come quello investigato, isolato e non legato neppure indirettamente consorterie mafiose, può agire giovandosi di una dinamica mafiosa, che tuttavia si caratterizzerebbe quale circostanza a carattere ambientale; manca una definizione di espliciti e ben definiti aspetti reali dell'efficacia intimidatrice. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 110, 629 cod. pen. quanto al capo C) della rubrica; la sentenza si è adagiata su postulati erronei, illogici e contraddittori, valorizzando un'unica conversazione avvenuta il 15 giugno 2019 tra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA], raggiungendo conclusioni poco accorte; il ricorrente ha solo tenuto un comportamento tracotante e forse anche aggressivo e le ragioni giustificative erano solo quelle di censurare l'atteggiamento della persona offesa che nonostante la presenza di altre attività commerciali aveva deciso di distribuire cibo gratuitamente; il comportamento del Cicerone era una reazione ex post indotta dall'atteggiamento del Cupitò, che si era mostrato sprezzante nei confronti dei titolari di altre attività commerciali. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 110, 512-bis cod. pen. quanto al capo F) della rubrica; la Corte di appello non ha correttamente applicato le norme di diritto sostanziale quanto agli elementi costitutivi del delitto in questione; non sono stati affrontati i motivi di appello e non si è tenuto conto della profonda differenza tra la somma di cinquemila euro consegnata dalla persona offesa al Cicerone e la somma rinvenuta in sede di perquisizione a casa del padre del ricorrente (228.000,00 euro); tale somma non era in alcun modo legata al reato di estorsione; non poteva autonomamente desumersi che, seppure la provenienza di quelle somme non era stata pienamente giustificata dal padre del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] avesse depositato quel denaro per eludere le disposizioni in tema di prevenzione patrimoniale, poiché era stato lo stesso imputato ad ammettere che quei soldi erano del padre e si era preoccupato in qualche frangente di quel denaro parlandone in carcere per il suo legittimo interesse in vista del lascito ereditario. 2.5. Con il quinto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 133 e 62-bis cod. pen.; devono essere evidenziate forti perplessità quanto al diniego del beneficio delle circostanze attenuanti generiche, già concesse dal giudice di primo grado anche nella massima estensione; manca poi l'indicazione della circostanza alle quali le avrebbe ritenute equivalenti. 2.6. Con il sesto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 81 cod. oen.; una volta determinata la pena base sono stati apportati gli aumenti per la continuazione senza alcuna motivazione; ricorre dunque sul punto una omessa motivazione. 2.7. Con il settimo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 99 cod. pen.; la Corte di appello ha rigettato la richiesta di esclusione della recidiva rilevando l'inammissibilità del motivo proposto in appello, nonostante la recidiva non fosse mai stata contestata; anche il G.u.p. aveva errato sul punto richiamando una precedente condanna nonostante il Cicerone risultasse incensurato. 2.8. Con i motivi aggiunti il nuovo difensore del [OSCURATO:PERSONA], richiamando il secondo motivo di ricorso, ha allegato documentazione ("stralcio per le parti che rilevano") della motivazione della sentenza della Corte di appello di Catanzaro, nel collaterale giudizio ordinario, a carico del [OSCURATO:PERSONA] con il quale è stata esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3) e l'aggravante di cui all'art. 416-bis 1. cod. pen., essendo mancata sia dal Mancuso che da parte dei suoi emissari l'evocazione espressa o tacita della forza di intimidazione derivante dall'esistenza di un vincolo associativo e al fine di agevolare l'associazione piuttosto che realizzare un proprio tornaconto personale, escludendo la possibilità di poter cogliere il riferimento ad un contesto criminale di stampo mafioso nell'accenno di [OSCURATO:PERSONA] al fatto di dover rispondere ad altri. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Le parti civili costituite hanno concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati e generici, oltre che aspecifici. 2. Va evidenziato come la difesa nell'introdurre i sette motivi di ricorso ed i motivi aggiunti, nell'ambito dei quali è evocato, oltre alla violazione di legge, un vizio della motivazione non meglio specificato - richiamandosi sostanzialmente l'erroneità delle valutazioni realizzate dal giudice di merito - non si sia confrontata correttamente e puntualmente con la motivazione della sentenza della Corte di appello, che ha ricostruito con motivazione logica, coerente e del tutto priva di aporie le condotte imputate al [OSCURATO:PERSONA]. Occorre, in tal senso, sottolineare come gli argomenti spesi in ricorso siano del tutto sovrapponibili ai motivi di appello, senza un reale confronto con l'ampia e persuasiva motivazione del giudice di secondo grado, che viene censurata senza che sia articolata alcuna reale critica con il contenuto della stessa, ma anzi essendosi di fatto il ricorrente concentrato nel proporre una lettura alternativa degli elementi valutati dai giudici di merito non consentita in questa sede. 3. I motivi si caratterizzano, dunque, per una loro evidente genericità e mancanza di specificità. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., all'inammissibilità (cfr. Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, Ahnnetovic, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 -01).4. Ciò posto, occorre in via preliminare osservare che la difesa, pur evocando vizio di violazione di legge e vizi molteplici della motivazione (tra l'altro congiuntamente evocati) con i motivi articolati, ha, di fatto, sollecitato una rilettura delle prove acquisite in dibattimento, in contrasto con il diritto vivente. Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5., n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01). Sono, dunque, inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle censure che attengono a vizi diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo. Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). Inoltre, si deve sottolineare che il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. È dunque sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e 5 gi14-- senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, 0., Rv. 262965-01). 5. Quanto ai primi quattro motivi di ricorso, la Corte di appello ha puntualmente esaminato le doglianze difensive proposte con l'appello, con una motivazione solo in parte per relationem, peraltro legittima quando - come nel caso di specie - risulta che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le ha ritenute coerenti con la propria decisione (Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252-01; Sez. 6, n. 27784 del 05/04/2017, Abbinante, Rv. 270398-01; Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, Mairajane, Rv. 261839-01; Sez. 6, n. 48428 del 08/10/2014, Barone, Rv. 261248-01; Sez. U, n. 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664 -01). In tal senso si deve richiamare anche la tecnica di redazione della decisione della Corte di appello, che si caratterizza per puntualità e specificità, avendo la motivazione analiticamente richiamato le indagini espletate e la sentenza impugnata; - le caratteristiche della condotta posta in essere dal Cicerone e gli accertamenti che ne hanno riscontrato e provato la portata lesiva anche nei confronti delle parti civili costituite, considerando per ciascuna censura in modo esplicito la sentenza impugnata, l'appello e i motivi di ricorso, con esplicitazione delle valutazioni che hanno portato alla conferma della responsabilità dell'odierno ricorrente per i reati ascritti, con puntuale considerazione di ogni singola censura quanto al giudizio di responsabilità, ma anche quanto agli elementi influenti sulla dosimetria della pena e del risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite. Con tale motivazione logica e persuasiva il ricorrente non si confronta affatto. La Corte di appello ha sintetizzato i motivi di gravame e ha svolto autonome valutazioni che non sono state prese in considerazione dal ricorso, meramente reiterativo, anche graficamente, del ricorso in appello e caratterizzato da una evidente lettura alternativa del merito non consentita in questa sede. 5.1. Il primo e il secondo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente, atteso il chiaro riferimento delle argomentazioni relative al ruolo del Cicerone - quale terzo asseritamente intervenuto nei confronti dello Zappia nell'interesse del Mancuso ed in seguito con diversa qualità nei confronti del Cupitò - al tema della corretta qualificazione del fatto contestato e dell'effettiva ricorrenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Occorre considerare come la Corte di appello con motivazione logica e persuasiva abbia motivatamente ritenuto la ricorrenza del delitto di estorsione, sia per il capo A) che per il capo C) della rubrica, e non un esercizio arbitrario delle proprie ragioni, richiamando e facendo corretta applicazione dei principi di diritto costantemente affermati da questa Corte sul tema, con particolare riferimento alle Sez. U Filardo. Difatti, la ricostruzione effettuata dai giudici di appello si presenta pienamente rispettosa dei criteri, in tema di estorsione, evidenziati da ultimo da Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-02, circa le modalità di accertamento del dolo di estorsione, nel senso che alla speciale veemenza del comportamento violento o minaccioso potrà riconoscersi valenza di elemento sintomatico del dolo di estorsione, circostanza questa esplicitamente emersa dalla considerazione delle decisioni, in correlazione tra loro, dei giudici di merito (azione minacciosa e ripetuta confronti dello Zappia, ma anche del Cupitò, al fine di ottenere somme di denaro e vantaggi non dovuti e non riconducibili ad alcuna pretesa legittimamente tutelabile). La prova in questione ha, dunque, carattere indiretto e deve essere desunta da elementi esterni ed, in particolare, da quei dati della condotta che, per la loro inequivoca potenzialità offensiva siano i più idonei ad esprimere il fine perseguito dall'agente e quindi la gravità della violenza e l'intensità dell'intimidazione veicolata con la minaccia, che si caratterizzano come momenti assolutamente significativi e motivatamente ritenuti tali dalla Corte di appello nel qualificare il fatto in termini di estorsione. In tal senso, occorre considerare come sia stato compiutamente evidenziato come i ripetuti accessi del Cicerone, i toni dallo stesso tenuti, confermati dalle persone offese, gli elementi richiamati per evocare la serietà della minaccia posta in essere, nonostante mancasse qualsiasi collegamento lecito tra i richiedenti (il Cicerone anche nell'interesse del Mancuso) quanto alla somma residua dovuta dallo Zappia alla Giacco, oltre che qualsiasi legittimo titolo per pretendere dal Cupitò un comportamento contrario a quanto autorizzato, in assenza di qualsiasi elemento documentale che riscontrasse la cessione di tale credito al Cicerone o allo zio dello stesso (Mancuso), sono tutti elementi che, nella valutazione della Corte di appello, hanno compiutamente riscontrato l'ipotesi accusatoria, con chiara esclusione della ricorrenza di un esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La posizione del Cicerone, quanto al capo A), deve poi essere complessivamente considerata alla luce dei principi evidenziati dalla Sez. U Filardo, di recente ribaditi da Sez.2, n. 5622 del 12/11/2021, Carbone, Rv. 282594-01, che ha evidenziato che: "peraltro, le Sezioni Unite, oltre ad aver chiarito anche che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie, hanno anche 7 m_. evidenziato che il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità. In proposito, hanno, in particolare, ricordato, in motivazione, che, tradizionalmente, secondo la giurisprudenza di legittimità, per configurare il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in luogo di quello di estorsione, nel caso in cui la condotta tipica sia posta in essere da un terzo a tutela di un diritto altrui, occorre che il terzo abbia commesso il fatto al solo fine di esercitare il preteso diritto per conto del suo effettivo titolare, dal quale abbia ricevuto incarico di attivarsi, e non perché spinto anche da un fine di profitto proprio, ravvisabile ad esempio nella promessa o nel conseguimento di un compenso per sé, anche se di natura non patrimoniale (Sez. 2, n. 11282 del 2/10/1985, Conforti, Rv. 171209-01); qualora il terzo agente - seppure inizialmente inserito in un rapporto inquadrabile ex art. 110 cod. pen. nella previsione dell'art. 393 stesso codice - inizi ad agire in piena autonomia per il perseguimento dei propri interessi, deve ritenersi che tale condotta integri gli estremi del concorso nel reato di estorsione ex art. 110 e 629 cod. pen. (Sez.2, n. 8836 del 05/02/1991, Paiano, Rv. 188123-01; Sez. 2. , n. 4681 del 21/03/1997, Russo, Rv. 207595-01; Sez. 5, n. 29015 del 12/07/2002, Aligi, Rv. 222292-01; Sez. 5, n. 22003 del 07/03/2013, Accarino, Rv. 255651-01)." La Corte di legittimità ha dunque chiarito con principio che si intende ribadire che: " - il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ha natura di reato proprio non esclusivo; - il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia e violenza alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico; si è osservato che, di conseguenza, se hai fini della distinzione tra i reati de quibus alla partecipazione al reato di terzi concorrenti non creditori (abbiano o meno posto in essere la condotta tipica) non è possibile attribuire rilievo decisivo, risulta, al contrario, determinante il fatto che i terzi eventualmente concorrenti ad adiuvandum del preteso creditore abbiano o meno perseguito (anche o soltanto) un interesse proprio. Ove ciò sia accaduto, i terzi (ed il creditore) risponderanno di concorso in estorsione; in caso contrario, ove cioè i concorrenti nel reato abbiano perseguito proprio e soltanto l'interesse del creditore, nei limiti in cui esso sarebbe stato in astratto giudizialmente tutelabile, tutti risponderanno di concorso in esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Si è ancora precisato, in via ulteriormente consequenziale, che, nei casi in cui ricorra la circostanza aggravante della c.d. "finalità mafiosa" [art. 416-bis.1 cod. pen.: essere "i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi (...) al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste" dall'art. 416-bis cod. pen.], la finalizzazione della condotta alla soddisfazione di un interesse ulteriore (anche se di per sé di natura non patrimoniale) rispetto a quello di ottenere la mera soddisfazione del diritto arbitrariamente azionato, comporta la sussumibilità della fattispecie sempre e comunque nella sfera di tipicità dell'art. 629 cod. pen., con il concorso dello stesso creditore, per avere agevolato il perseguimento (anche o soltanto) di una finalità (anche soltanto lato sensu) di profitto di terzi." (Sez. 2, n. 5622 del 12/11/2021, Carbone, Rv. 282594-01). Nel caso di specie la Corte di appello ha chiaramente evidenziato non solo che la condotta tenuta dal Cicerone si caratterizzava per la sua particolare minacciosità, ma anche che lo stesso agiva nell'interesse dello zio Mancuso, in mancanza di qualsiasi oggettivo e legittimo credito da azionare, inserendosi in un complessivo contesto di illegalità diffusa, facendo valere la particolare incidenza del legame familiare con lo stesso, evocando mali maggiori, chiaramente connessi al contesto ambientale di riferimento della famiglia del Mancuso, nella quale il Cicerone è pienamente inserito per legami parentali accertati, oltre che una serie di interessi ulteriori allo stesso riferibili ed identificati in termine di acquisizione di prestigio e rispetto nel contesto di riferimento ed infine quanto al potenziale sfruttamento economico dei locali riferibili allo Zappia, che con l'azione posta in essere si volevano acquisire del tutto in assenza di titolo. In applicazione dei principi richiamati - del ruolo svolto dal Cicerone, del suo collegamento con il Mancuso, dell'evocazione di contesto di chiara caratura e riferibilità a realtà di criminalità organizzata, del fine di agevolare tale complesso di interessi riferibili allo zio e alla sua famiglia ed in mancanza di qualsiasi prova quanto al ruolo di socio del Mancuso nella compravendita che era intervenuta tra la Giacco e lo Zappia - è stata correttamente ritenuta la ricorrenza di condotte estorsive aggravate ai sensi dell'art. 416-bis 1. cod. pen. La Corte di appello ha, dunque, fatto corretta applicazione del principio, che qui si intende ribadire, secondo il quale è configurabile la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., nel caso in cui le modalità esecutive della condotta siano idonee, in concreto, a evocare, nei confronti dei consociati, la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso, quand'anche quest'ultima non sia direttamente indirizzata sui soggetti passivi, ma risulti comunque funzionale a una più agevole e sicura consumazione del reato. (Sez. 1, n. 38770 del 22/06/2022, Iaconis, Rv. 283637-01) 5.3. Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Gli argomenti spesi anche in questo caso si caratterizzano per la loro aspecificità, limitandosi a proporre ancora una volta una lettura alternativa delle complessive risultanze istruttorie non consentite in questa sede. La Corte di appello ha, difatti, ricostruito ampiamente condotta e contesto, anche grazie alle dichiarazioni della persona offesa compiutamente considerate dal giudice di primo e di secondo grado, nel quale maturavano le minacce poste in essere, sicché anche le argomentazioni spese quanto alla valutazione della captazione richiamata nel motivo di ricorso (in data 15 giugno 2019) sono all'evidenza inammissibili. In tal senso si deve ricordare che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata dalla Corte di cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01). 5.4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. La difesa propone ancora una volta una lettura del merito non consentita in questa sede a fronte di una motivazione del tutto logica della Corte di appello quanto all'imputazione contestata al f) della rubrica. Il giudice di secondo grado ha articolatamente richiamato una serie di elementi significativi in tal senso ed in particolare l'esecuzione della perquisizione a seguito del fermo del Cicerone: l'incapacità reddittuale del Cicerone al quale non poteva certamente essere riferita la disponibilità di una somma così ingente ed in contanti; l'impossibilità di riferire tale somma al padre del ricorrente; la mancanza di prova quanto alla riferibilità di tali somme di denaro, almeno in parte, quali vincite al lotto; l'univoco significato, valutato in modo del tutto conforme anche dal giudice di primo grado, delle captazioni nell'ambito delle quali il Cicerone affermava esplicitamente che i duecentomila euro erano suoi; l'ambiguità delle dichiarazioni del Cicerone, del tutto indimostrate, secondo le quali verserebbe in cattive condizioni economiche, pur essendo proprietario di fondi agricoli, di un bar, di una agenzia di pratiche auto e di un concessionario per la vendita di auto usate. In tale contesto, il riferimento alla ulteriore somma di cinquemila euro richiesta allo Zappia non appare avere alcuna inferenza e rilevanza e l'argomentazione difensiva sul punto appare del tutto generica ed aspecifica, considerando l'insieme degli elementi evidenziati dal giudice di primo e di secondo grado nel ricostruire ruolo e rilevanza dell'insieme delle attività illecite poste in essere dal Cicerone. Emerge, dunque, nella ricostruzione della Corte di appello la piena significatività degli elementi analizzati in modo del tutto privo di aporie, attesa l' intervenuta esecuzione, in epoca di poco precedente alla perquisizione, dell'ordinanza che applicava al Cicerone la custodia cautelare in carcere. Elemento certamente significativo è poi rappresentato dalla riscontrata gestione di tali somme di denaro da parte del ricorrente anche dal carcere, all'evidente fine di eludere le disposizioni in materia di prevenzione, schermare la provenienza della somma al fine di ostacolare iniziative volte all'ablazione del suo patrimonio. In tal senso la Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale il delitto di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512-bis cod. pen., deve ritenersi integrato anche in presenza di condotte aventi ad oggetto beni non provenienti da delitto o in mancanza di una diretta allegazione in tal senso, in accordo con la "ratio" dell'incriminazione che persegue unicamente l'obiettivo di evitare manovre dei soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, dirette a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza di questi (Sez. 2; n. 28300 del 16/04/2019, Russo, Rv. 276216-01). 5.5. Anche il quinto, sesto e settimo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente perché tutti relativi al trattamento sanzionatorio, sono manifestamente infondati perché generici e non consentiti. La lettura del capo di imputazione, nell'ambito del quale è stata esplicitamente contestata la recidiva nella parte finale dello stesso (in tal senso già indicata nel capo di imputazione a pag. 9 della sentenza di primo grado), evidenzia l'infondatezza del settimo motivo. Inoltre a pag. 30 il giudice di appello richiama esplicitamente l'intervenuta concessione da parte del giudice di primo grado delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., come emerge dalla lettura della relativa sentenza a pag. 72 e 73 dove le stesse sono state ritenute equivalenti alla recidiva contestata. Il rinvio per relationem sul punto da parte del giudice di appello, la disposizione in tema di dosimetria della pena, confermata quanto alla concessione delle circostanze attenuanti generiche evidenzia l'infondatezza e sostanziale mancanza di interesse del ricorrente ai quinto motivo di ricorso, per come articolato. Manifestamente infondato infine anche il sesto motivo di ricorso relativo alla asserita motivazione quanto agli aumenti irrogati in continuazione; sul punto il ricorrente all'evidenza articola un motivo del tutto generico senza confrontarsi con l'esplicita argomentazione del giudice su! punto. Difatti, è stato esplicitamente motivato l'aumento per i capi c) ed f) tenuto conto sia della gravità della minaccia rivolta al Cupitò, indirizzata peraltro anche ad altri soggetti, che richiamando la particolare entità delle somme rinvenute, sintomo di particolare offensività della condotta posta in essere. I motivi di ricorso non si confrontano dunque con il costante orientamento di questa Corte secondo il quale poiché la graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, !a cui determinazione non sia frutto dì mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142-01; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825-01 ; Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, Cipollini). 5.6. Anche i motivi aggiunti sono inammissibili. Questa Corte ha affermato, con principio che qui si intende ribadire, che l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione (Sez. 5, n. 48044 del 02707/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850-01; Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, Montante, Rv. 275158-01). 6. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, oltre che al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa in favore delle parti civili costituite, [OSCURATO:PERSONA], Regione Calabria, Provincia di [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano in complessivi euro 3510,00 per ciascuna oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell