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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 23875/2026

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d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte d’appello di Bologna quale giudice dell’esecuzione conprovvedimento del 3 marzo 2026 ha rigettato l’istanza depositata nell’ interessedi [OSCURATO:PERSONA] e volta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazionefra i fatti di cui a due sentenze di condanna emesse dalla Corte di appello diBologna il 7 marzo 2023 e il 6 dicembre 2024.2.

Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo deldifensore di fiducia articolando due motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671cod. proc. pen.Il ricorrente lamenta che l’impugnato provvedimento non ha proceduto allavalutazione degli indici rilevanti; tutte le condotte considerate si collocanonell’ambito del narcotraffico nella zona del Pilastro e il tentato omicidio sarebbeuna manifestazione fisiologica delle dinamiche conflittuali interne a tale ambitocriminale.2.2 Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione.La Corte ha fornito una motivazione meramente apparente e incontraddizione con una ordinanza del Giudice per le indagini preliminari cheavrebbe deciso in maniera diametralmente opposta quanto al coimputato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.Per quanto in modo estremante sintetico la Corte ha fornito una motivazionealla decisione di rigetto rilevando come i fatti siano disomogenei, i beni giuridicilesi siano differenti, al di là della contiguità spaziale - e in qualche misura anchetemporale - delle condotte.A fronte di tale affermazione, incontestabile, il ricorrente si limita asottolineare in termini del tutto generici che i fatti rientrano nelle medesimedinamiche delinquenziali, adombrando forse una riconducibilità del tentatoomicidio all’ambiente del narcotraffico, ma senza meglio esplicitare o corroboraretale affermazione.Circa poi la ritenuta continuazione rispetto al correo, ancora una volta sitratta di argomentazione generica, apodittica, sfornita di riscontro e nonautosufficiente.Secondo un insegnamento di questa Corte che si intende ribadire, in tema diesecuzione, grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina delreato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, nonessendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebitiovvero all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazionedi un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte divita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti. (Sez. 1, n.35806 del 20/04/2016, D'amico, Rv. 267580 - 01)All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidenteinammissibilità dei motivi di impugnazione .Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso l’11 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte d’appello di Bologna quale giudice dell’esecuzione conprovvedimento del 3 marzo 2026 ha rigettato l’istanza depositata nell’ interessedi [OSCURATO:PERSONA] e volta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazionefra i fatti di cui a due sentenze di condanna emesse dalla Corte di appello diBologna il 7 marzo 2023 e il 6 dicembre 2024.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo deldifensore di fiducia articolando due motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671cod. proc. pen.Il ricorrente lamenta che l’impugnato provvedimento non ha proceduto allavalutazione degli indici rilevanti; tutte le condotte considerate si collocanonell’ambito del narcotraffico nella zona del Pilastro e il tentato omicidio sarebbeuna manifestazione fisiologica delle dinamiche conflittuali interne a tale ambitocriminale.2.2 Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione.La Corte ha fornito una motivazione meramente apparente e incontraddizione con una ordinanza del Giudice per le indagini preliminari cheavrebbe deciso in maniera diametralmente opposta quanto al coimputato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.Per quanto in modo estremante sintetico la Corte ha fornito una motivazionealla decisione di rigetto rilevando come i fatti siano disomogenei, i beni giuridicilesi siano differenti, al di là della contiguità spaziale - e in qualche misura anchetemporale - delle condotte.A fronte di tale affermazione, incontestabile, il ricorrente si limita asottolineare in termini del tutto generici che i fatti rientrano nelle medesimedinamiche delinquenziali, adombrando forse una riconducibilità del tentatoomicidio all’ambiente del narcotraffico, ma senza meglio esplicitare o corroboraretale affermazione.Circa poi la ritenuta continuazione rispetto al correo, ancora una volta sitratta di argomentazione generica, apodittica, sfornita di riscontro e nonautosufficiente.Secondo un insegnamento di questa Corte che si intende ribadire, in tema diesecuzione, grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina delreato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, nonessendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebitiovvero all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazionedi un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte divita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti. (Sez. 1, n.35806 del 20/04/2016, D'amico, Rv. 267580 - 01)All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidenteinammissibilità dei motivi di impugnazione .Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso l’11 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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