CassazionedecretoSezione 3Decisione del 5 febbraio 2026
Cassazione n. 23740/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Napoli rigettava la richiesta proposta ex art. 324 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il 5/2/2026 dal locale Giudice per le indaginipreliminari con riguardo al delitto di cui all'art. 10 -ter, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, contestato per gli anni di imposta 2021 e 2022. 2. Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità spesa, deducendo - con unico motivo - l'inosservanza dell'art. 321 cod. proc. pen.; mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Premesso il richiamo alla giurisprudenza di legittimità, con particolare riguardo ai principi di cui alla sentenza delle Sezioni Unite "Ellade", si deduce che l'ordinanza motiverebbe sul periculum in mora con argomento tautologico e con affermazioni congetturali, senza specificare quali elementi concreti giustificherebbero il rischio di dispersione del bene. Il provvedimento, peraltro, confonderebbe il sequestro preventivo con quello conservativo, fondandosi sulla mera insufficienza patrimoniale dell'indagato, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità. L'ordinanza, pertanto, fonderebbe il vincolo sulla mera confiscabilità del bene, senza indicare le ragioni per le quali lo stesso, nelle more del giudizio, potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato. Il provvedimento, dunque, dovrebbe essere annullato, perché sostenuto da motivazione apparente. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso, limitato alle esigenze cautelari, risulta fondato. 4. Il Tribunale del riesame, dopo aver confermato il fumus del delitto di cui all'art. 10-ter, d. Igs. n. 74 del 2000, estraneo a questa impugnazione, ha trattato la censura concernente il periculum in mora, rigettandola. 4.1. In particolare, è stata richiamata la lettera della stessa norma, per come novellata dal d. Igs. 14 giugno 2024, n. 87, nella parte in cui subordina la punibilità della condotta al fatto che il debito tributario non sia in corso di estinzione mediante rateizzazione, ai sensi dell'art. 3 -bis, d. Igs. 18 dicembre 1997, n. 462; la medesima previsione è stata poi correlata all'art. 12 -bis, comma 2, stesso decreto, come novellata ancora dal d. Igs. n. 87 del 2024, in forza della quale "Salvo che sussista il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, desumibile dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, tenuto altresì conto della gravità del reato, il sequestro dei beni finalizzato alla confisca di cui al comma i non è disposto se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, sempre che, in detti casi, il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti." 4.2. Di seguito, l'ordinanza ha sottolineato che, con indicazione corretta, l'Agenzia delle entrate aveva comunicato che, alla scadenza del termine di legge (31/12/2024), il contribuente non aveva aderito al piano di rateizzazione; tale 2adesione, infatti, era avvenuta solo successivamente e, peraltro, il relativo piano di ammortamento (115 rate, a decorrere dal 26/10/2025) non risultava onorato neppure in minima parte; quel che il ricorrente aveva giustificato, ma con argomento non condiviso dal Tribunale (ossia con la sospensione asseritamente disposta dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, a data 13/3/2026). 5. Muovendo da queste considerazioni, peraltro non contestate nel ricorso, l'ordinanza ha quindi specificato - proprio con riguardo al periculum in mora - che "la circostanza che l'accesso alla procedura di rateizzazione non sia stato seguito dal pagamento neanche di una rata non può assumere rilevanza al fine di escludere il rischio di dispersione delle garanzie patrimoniali né, a maggior ragione, al fine di dimostrar la solvibilità e la capacità patrimoniale della società interessata che, al contrario, può ritenersi nei fatti esclusa, atteso il mancato assolvimento all'impegno assunto con l'istanza di rateizzazione". 6. Ebbene, come correttamente sostenuto nel ricorso, questa considerazione costituisce una -motivazione apparente, espressione di una violazione di legge deducibile in questa sede ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen: il Tribunale, infatti, ha confermato il periculum in mora (e, dunque, il sequestro) senza precisare quali oggettivi indicatori giustificherebbero l'anticipata apprensione del bene, rispetto al momento naturale della conclusione del processo, come invece richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte nel massimo Consesso. 6.1. In particolare, le Sezioni Unite hanno affermato (sent. Ellade, n. 36959 del 24/6/2021, Rv. 281848) che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege." Nel corpo motivazionale, il [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che "Se, infatti, il decreto di sequestro deve spiegare, in linea con la ratio della misura cautelare reale in oggetto, per quali ragioni si ritenga di anticipare gli effetti della confisca che, diversamente, nascerebbero solo a giudizio concluso, la valutazione del periculum non potrà non riguardare esattamente un tale profilo, dando cioè atto degli elementi indicativi del fatto che la definizione del giudizio non possa essere attesa, posto che, diversamente, la confisca rischierebbe di divenire, successivamente, impraticabile." Ed ancora, che "se, dunque, il criterio su cui plasmare l'onere motivazionale del provvedimento di sequestro in oggetto va rapportato alla natura 3anticipatrice della misura cautelare, deve ritenersi corretto, con riferimento, come nel caso di specie, al sequestro che abbia ad oggetto cose profitto del reato, l'indirizzo che afferma la necessità, sia pure facendola impropriamente rientrare nell'alveo dell'esigenza di evitare la protrazione degli effetti del reato (in realtà già insita nel sequestro impeditivo), che il provvedimento si soffermi sulle ragioni per le quali il bene potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato." 7. L'assenza di considerazioni al riguardo nel provvedimento impugnato, che individua il periculum in mora nel solo mancato pagamento delle rate, senza alcun richiamo agli indici appena richiamati, ne evidenzia pertanto il vizio denunciato. Questa Corte, infatti, ha più volte affermato che se è pur vero che, quando si tratta di denaro, la maggiore o minore solidità patrimoniale del soggetto destinatario della misura è elemento da tenere in debita considerazione nel giudizio in esame, non può farsene tuttavia derivare alcun automatismo, né in un senso, né nell'altro, ciò che - soprattutto nella prospettiva affermata dal provvedimento qui impugnato - equivarrebbe a vanificare l'obbligo di motivazione che le Sezioni Unite hanno inteso rafforzare. Se appare logicamente predicabile - anche qui, senza che se ne possa però trarre una regola assoluta - che la consistenza e solidità del patrimonio del soggetto passibile di confisca ragionevolmente riduce il pericolo di dispersione dei beni e valori confiscabili (si pensi a patrimoni e/o redditi in misura largamente superiore all'importo assoggettabile ad ablazione), non si può invece ritenere che, a fronte della titolarità di un patrimonio inferiore a quello suscettibile di confisca, il periculum in mora sia per ciò solo esistente, così da esonerare il giudice della cautela dall'obbligo di rendere la necessaria motivazione (Sez. 3, n. 31025 del 6/4/2023, Benzoni, Rv. 285042. Tra le molte non massimate, Sez. 3, n. 20078 del 15/4/2025, [OSCURATO:SOCIETA].). 8. L'ordinanza, dunque, deve essere annullata con rinvio, relativamente alle esigenze cautelari. P.Q.M. Annulla l'ordina P.Q.M