CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31685/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 17# [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza del 1 febbraio 2019 del Tribunale di che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di falsificazione di una patente di guida rilasciata da uno stato estero e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso, con il quale sostiene che, essendo egli da anni residente in Italia, mancherebbe il presupposto di cui all'art. 135, comma 1, d.lgs. n. 285 del 1992, cui è subordinata l'attribuzione, da parte dell'ordinamento italiano, alla patente estera del valore di autorizzazione amministrativa alla guida di autoveicoli sul territorio italiano, con conseguente insussistenza del fatto, non è inammissibile o manifestamente infondato, cosicché, non essendo evidente la sussistenza di alcuna delle ipotesi di proscioglimento previste dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il resto è ormai estinto per prescrizione e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il