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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2026

Cassazione n. 04684/2026

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UR ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 17/02/2025 della Corte d'appello di Firenze; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l’unico motivo contesta la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche; è meramente riproduttivo di doglianze già dedotte in appello e adeguatamente esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni corrette sotto il profilo logico-giuridico; che, la sentenza impugnata (cfr. pag. 3) contiene una motivazione esente da illogicità, fondata su elementi ritenuti decisivi dal giudice territoriale; che, secondo il principio costantemente affermato da questa Corte, il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi positivi o negativi dedotti dalle parti, essendo sufficiente che dia conto di quelli ritenuti rilevanti, dovendosi ritenere implicitamente superati o disattesi gli altri; ritenuto che, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
UR ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 17/02/2025 della Corte d'appello di Firenze; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l’unico motivo contesta la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche; è meramente riproduttivo di doglianze già dedotte in appello e adeguatamente esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni corrette sotto il profilo logico-giuridico; che, la sentenza impugnata (cfr. pag. 3) contiene una motivazione esente da illogicità, fondata su elementi ritenuti decisivi dal giudice territoriale; che, secondo il principio costantemente affermato da questa Corte, il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi positivi o negativi dedotti dalle parti, essendo sufficiente che dia conto di quelli ritenuti rilevanti, dovendosi ritenere implicitamente superati o disattesi gli altri; ritenuto che, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere esten
Sentenza Cassazione n. 04684/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris