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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39330/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2018 del [OSCURATO:PERSONA] di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 10-bis d.lvo n. 286/1998, commesso il 9 gennaio 2016, condannandolo alla pena di C 5.000 di ammenda; rilevato che il ricorrente ha denunciato l'omessa valutazione delle richieste di asilo politico presentate dall'imputato e dello stato di necessità nella quale Io stesso si era trovato. ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, avendo il primo giudice provveduto a verificare la posizione amministrativa dell'imputato e così accertato il rigetto delle istanze proposte, e risultando che lo stesso al momento dell'accertamento era in possesso di tabacchi lavorati esteri di contrabbando e di una somma di danaro; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 23 giugno 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2018 del [OSCURATO:PERSONA] di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 10-bis d.lvo n. 286/1998, commesso il 9 gennaio 2016, condannandolo alla pena di C 5.000 di ammenda; rilevato che il ricorrente ha denunciato l'omessa valutazione delle richieste di asilo politico presentate dall'imputato e dello stato di necessità nella quale Io stesso si era trovato. ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, avendo il primo giudice provveduto a verificare la posizione amministrativa dell'imputato e così accertato il rigetto delle istanze proposte, e risultando che lo stesso al momento dell'accertamento era in possesso di tabacchi lavorati esteri di contrabbando e di una somma di danaro; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 giugno 20
Sentenza Cassazione n. 39330/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris