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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 ottobre 2022

Cassazione n. 32759/2022

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4962/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 212, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende , -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], 21 C, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende , -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

LAZIO n. 4561/2018 depositata il27/06/2018, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] della Società dell’[OSCURATO:PERSONA] ha impugnato gli avvisi di accertamento notificati da [OSCURATO:PERSONA] per l’i.c.i. dovuta relativamente a 4 immobili siti in Roma ([OSCURATO:PERSONA] n. 1, Viale delle Milizie 26, [OSCURATO:PERSONA] n. 9, [OSCURATO:PERSONA] n. 13, [OSCURATO:PERSONA]) nelle annualità 2007, 2008, 2009, 2010, deducendo il difetto assoluto del presupposto impositivo e la falsa applicazione di legge; l’erronea applicazione delle aliquote e l’erronea individuazione della rendita; l’erronea determinazione delle sanzioni irrogate.

2. La sentenza di primo grado ha parzialmente accolto il ricorso, riconoscendo l’esenzione solo per l’immobile in via Ferrari, pacificamente usato prima del 2011 per finalità religiose, e non per altri, oggetto di locazione.

3. L’appello della contribuente è stato accolto relativamente all’aliquota applicata per l’immobile di [OSCURATO:PERSONA], ma rigettato relativamente all’immobile sito in Ostia, [OSCURATO:PERSONA] n. 13, ed a quello sito in Roma, viale delle Milizie ed alle sanzioni.

4. Avverso tale sentenza ha formulato ricorso per cassazione la contribuente.

5. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, concludendo per l’inammissibilità delle censure.

6. Per la tratt azione della causa è stata fissata l’adunanza camerale del 19 ottobre 2022.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis1 cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrenteha denunciato violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., dell’art. 7 d.lgs. n. 504 del 1992, atteso che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, la destinazione dell’immobile all’ospitalità di colonie o case per riposo è ricompresa nelle attività esenti, trattandosi di attiva recettiva cd. sociale, salva la verifica delle modalità non commerciali di esercizio (nel caso di specie, del tutto assente in conseguenza dell’erronea premessa in diritto).

La censura non può essere accolta, atteso che si riferisce ad un mero obi ter .

A ciò si aggiunga che tale motivo risulta anche incompatibile con la tesi difensiva della ricorrente (vedi secondo motivo del presente ricorso), secondo cui l’immobile in esame, nel periodo oggetto di accertamento, non era destinato all’ospitalità di colonie o case per riposo, ma piuttosto ad attività di catechesi ed incontri di preghiera.

Ad ogni modo, come si evince dalla sentenza impugnata (e dallo stesso ricorso per cassazione), il motivo di appello, la cui decisione è oggetto della presente doglianza, riguarda “l’errore nel quale la CTP è incorsa quanto all’immobile sito in Ostia, [OSCURATO:PERSONA] 13 ……..nell’affermare che il bene era stato concesso in locazione e utilizzato per ospitare colonie, case per ferie e case di riposo”.

La decisione di primo grado ha, difatti, escluso l’esenzione per l’immobile de quo conformemente al princi pio consolidato, secondo cui, in materia di ICI, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, in relazione ai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), presuppone la ricorrenza cumulativa sia del requisito soggettivo della natura non commerciale dell'ente, sia del requisito oggettivo della diretta destinazione dell'immobile allo svolgimento delle attività previste dal medesimo art. 7 (Sez. 5, n. 6795 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 657546 – 01; cfr. anche Sez . 5, n. 12495 del 04/06/2014, Rv. 631092 – 01, che, nel confermare la sentenza impugnata che aveva escluso l'applicabilità dell'esenzione agli immobili di proprietà di una congregazione religiosa locati ad un comune, ha affermato che, in materia di ICI, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, norma agevolatrice e, dunque, di stretta interpretazione, non opera in caso di utilizzo indiretto dell'immobile da parte dell'ente proprietario, ancorchè per finalità di pubblico interesse ) .

Tale motivo di appello è stato respinto dalla Commissione regionale, in quanto “in punto di fatto la limitazione nel tempo (dal 2003 al 2005) di siffatto utilizzo non appare in alcun modo comprovata”.

Rispetto a tale decisione, la premessa giuridica (sebbene erronea), oggetto dell’odierna censura, è irrilevante.

2. Con il secondo motivo la ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod.proc.civ., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto didiscussione tra le parti, avendo la Commissione tributaria regionale escluso l’utilizzo ricettivo (nel lasso temporale tra il 2003 ed il 2005) senza esaminare il doc. 5 e la dichiarazione scritta del parroco (in data 10 marzo 2013) ed, al contrario, affermando di non aver rinvenuto alcuna documentazione probatoria al riguardo.

Neppure tale doglianza può essere accolta.

Nella sentenza impugnata si è, difatti, fatto esplicito riferimento ai documenti richiamati da parte ricorrente, che, dunque, sono stati oggetto di valutazione –in particolare la dichiarazione del parroco è espressamente menzionata a p.

2. Può, inoltre, rilevarsi che la censura di cui all’art. 360 n. 5 cod.proc.civ. risulta preclusa, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., visto che la sentenza di appello ha confermato la sentenza di primo grado relativamente all’avviso di accertamento riguardante l’immobile sito in Ostia: si tratta, dunque, limitatamente a tale domanda, del tutto autonoma rispetto alle altre, concernenti avvisi di accertamento riguardanti altri immobili, di una doppia conforme.

3. Con il terzo motivo la ricorrente ha lamentato la violazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod.proc.civ., dell’art. 74, comma 1, l. n. 342 del 2000, 1 d.m. n. 701 del 1994 e 115 cod.proc.civ., atteso che, da un lato, l’iniziativa della contribuente non esclude la tardività della determinazione della nuova rendita, da parte dell’ufficio, che ha provveduto oltre 12 mesi dalla formulazione della proposta DOCFA, e la conseguente applicabilità di tale rendita solo a partire dalla rettifica e non per gli anni anteriori.

In ordine a tale motivo deve preliminarmente osservarsi che la ricorrente si è limitat a a dedurre la violazione di legge, senza in alcun modo censurare l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito relativamente al collegamento tra l’incompletezza della DOCFA del 2008 e quella successiva del 2010 (v. p. 4 sentenza, secondo cui “il Comune appellato ha dimostrato che, dopo la denunzia di variazione avvenuta nel luglio 2008, la Provincia aveva proceduto, nel 2010, ad una nuova modifica, che aveva riguardato la distribuzione degli spazi interni e la toponomastica, segnalando come solo in esito a questa seconda variazione l’Ufficio era stato nelle condizioni di pervenire ad una definitiva determinazione della nuova rendita catastale”) – accertamento di fatto che non viene, quindi, messo in discussione.

Fatta tale premessa, il motivo è infondato, atteso che, in tema d'ICI, da un lato, l'art. 74 della l. n. 342 del 2000, nel disporre che gli atti attributivi o modificativi della rendita sono efficaci a partire dalla loro notifica da parte dell'Agenzia del territorio, si interpreta nel senso che dalla notifica decorre il termine per l'impugnazione, ma ciò non esclude l'applicabilità della rendita anche al periodo precedente, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell'atto attributivo della rendita (Sez. 6 - 5, n. 4587 del 21/02/2020, Rv. 657318 - 01) e, dall’altro lato, la rettifica della rendita catastale effettuata dall'Agenzia del territorio opera dal momento della richiesta del contribuente di attribuzione della rendita attraverso la procedura DOCFA per i periodi successivi alla denuncia di variazione, a prescindere dall'epoca di notificazione del provvedimento di definitiva attribuzione (Sez. 5, n. 26347 del 29/09/2021, Rv. 662286 -01).

Né la conseguenza dell’inapplicabilità della rendita per le annualità precedenti può essere fatta discendere dal mancato rispetto del termine di cui al d.m. n. 701 del 1994, che è, peraltro, un termine meramente ordinatorio, in mancanza di una previsione specifica in questo senso.

4. Con il quarto motivo la contribuente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod.proc.civ., la violazione degli artt. 10 e 14 d.lgs. n. 504 del 1992, essendo stata irrogata la sanzione per omessa denuncia, mentre l’immobile sito in Ostia, [OSCURATO:PERSONA] n. 13, è stato oggetto di denuncia, sebbene indicato come esente, e la violazione avrebbe dovuto, pertanto, al massimo, essere identificata nell’omesso versamento.

La censura è inammissibile, in quanto non si confronta con la ratio decidendi della decisione, che ha ritenuto corretta l’applicazione della sanzione non già per l’omessa denuncia originaria, ma piuttosto per l’omessa denuncia delle variazioni intervenute (“Le sanzioni irrogate da [OSCURATO:PERSONA] appaiono conseguentemente legittime, non risultando alcuna comunicazione delle intervenute modificazioni”).

5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente a rifondere, in favore della parte controricorrente, le spese di lite, che liquida in complessivi euro 7.300,00, oltre euro 200,00 per spese vive, spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge; ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contribut

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4962/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 212, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende , -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], 21 C, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende , -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 4561/2018 depositata il27/06/2018, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] della Società dell’[OSCURATO:PERSONA] ha impugnato gli avvisi di accertamento notificati da [OSCURATO:PERSONA] per l’i.c.i. dovuta relativamente a 4 immobili siti in Roma ([OSCURATO:PERSONA] n. 1, Viale delle Milizie 26, [OSCURATO:PERSONA] n. 9, [OSCURATO:PERSONA] n. 13, [OSCURATO:PERSONA]) nelle annualità 2007, 2008, 2009, 2010, deducendo il difetto assoluto del presupposto impositivo e la falsa applicazione di legge; l’erronea applicazione delle aliquote e l’erronea individuazione della rendita; l’erronea determinazione delle sanzioni irrogate. 2. La sentenza di primo grado ha parzialmente accolto il ricorso, riconoscendo l’esenzione solo per l’immobile in via Ferrari, pacificamente usato prima del 2011 per finalità religiose, e non per altri, oggetto di locazione. 3. L’appello della contribuente è stato accolto relativamente all’aliquota applicata per l’immobile di [OSCURATO:PERSONA], ma rigettato relativamente all’immobile sito in Ostia, [OSCURATO:PERSONA] n. 13, ed a quello sito in Roma, viale delle Milizie ed alle sanzioni. 4. Avverso tale sentenza ha formulato ricorso per cassazione la contribuente. 5. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, concludendo per l’inammissibilità delle censure. 6. Per la tratt azione della causa è stata fissata l’adunanza camerale del 19 ottobre 2022. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis1 cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrenteha denunciato violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., dell’art. 7 d.lgs. n. 504 del 1992, atteso che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, la destinazione dell’immobile all’ospitalità di colonie o case per riposo è ricompresa nelle attività esenti, trattandosi di attiva recettiva cd. sociale, salva la verifica delle modalità non commerciali di esercizio (nel caso di specie, del tutto assente in conseguenza dell’erronea premessa in diritto). La censura non può essere accolta, atteso che si riferisce ad un mero obi ter . A ciò si aggiunga che tale motivo risulta anche incompatibile con la tesi difensiva della ricorrente (vedi secondo motivo del presente ricorso), secondo cui l’immobile in esame, nel periodo oggetto di accertamento, non era destinato all’ospitalità di colonie o case per riposo, ma piuttosto ad attività di catechesi ed incontri di preghiera. Ad ogni modo, come si evince dalla sentenza impugnata (e dallo stesso ricorso per cassazione), il motivo di appello, la cui decisione è oggetto della presente doglianza, riguarda “l’errore nel quale la CTP è incorsa quanto all’immobile sito in Ostia, [OSCURATO:PERSONA] 13 ……..nell’affermare che il bene era stato concesso in locazione e utilizzato per ospitare colonie, case per ferie e case di riposo”. La decisione di primo grado ha, difatti, escluso l’esenzione per l’immobile de quo conformemente al princi pio consolidato, secondo cui, in materia di ICI, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, in relazione ai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), presuppone la ricorrenza cumulativa sia del requisito soggettivo della natura non commerciale dell'ente, sia del requisito oggettivo della diretta destinazione dell'immobile allo svolgimento delle attività previste dal medesimo art. 7 (Sez. 5, n. 6795 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 657546 – 01; cfr. anche Sez . 5, n. 12495 del 04/06/2014, Rv. 631092 – 01, che, nel confermare la sentenza impugnata che aveva escluso l'applicabilità dell'esenzione agli immobili di proprietà di una congregazione religiosa locati ad un comune, ha affermato che, in materia di ICI, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, norma agevolatrice e, dunque, di stretta interpretazione, non opera in caso di utilizzo indiretto dell'immobile da parte dell'ente proprietario, ancorchè per finalità di pubblico interesse ) . Tale motivo di appello è stato respinto dalla Commissione regionale, in quanto “in punto di fatto la limitazione nel tempo (dal 2003 al 2005) di siffatto utilizzo non appare in alcun modo comprovata”. Rispetto a tale decisione, la premessa giuridica (sebbene erronea), oggetto dell’odierna censura, è irrilevante. 2. Con il secondo motivo la ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod.proc.civ., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto didiscussione tra le parti, avendo la Commissione tributaria regionale escluso l’utilizzo ricettivo (nel lasso temporale tra il 2003 ed il 2005) senza esaminare il doc. 5 e la dichiarazione scritta del parroco (in data 10 marzo 2013) ed, al contrario, affermando di non aver rinvenuto alcuna documentazione probatoria al riguardo. Neppure tale doglianza può essere accolta. Nella sentenza impugnata si è, difatti, fatto esplicito riferimento ai documenti richiamati da parte ricorrente, che, dunque, sono stati oggetto di valutazione –in particolare la dichiarazione del parroco è espressamente menzionata a p. 2. Può, inoltre, rilevarsi che la censura di cui all’art. 360 n. 5 cod.proc.civ. risulta preclusa, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., visto che la sentenza di appello ha confermato la sentenza di primo grado relativamente all’avviso di accertamento riguardante l’immobile sito in Ostia: si tratta, dunque, limitatamente a tale domanda, del tutto autonoma rispetto alle altre, concernenti avvisi di accertamento riguardanti altri immobili, di una doppia conforme. 3. Con il terzo motivo la ricorrente ha lamentato la violazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod.proc.civ., dell’art. 74, comma 1, l. n. 342 del 2000, 1 d.m. n. 701 del 1994 e 115 cod.proc.civ., atteso che, da un lato, l’iniziativa della contribuente non esclude la tardività della determinazione della nuova rendita, da parte dell’ufficio, che ha provveduto oltre 12 mesi dalla formulazione della proposta DOCFA, e la conseguente applicabilità di tale rendita solo a partire dalla rettifica e non per gli anni anteriori. In ordine a tale motivo deve preliminarmente osservarsi che la ricorrente si è limitat a a dedurre la violazione di legge, senza in alcun modo censurare l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito relativamente al collegamento tra l’incompletezza della DOCFA del 2008 e quella successiva del 2010 (v. p. 4 sentenza, secondo cui “il Comune appellato ha dimostrato che, dopo la denunzia di variazione avvenuta nel luglio 2008, la Provincia aveva proceduto, nel 2010, ad una nuova modifica, che aveva riguardato la distribuzione degli spazi interni e la toponomastica, segnalando come solo in esito a questa seconda variazione l’Ufficio era stato nelle condizioni di pervenire ad una definitiva determinazione della nuova rendita catastale”) – accertamento di fatto che non viene, quindi, messo in discussione. Fatta tale premessa, il motivo è infondato, atteso che, in tema d'ICI, da un lato, l'art. 74 della l. n. 342 del 2000, nel disporre che gli atti attributivi o modificativi della rendita sono efficaci a partire dalla loro notifica da parte dell'Agenzia del territorio, si interpreta nel senso che dalla notifica decorre il termine per l'impugnazione, ma ciò non esclude l'applicabilità della rendita anche al periodo precedente, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell'atto attributivo della rendita (Sez. 6 - 5, n. 4587 del 21/02/2020, Rv. 657318 - 01) e, dall’altro lato, la rettifica della rendita catastale effettuata dall'Agenzia del territorio opera dal momento della richiesta del contribuente di attribuzione della rendita attraverso la procedura DOCFA per i periodi successivi alla denuncia di variazione, a prescindere dall'epoca di notificazione del provvedimento di definitiva attribuzione (Sez. 5, n. 26347 del 29/09/2021, Rv. 662286 -01). Né la conseguenza dell’inapplicabilità della rendita per le annualità precedenti può essere fatta discendere dal mancato rispetto del termine di cui al d.m. n. 701 del 1994, che è, peraltro, un termine meramente ordinatorio, in mancanza di una previsione specifica in questo senso. 4. Con il quarto motivo la contribuente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod.proc.civ., la violazione degli artt. 10 e 14 d.lgs. n. 504 del 1992, essendo stata irrogata la sanzione per omessa denuncia, mentre l’immobile sito in Ostia, [OSCURATO:PERSONA] n. 13, è stato oggetto di denuncia, sebbene indicato come esente, e la violazione avrebbe dovuto, pertanto, al massimo, essere identificata nell’omesso versamento. La censura è inammissibile, in quanto non si confronta con la ratio decidendi della decisione, che ha ritenuto corretta l’applicazione della sanzione non già per l’omessa denuncia originaria, ma piuttosto per l’omessa denuncia delle variazioni intervenute (“Le sanzioni irrogate da [OSCURATO:PERSONA] appaiono conseguentemente legittime, non risultando alcuna comunicazione delle intervenute modificazioni”). 5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente a rifondere, in favore della parte controricorrente, le spese di lite, che liquida in complessivi euro 7.300,00, oltre euro 200,00 per spese vive, spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge; ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contribut
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