CassazionedecretoSezione 5Decisione del 9 giugno 2021
Cassazione n. 02779/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di POTENZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/selite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 19410 del 31.3.2021, questa Corte annullava, senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Potenza, sezione per il riesame, per l'ulteriore corso, l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui tale Tribunale aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riesame, proposta da [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto di convalida di sequestro probatorio emesso dal Procuratore della Repubblica di Lagonegro in data 4.8.2020, perché affetta da vizio processuale quale l'inesatto rilievo della tardività dell'impugnazione. 2.A seguito di tale pronuncia, il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del riesame, esaminava la richiesta dell'Hudorovich, e, con l'ordinanza qui impugnata, emessa il 9.6.2021, dichiarava nullo il succitato decreto perché affetto da nullità insanabile per la mancata indicazione, se non in rubrica, dei reati per cui si procede e delle condotte in concreto addebitate ai coindagati, presupposti essenziali in funzione della valutazione inerente al collegamento fra i beni in vinculis - una [OSCURATO:PERSONA] tg CY0063T, diversi arnesi atti allo scasso (quattro cacciaviti, quattro tronchesi e una tenaglia), la somma di euro 3.000,00 in banconote di vario taglio - e l'accertamento del fatto stesso. Limitatamente al bene [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale dichiarava l'inammissibilità della richiesta di riesame per carenza di interesse del ricorrente poiché non proprietario dell'autovettura, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]. Quanto agli altri beni sottoposti a sequestro probatorio, nonostante la dichiarata nullità del decreto, il Tribunale non ne disponeva lo svincolo motivando che, in relazione agli arnesi da scasso, la restituzione è impedita dal disposto dell'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., secondo cui non può disporsi la revoca dei beni in sequestro nei casi indicati nell'art. 240, comma 2, cod. pen., in particolare qualora la detenzione degli stessi costituisca reato, situazione ravvisabile nel caso di specie in riferimento all'art. 707 cod. pen.; e quanto al denaro oggetto di sequestro, nonostante la rilevata mancata indicazione delle ragioni giustificatrici del mantenimento del vincolo di indisponibilità, il tribunale riteneva che la restituzione non fosse possibile essendo esso impossibilitato ad accedere al merito della vicenda cautelare e, conseguentemente, a determinare oggettivamente il soggetto beneficiario della restituzione conseguente alla revoca del decreto, demandandone l'individuazione al successivo procedimento ex. art. 263, comma 4, cod. proc. pen.. 3.Avverso la predetta ordinanza, propone ricorso l'indagato, a mezzo del proprio difensore, deducendo, con unico motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 324 e 263, comma 4 cod. proc. pen.. Il ricorrente lamenta l'illegittimità della decisione sotto il profilo sistematico perché trattasi, nel caso di specie, non di revoca di un sequestro legittimo, cui si riferisce la regula iuris di cui all'art. 324 comma 7 codice di rito e quella stessa di cui all'art. 263, comma 4 codice di rito, che ineriscono all'ipotesi di un sequestro in corso rispetto al quale vengono meno le ragioni che giustificano la protrazione del vincolo cautelare, bensì di una declaratoria di annullamento per motivi di legittimità del provvedimento di sequestro, che comporta l'eliminazione in radice del titolo che giustifica lo spossessamento del bene. Indi, nel caso in esame, non sono applicabili né l'art. 324, comma 7 cod. proc. pen., né l'art. 263 comma 4 del codice di rito, né potrebbe in senso diverso deporre il fatto che l'art. 355 cod. proc. pen. prevede la possibilità di proporre riesame in relazione al sequestro probatorio richiamando l'art. 324 del codice di rito, trattandosi di rinvio a norma applicabile solo in quanto compatibile; trattandosi piuttosto di illegittimità originaria del vincolo, non poteva e non può che seguire l'ordine di restituzione del bene ai destinatari del provvedimento di convalida cui risulta intestata l'originaria illegittima ablazione, poiché atto consequenziale e dovuto che si pone a tutela dell'incomprimibile diritto di proprietà sacrificabile solo in forza di un provvedimento avente base legale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato limitatamente alla somma di denaro mantenuta in sequestro. Esso è, invece, inammissibile rispetto agli arnesi atti allo scasso. 1.1. Quanto sostiene il ricorrente in ordine alla illegittimità del mantenimento in sequestro dei beni nonostante la riconosciuta illegittimità del provvedimento che ha disposto il sequestro probatorio per le carenze strutturali riscontrate, risulta smentito alla stregua della seguente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, Sez. U, Sentenza n. 40847 del 30/05/2019, Rv. 276690, secondo cui il divieto di restituzione previsto dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. opera, oltre che con riguardo al sequestro preventivo, anche in caso di annullamento del decreto di sequestro probatorio. Ed invero, come chiarito da questa Corte nel suo massimo consesso, gli artt. 257, comma 1, e 355, comma 3, cod. proc. pen., nel disciplinare l'impugnazione del decreto di sequestro probatorio emesso dall'autorità giudiziaria e del decreto di convalida, da parte del pubblico ministero, del sequestro probatorio eseguito su iniziativa della polizia giudiziaria, richiamano il procedimento di riesame delle misure cautelari reali, di cui all'art. 324 cod. proc. pen., senza operare alcuna distinzione tra i vari commi di tale articolo; con la conseguenza che il richiamo deve intendersi evidentemente riferito anche al divieto di restituzione di cui al comma 7. La disposizione di cui all'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., che prevede il divieto di restituzione, è espressione del principio generale secondo cui le cose di cui all'art. 240, secondo comma, cod. pen. non possono comunque essere restituite, essendo comunque oggetto della misura di sicurezza obbligatoria, in conseguenza della loro particolare natura. Né il riferimento in essa contenuto alla revoca manifesta, di per sé, un'incompatibilità con il sequestro probatorio: sia perché anche nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro probatorio il vaglio del tribunale del riesame, non diversamente da quanto accade per il provvedimento di sequestro preventivo, può estendersi alla valutazione dell'attuale conformità del vincolo ai presupposti legittimanti; sia perché la parzialità della revoca, di cui alla prima parte del comma 7 richiamato, può trovare giustificazione proprio nel caso in cui una parte delle cose sequestrate non possa essere restituita, perché soggetta a confisca obbligatoria. A tali considerazioni si deve aggiungere la constatazione che i poteri del tribunale del riesame sono fissati - quanto a ogni tipo di sequestro - dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. (espressamente richiamato dall'art. 324, comma 7), il cui primo periodo prevede che: «Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale, se non deve dichiarare l'inammissibilità della richiesta, annulla, riforma o conferma l'ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza». E questa previsione, che non comprende la revoca tra i poteri del tribunale del riesame, conferma il carattere atecnico, meramente tralatizio, del riferimento a tale istituto da parte del comma 7 dell'art. 324. Quanto all'ulteriore argomento utilizzato dall'orientamento minoritario - proseguono le Sezioni Unite - basato sulla non rilevabilità d'ufficio, nel procedimento di riesame, della riconducibilità di quanto in sequestro alle categorie dell'art. 240, secondo comma, cod. pen., è evidente come lo stesso si fondi su una petizione di principio, che appare contraddetta proprio dal tenore letterale dell'art. 324, comma 7, che prevede una rilevabilità d'ufficio in tal senso. Né vi è ragione per differenziare i poteri che possono essere esercitati dal tribunale, a fronte del chiaro dettato normativo, che prevede un procedimento di riesame uniforme per le diverse tipologie di sequestro (ed è quindi riferibile anche a quello conservativo), anche perché la materia risulta organicamente disciplinata dagli artt. 324 e 325 cod. proc. pen. - collocati, a livello sistematico, a chiusura della disciplina delle misure cautelari reali - che assurgono, pertanto, a corpus normativo di riferimento ogniqualvolta da parte degli interessati emerga l'esigenza di contestare un provvedimento di sequestro, indipendentemente dalle finalità che attraverso quest'ultimo l'autorità giudiziaria abbia inteso perseguire. Né potrebbero residuare dubbi, in mancanza, peraltro, di contestazioni al riguardo, sulla natura obbligatoria della confisca allorquando i beni sequestrati siano arnesi da scasso di cui l'indagato non abbia giustificato il possesso e che, per la qualità del possessore, già condannato per reati determinati da motivi di lucro e contro il patrimonio, non possono essere detenuti ai sensi dell'art. 707 cod. pen. (tra tante, Sez. 5, Sentenza n. 1538 del 27/03/1996, Rv. 204477). Ed infatti, la criminosità e la pericolosità della cosa, che ne impongano la confisca ex art. 240, comma secondo, cod. pen., non costituiscono un carattere della cosa in sè ma derivano dalla relazione tra questa e il soggetto. Essa, pertanto, quand'anche non possa in sè definirsi intrinsecamente criminosa, deve essere confiscata tutte le volte che la sua detenzione da parte dell'agente, al quale dovrebbe essere restituita, costituisce reato (Sez. 4, n. 4601 del 16/04/1996, Rv. 204662; Sez. U, Sentenza n. 2 del 13/01/1995, Rv. 20051201 ) 1.2. Quanto, al denaro, invece, non ricorrendo l'ipotesi della confisca obbligatoria, esso andava restituito al soggetto al quale era stato sequestrato. Ed invero, come ha già avuto modo di affermare questa Corte, la persona avente diritto alla restituzione del bene, legittimata a proporre ricorso per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza emessa dal tribunale del riesame, si identifica in colui al quale il bene è stato sottratto con il sequestro probatorio (Sez. 2, n. 41107 del 24/09/2019, Rv. 277927 - 01). E si è, anzi, al riguardo precisato, da parte di questa Corte, che è illegittimo il provvedimento con il quale il giudice, cessate le esigenze probatorie, disponga la restituzione di bene sottoposto a vincolo ex art. 253 cod. proc. pen. a persona diversa da quella che ne aveva la disponibilità al momento dell'esecuzione del sequestro, in quanto lo strumento probatorio non può essere utilizzato ai fini diversi, cautelari o conservativi, per i quali sono previste altre tipologie di misure, tipiche e nominate (Sez. 2, Sentenza n. 46651 del 23/10/2012, Rv. 253897). 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Potenza per nuovo giudizio, limitatamente alla mancata restituzione della somma di denaro; la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Potenza limitatamente alla mancata restituzione della somma di denaro. Inammissibile nel resto. Così deciso il 16/12/2021. A [OSCURATO:PERSONA]