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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 06695/2026

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16485/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] (Cod.Fisc . [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BS) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 43 -25065 Lumezzane (BS), in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante della G.L.B. di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PARTITA_IVA]) con sede in Via C. Colombo n. 43 - 25065 Lumezzane (BS), rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (Cod.Fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – pec: [OSCURATO:EMAIL]) del foro di Milano, ed elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Comm.trib.reg. della Lombardia - S ez.dist. di Brescia n.16/2022 depositata il 07/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma,i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16485/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] (Cod.Fisc . [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BS) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 43 -25065 Lumezzane (BS), in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante della G.L.B. di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PARTITA_IVA]) con sede in Via C. Colombo n. 43 - 25065 Lumezzane (BS), rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (Cod.Fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – pec: [OSCURATO:EMAIL]) del foro di Milano, ed elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Comm.trib.reg. della Lombardia - S ez.dist. di Brescia n.16/2022 depositata il 07/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento. Così deciso in Roma,i
Decreto Cassazione n. 06695/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris