CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 06695/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16485/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] (Cod.Fisc . [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BS) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 43 -25065 Lumezzane (BS), in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante della G.L.B. di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PARTITA_IVA]) con sede in Via C. Colombo n. 43 - 25065 Lumezzane (BS), rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (Cod.Fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – pec: [OSCURATO:EMAIL]) del foro di Milano, ed elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Comm.trib.reg. della Lombardia - S ez.dist. di Brescia n.16/2022 depositata il 07/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento. Così deciso in Roma,i