CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 22 giugno 2023
Cassazione n. 40868/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 dl. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito prima dall'art. 5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022) e poi dall'art. 17 del D.L. 22 giugno 2023, del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, a mezzo del proprio difensore di fiducia, avverso l'ordinanza con cui il [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale si [OSCURATO:PERSONA], in composizione monocratica, ha dichiarato inammissibile, per l'assenza di sottoscrizione digitale del difensore, l'appello proposto avverso la sentenza del medesimo tribunale del 20/12/2022 con cui lo stesso era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa per il reato di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 e 81 cpv. cod. pen. accertato in Castelvolturno il 2/9/2019. Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen, laddove il giu- dice sammaritano avrebbe comunque dovuto prendere atto della mancanza della condizione di procedibilità, ovvero della querela da parte dell'ENEL. 2. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. 3. Il proposto ricorso è inammissibile. Ed invero il provvedimento impugnato ha preso atto che il proposto atto di appello era privo della sottoscrizione digitale del difensore, prevista a pena di inammissibilità dall'art. 24 D.L. 137/2020 come successivamente prorogato, cir- costanza che il ricorrente non contesta. La doglianza oggi proposta attiene invece all'asserita necessità da parte del giudice di appello, o comunque di questa Corte, di prendere atto dell'improcedibi- lità del reato per assenza di querele, ma la stessa è manifestamente infondata in quanto questa Corte di legittimità ha chiarito che l'eventuale improcedibilità per mancanza di querela, necessaria per reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non prevale sull'inammis- sibilità del ricorso, poiché, diversamente dall'ipotesi di "abolitio criminis", non è idonea a incidere sul cd. giudicato sostanziale (cfr. Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, Rv. 284176, in una fattispecie di giudizio pendente in sede di legittimità; vedasi anche Sez. Un. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551 in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela, in quel caso per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma che affermano un principio che ha portata generale). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo, P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così de