CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2022
Cassazione n. 11433/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Prato, in data 13 gennaio 2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni uno di reclusione ed euro 300 di multa, all'esito di rito abbreviato, in ordine al reato di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 2 e 5 cod. pen. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'operato bilanciamento delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., senza considerare il comportamento processuale, le condizioni personali e la ridotta gravità del fatto. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto relativo a censura non consentita, posto che afferisce al trattamento sanzionatorio debitamente giustificato con ragionamento logico (cfr. pag. 5). Né va taciuto il costante orientamento secondo il quale, ai fini del giudizio di comparazione, anche la sola enunciazione dell'eseguita valutazione delle circostanze concorrenti soddisfa l'obbligo della motivazione, trattandosi di un giudizio rientrante nella discrezionalità del giudice, che non postula un'analitica esposizione dei criteri di valutazione (Sez. 7, Ord. n. 11571 del 19/02/2016, N., Rv. 266148; Sez. 2, n. 36265 del 08/07/2010, Barbera, Rv. 248535; Sez. 1, n. 2668 del 9/12/2010, dep. 2011, Falaschi, Rv. 249549). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione del motivo devoluto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/01/2022 Il Consigliere estensore Il