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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 novembre 2022

Cassazione n. 40072/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. avverso il decreto del 09/11/2022 del TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre avverso il decreto del Tribunale di Firenze del 9 novembre 2022, che, per quello che qui interessa, ha rigettato la sua opposizione ex art. 59, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 allo stato passivo della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. l'Istituto bancario aveva chiesto la declaratoria di buona fede in relazione al contratto di finanziamento e contratto di scoperto di conto con la predetta società, il cui debito era stato oggetto di confisca disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale ha evidenziato che lo stretto legame tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], ex Amministratore unico e delegato a operare su alcuni conti della società al momento del finanziamento, fosse ricavabile da una serie di elementi noti alla banca opponente, destinataria, come altri istituti di credito alcuni mesi prima dell'erogazione del credito, della notifica di un decreto di sequestro preventivo nei confronti dello stesso, emesso dal G.i.p. del Tribunale di Firenze, in ordine a un importo di denaro.

Il giudice di merito, in ogni caso, ha ritenuto che, al di là del rispetto formale delle valutazioni del merito creditizio nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica, la Banca avrebbe dovuto assumere ulteriori informazioni.

2. La società ricorrente articola due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 59 d.lgs. n. 159 del 2011, e vizio di motivazione del decreto impugnato, perché il Tribunale, una volta escluso che il credito erogato fosse stato strumentale all'attività illecita posta in essere, avrebbe rigettato l'opposizione dopo aver erroneamente ritenuto assente il requisito della buona fede.

In particolare, nel ricorso si evidenzia che il giudice di merito avrebbe finito col risolvere la verifica del canone della buona fede con l'analisi del profilo soggettivo del debitore, ancorando tale accertamento alla pericolosità sociale del debitore.

Così facendo, però, il giudice di merito avrebbe di fatto disapplicato la norma in esame, considerando che la buona fede dovrebbe sempre essere esclusa, posto che, nei procedimenti di applicazione di una misura di prevenzione, è sempre presente un soggetto ritenuto socialmente pericoloso.

Secondo il ricorrente, il Tribunale, invece di apprezzare l'operazione di finanziamento nel suo complesso, in ordine al corretto assolvimento da parte 2 4 L dell'istituto bancario di tutte le verifiche imposte dalla legge di settore e dalle buone prassi bancarie, ivi comprese quelle attinenti alla normativa antiriciclaggio, si sarebbe limitato a evidenziare l'astratta conoscibilità (rinvenibile da fonti aperte) delle vicende giudiziarie di [OSCURATO:PERSONA], nonostante vi fosse prova del fatto che questi avesse cessato il ruolo di amministratore della società oltre un anno prima dell'erogazione del finanziamento.

Il ricorrente, infine, evidenzia che lo stesso giudice di merito, nella medesima motivazione, avrebbe affermato - contraddicendo se stesso - che l'Istituto di credito, che non dispone delle banche dati proprie dell'autorità giudiziariarlella polizia giudiziaria, non avrebbe potuto farsi carico di effettuare penetranti indagini, se non facendo venire meno la sua funzione economico-sociale.

2.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il Tribunale avrebbe omesso di valorizzare il fatto che l'Istituto bancario aveva adempiuto correttamente tutta l'istruttoria richiesta per l'erogazione, avendo verificato che la [OSCURATO:SOCIETA]. risultava già cliente operativo di altri quattro istituti bancari, che il suo profilo risultava regolare alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, che l'analisi dell'ultimo bilancio precedente la richiesta di affidamento era positiva e che il fatturato del 2017 era in crescita rispetto a quello dell'anno precedente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Giova in diritto premettere che, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, qualora venga presentata domanda di ammissione allo stato passivo da parte del terzo creditore, il tribunale è tenuto, in ordine logico, a verificare in primis il nesso di strumentalità del credito rispetto all'attività illecita del proposto e, solo all'esito, gli elementi dimostrativi di buona fede addotti dal creditore, anche alla luce dei parametri indicati dal comma 3 dell'art. 52, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Sez. 6, n. 12510 del 02/02/2022, Vieni, Rv. 283108).

Ai fini dell'ammissione del credito allo stato passivo, inoltre, la verifica della buona fede del terzo creditore, in caso di successione nell'originario rapporto giuridico, non deve limitarsi al fatto che l'erogazione del mutuo sia conforme ad una corretta gestione bancaria, necessitando l'accertamento di un nesso di causalità tra il mancato rispetto degli obblighi di diligenza e la mancata conoscenza del nesso di strumentalità del credito rispetto all'attività illecita (Sez. 6, n. 27692 del 19/05/2021, Siena NPL 2018 s.r.I., Rv. 281821).

Infine, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, in materia di misure di prevenzione patrimoniale, ai fini dell'ammissione allo stato passivo del terzo creditore, nel caso in cui questi abbia allegato elementi idonei a comprovare, all'atto della erogazione del credito, la propria buona fede, non è sufficiente, ai fini di escludere la stessa, il mancato rispetto degli obblighi di diligenza per l'incompletezza dell'istruttoria o la non corretta valutazione del merito creditizio, ma è necessario che detta negligenza abbia determinato la mancata verifica del nesso di strumentalità del credito concesso rispetto all'attività illecita del prevenuto (Sez. 5, n. 12772 del 05/02/2020, MPS [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 279024).

Nel caso di specie manca detta indagine, sicché la Corte deve annullare il decreto impugnato e rinviare per nuovo esame al Tribunale di Firenze.

2. Alla luce di quanto sopra, la Corte deve annullare il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze.

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. avverso il decreto del 09/11/2022 del TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre avverso il decreto del Tribunale di Firenze del 9 novembre 2022, che, per quello che qui interessa, ha rigettato la sua opposizione ex art. 59, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 allo stato passivo della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. l'Istituto bancario aveva chiesto la declaratoria di buona fede in relazione al contratto di finanziamento e contratto di scoperto di conto con la predetta società, il cui debito era stato oggetto di confisca disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale ha evidenziato che lo stretto legame tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], ex Amministratore unico e delegato a operare su alcuni conti della società al momento del finanziamento, fosse ricavabile da una serie di elementi noti alla banca opponente, destinataria, come altri istituti di credito alcuni mesi prima dell'erogazione del credito, della notifica di un decreto di sequestro preventivo nei confronti dello stesso, emesso dal G.i.p. del Tribunale di Firenze, in ordine a un importo di denaro. Il giudice di merito, in ogni caso, ha ritenuto che, al di là del rispetto formale delle valutazioni del merito creditizio nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica, la Banca avrebbe dovuto assumere ulteriori informazioni. 2. La società ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 59 d.lgs. n. 159 del 2011, e vizio di motivazione del decreto impugnato, perché il Tribunale, una volta escluso che il credito erogato fosse stato strumentale all'attività illecita posta in essere, avrebbe rigettato l'opposizione dopo aver erroneamente ritenuto assente il requisito della buona fede. In particolare, nel ricorso si evidenzia che il giudice di merito avrebbe finito col risolvere la verifica del canone della buona fede con l'analisi del profilo soggettivo del debitore, ancorando tale accertamento alla pericolosità sociale del debitore. Così facendo, però, il giudice di merito avrebbe di fatto disapplicato la norma in esame, considerando che la buona fede dovrebbe sempre essere esclusa, posto che, nei procedimenti di applicazione di una misura di prevenzione, è sempre presente un soggetto ritenuto socialmente pericoloso. Secondo il ricorrente, il Tribunale, invece di apprezzare l'operazione di finanziamento nel suo complesso, in ordine al corretto assolvimento da parte 2 4 L dell'istituto bancario di tutte le verifiche imposte dalla legge di settore e dalle buone prassi bancarie, ivi comprese quelle attinenti alla normativa antiriciclaggio, si sarebbe limitato a evidenziare l'astratta conoscibilità (rinvenibile da fonti aperte) delle vicende giudiziarie di [OSCURATO:PERSONA], nonostante vi fosse prova del fatto che questi avesse cessato il ruolo di amministratore della società oltre un anno prima dell'erogazione del finanziamento. Il ricorrente, infine, evidenzia che lo stesso giudice di merito, nella medesima motivazione, avrebbe affermato - contraddicendo se stesso - che l'Istituto di credito, che non dispone delle banche dati proprie dell'autorità giudiziariarlella polizia giudiziaria, non avrebbe potuto farsi carico di effettuare penetranti indagini, se non facendo venire meno la sua funzione economico-sociale. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il Tribunale avrebbe omesso di valorizzare il fatto che l'Istituto bancario aveva adempiuto correttamente tutta l'istruttoria richiesta per l'erogazione, avendo verificato che la [OSCURATO:SOCIETA]. risultava già cliente operativo di altri quattro istituti bancari, che il suo profilo risultava regolare alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, che l'analisi dell'ultimo bilancio precedente la richiesta di affidamento era positiva e che il fatturato del 2017 era in crescita rispetto a quello dell'anno precedente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Giova in diritto premettere che, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, qualora venga presentata domanda di ammissione allo stato passivo da parte del terzo creditore, il tribunale è tenuto, in ordine logico, a verificare in primis il nesso di strumentalità del credito rispetto all'attività illecita del proposto e, solo all'esito, gli elementi dimostrativi di buona fede addotti dal creditore, anche alla luce dei parametri indicati dal comma 3 dell'art. 52, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Sez. 6, n. 12510 del 02/02/2022, Vieni, Rv. 283108). Ai fini dell'ammissione del credito allo stato passivo, inoltre, la verifica della buona fede del terzo creditore, in caso di successione nell'originario rapporto giuridico, non deve limitarsi al fatto che l'erogazione del mutuo sia conforme ad una corretta gestione bancaria, necessitando l'accertamento di un nesso di causalità tra il mancato rispetto degli obblighi di diligenza e la mancata conoscenza del nesso di strumentalità del credito rispetto all'attività illecita (Sez. 6, n. 27692 del 19/05/2021, Siena NPL 2018 s.r.I., Rv. 281821). Infine, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, in materia di misure di prevenzione patrimoniale, ai fini dell'ammissione allo stato passivo del terzo creditore, nel caso in cui questi abbia allegato elementi idonei a comprovare, all'atto della erogazione del credito, la propria buona fede, non è sufficiente, ai fini di escludere la stessa, il mancato rispetto degli obblighi di diligenza per l'incompletezza dell'istruttoria o la non corretta valutazione del merito creditizio, ma è necessario che detta negligenza abbia determinato la mancata verifica del nesso di strumentalità del credito concesso rispetto all'attività illecita del prevenuto (Sez. 5, n. 12772 del 05/02/2020, MPS [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 279024). Nel caso di specie manca detta indagine, sicché la Corte deve annullare il decreto impugnato e rinviare per nuovo esame al Tribunale di Firenze. 2. Alla luce di quanto sopra, la Corte deve annullare il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze. P.Q.M. Annulla il decreto impugnato con