CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08950/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].mi Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA]- lata [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]PU Cron. R.G.N. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. SENTENZA sulricorso 19583/2014 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del presidente del consiglio direttivo e legale rappresentante pro tempore, DELL ’ [OSCURATO:PERSONA]- TIERO,rappresentata e difesa dall ’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall ’ Avv. [OSCURATO:PERSONA]Esposito, con domicilio eletto presso la Cancelleria della Corte dicassazione; -parte ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall ’ Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n.114/24/14, depositata il 22 gennaio 2014; uditala relazione della causa svolta in data 26/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] vistele conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA]- curatoreGenerale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declara- toriadi estinzione del ricorso Fattidi causa 1.Con sentenza n. 114/24/14 depositata il 22 gennaio 2014 la Com- missionetributaria regionale del Veneto accoglieva l ’ appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 1/1/12 della Com- missionetributaria provinciale di Venezia la quale aveva riunito e ac- colto i ricorsi proposti dalla associazione Panthaleon in perso na di Dell’[OSCURATO:PERSONA] quale presidente del consiglio direttivo e legale rappresentanteavverso gli avvisi di accertamento emessi per il recu- perodi IRPEF, IRAP e IVA oltre ad accessori relativi agli anni di impo- sta 2004, 2005 e 2006. Le riprese traevan o origine dal disconosci- mentodella natura di ente non commerciale dell ’ associazione e con- seguentementedei benefici connessi. A differenza del giudice di prime cure,il giudice d ’ appello confermava integralmente le riprese. 2.Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione parte con- tribuente,affidato a sette motivi motivi, cui ha replicato l ’ Agenzia delle Entrate con controricorso. Nel corso del giudizio di legittimit à parte ricorrenteha depositato istanza di sospe nsione con costituzione di di- fensorein sostituzione, allegando copia della domanda di definizione agevolatae del versamento degli importi dovuti ex art.6 comma 10 deld.l. n.119/2018. Infine, l ’ Agenzia ha prodotto nota di deposito che haconfermato l ’ int ervenuta definizione agevolata e, da ultimo, si è costituitoun ulteriore nuovo difensore di parte ricorrente, depositando memoriae chiedendo l ’ estinzione del giudizio. Ragionidella decisione 3.L’Agenzia delle Entrate, nel proprio controricorso a p.2, h a dato atto cheparte contribuente ha definito il condono di cui al d.l. n.98/2011 la controversiarelativa all’anno d’imposta 2004. Quantoagli anni 2005 e 2006, la Corte dà atto della documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della defi nizione agevolata dellecontroversie ex art.6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, in particolare circa ilversamento della somma dovuta per la prima rata. 4.Inoltre, non risulta che l’Amminist razione finanziaria abbia notificato un provvedimento di diniego entro il 31 luglio 2020, né alcuna delle partiha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6del citato di. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanzadi trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estin- zione),né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato. 5.Pertanto, ai sensi del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, ilprocesso si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fattasalva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ, adempimento nellaspecie non occorso. 6.Infine, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parteche le ha