CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 48039/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 602/20 in data 21/04/2021 della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Lecce confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Taranto in data 03/02/2020 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 500 di multa per i reati di cui ai capi B (artt. 494, 61 n. 2 cod. pen.) e C (art. 640, primo e terzo comma, cod. pen.). 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art.192 cod. proc. pen. Dalla lettura delle dichiarazioni rese dalla persona offesa Loforese emerge come lo stesso fosse tutt'altro che inconsapevole della richiesta di finanziamento inoltrata alla Fiditalia. La circostanza che il Loforese, una volta ottenuto il prestito, abbia cominciato anche a pagare le prime rate, a conferma della sua consapevolezza e volontà di ottenere il finanziamento tramite lo Schiavone e non invece come asserito contraddittoriamente dal Loforese, che, in querela, afferma di aver cestinato le richieste di pagamento delle rate ritenendole un tentativo di truffa, salvo affermare successivamente di aver pagato le rate per non incorrere nel pericolo di non ottenere ulteriori finanziamenti. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 74 e ss., 90 e 336 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] non è credibile innanzitutto perché vuol far coincidere il momento di scoperta della pretesa truffa ai suoi danni con la casuale richiesta di un finanziamento che gli veniva negato, atteso che la richiesta di un finanziamento, normalmente non è ostativa al rilascio di un altro finanziamento; inoltre perché lo stesso omette di riferire che il vero motivo del diniego del finanziamento da lui richiesto era da rinvenire nella circostanza che lo stesso era soggetto già protestato. Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art.494 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] non si è sostituito al Laforese ma, al più, si è limitato ad apporre la firma apocrifa dello stesso. Quarto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. e 640 cod. pen., avendo la Corte territoriale omesso di motivare come sia stato possibile operare la trasformazione del reato di truffa, perseguibile a querela in reato perseguibile d'ufficio, senza che nel capo d'imputazione sia indicato quale fosse l'aggravante richiamata dall'art. 640, terzo comma, cod. pen. Quinto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod. pen. anche con riferimento alla misura di pena applicata a titolo di continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.2. Aspecifici, valutati, con aspetti di non scrutinabilità e comunque manifestamente infondati sono i primi due collegati motivi di ricorso. Lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, le doglianze articolate finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale. Ed in effetti, è utile ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito. Con la censura svolta nel primo motivo di ricorso, il ricorrente contesta, in sostanza, l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità dello stesso, sottoponendo alla Corte una serie di argomentazioni che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione. Invero, il ricorrente non si "misura" con le argomentate conclusioni del giudice di appello che ha affermato come l'atto di gravame avesse del tutto trascurato "... la valenza della deposizione del teste Milone, amico sia della parte civile che dell'imputato ... il quale senza essere smentito da alcun altro elemento emerso nel corso dell'istruttoria, ha affermato di essere stato messo al corrente dalle odierne parti contrapposte circa l'effettivo svolgimento della vicenda in questione: il Loforese aveva chiesto al suo ex datore di lavoro solo di controllare la sua posizione nei confronti del sistema creditizio consegnandogli la documentazione necessaria. Al contrario lo Schiavone ne aveva approfittato chiedendo sotto il falso nome del Loforese un finanziamento il cui denaro aveva provveduto ad incassare. Lo stesso Schiavone aveva confidato al teste di essere rammaricato per aver fatto questo torto all'odierna parte civile non esistendo alcun accordo in tal senso. Tale deposizione conferma la dichiarazione della persona offesa in ordine al motivo per il quale aveva pagato i primi bollettini recapitatigli rendendola oltremodo attendibile". Infine, in relazione alla dedotta non credibilità del Laforese, asseritamente silente sulle vere cause che avevano portato al diniego del finanziamento (trattandosi di soggetto già protestato), si è in presenza di profilo nuovo non scrutinabile nella presente sede di legittimità perché ivi proposto per la prima volta. 3. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il terzo motivo. La Corte territoriale ha evidenziato come, per la conclusione del finanziamento, non fosse stata sufficiente la firma a nome del Laforese, essendo occorso anche l'invio dei suoi documenti d'identità e persino della retribuzione dal medesimo percepita. Anche qui l'univoco insegnamento della giurisprudenza di legittimità è nel senso di ritenere che il reato di sostituzione di persona possa concorrere formalmente con quello di truffa, stante la diversità dei beni giuridici protetti, consistenti rispettivamente nella fede pubblica e nella tutela del patrimonio (Sez. 2, n. 26589 del 11/09/2020, Ventimiglia, Rv. 279647). 4. V'è totale carenza di interesse in relazione al quarto motivo. Nel calcolare la pena base per il più grave reato di truffa, il giudice di primo grado (così come quello di appello) è partito dalla pena base di mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa, che costituisce il minimo edittale della pena detentiva per il reato di truffa semplice e sensibilmente meno della metà del massimo della pena pecuniaria prevista dalla legge per il medesimo reato. Di contro, la pena per il reato di truffa aggravato, di fatto escluso quoad poenam, va, invece, da uno a cinque anni di reclusione e da euro 309 ad euro 1.549 di multa. La mancata applicazione della pena (anche minima) per il reato di truffa aggravato fa venir meno l'interesse in concreto alla censura attraverso la formale elisione dell'aggravante, non altrimenti pregiudicante. 5. Manifestamente infondato è il quinto motivo. Già il giudice di primo grado aveva ritenuto l'imputato immeritevole delle circostanze attenuanti generiche in ragione della scaltrezza e della pervicacia criminale dimostrata; e, in punto trattamento sanzionatorio, il calcolo della pena complessiva, aveva espressamente tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., e segnatamente della natura del reato e dell'intensità del dolo. 5.1 Come è noto, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Suprema Corte, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244). 5.2. Parimenti è noto che, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e agli aumenti a norma dell'art. 81 cod. pen., rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. 6. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese