CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2021
Cassazione n. 05667/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena inflitta a CiaValella Saverio - ritenuto colpevole del reato di tentato incendio, fatto commesso in san Marco in Lamis il 26.8.2013, ed altro - a mesi otto e giorni dieci di reclusione, con conferma nel resto; rilevato che il ricorso propone motivi che non esprimono alcun riferimento alla sentenza impugnata, dato che: - quanto alla responsabilità, il primo motivo fa riferimento ad altro soggetto e evidenzia profili riguardanti la sorveglianza speciale, senza alcuna attinenza all'oggetto del giudizio; - quanto alla prescrizione, il secondo motivo valorizza altra data di consumazione del reato e i termini prescrizionali propri delle contravvenzioni; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese trnvoNa processuali e della somma di euro tremila &[OSCURATO:PERSONA] delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2021. Il consigliere estens