CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 giugno 2025
Cassazione n. 19351/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I N A N Z A sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresento e difes o dall’[OSCURATO:PERSONA] . Controricorrente avverso la sentenza n. 369/2020della Corte di appello di Perugia , depositat a il 4.8.2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20.6.2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causae ragioni della decisione Con sentenza n. 369 del 4 . 8 .2020 la Corte di appello di Perugia , in integrale riforma della decisione di primo grado, rigettò la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] di accertamento dell’avvenuto trasferimento in proprio favore della proprietà della moto Triumph, modello [OSCURATO:PERSONA], acquistata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla [OSCURATO:SOCIETA]., che l’aveva ricevuta in conto vendita da [OSCURATO:PERSONA]. R.G. N. 29606/2020. Il tribunale di Terni aveva accolto la domanda di Capotosti qualificando il contratto intervenuto tra Cassetta e [OSCURATO:SOCIETA] come contratto estimatorio e dichiarando, per l’effetto, valida ed efficace la vendita intercorsa tra quest’ultima e l’attore. La Corte di appello affermò invece che dalla lettura delle clausole del contratto intervenuto traCassetta e [OSCURATO:SOCIETA] risultava che il Cassetta non aveva ceduto il bene,ma aveva affidato a [OSCURATO:SOCIETA] solo il compito di condurre le trattative per la ricerca di un acquirente. La vendita intervenuta tra [OSCURATO:SOCIETA] ed il Capotosti era pertanto inefficace, in quanto avvenuta a non domino. Per la cassazione di questa sentenza, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] , affidato aquattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha notificato controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. 2. Il primo motivod i ricorso denu ncia vi olazione e/o falsa applicazione dell’art.1556 c.c., censurando la sentenza impugnata per avere escluso che il rapporto intercorso tra Cassetta e [OSCURATO:SOCIETA] fosse qualificabile come contratto estimatorio. Si assume al riguardo che il contratto predetto, denominato “contratto conto vendita”, aveva tutti gli elementi propri di questo tipo di contratto, prevedendo la cessione del bene all’accipiens ed il suo obbligo di pagarne il prezzo al momento della vendita a terzi, trattenendo la differenza tra quanto convenuto ed il prezzo di vendita, ovvero la facoltà dello stesso, in caso di mancata vendita, di restituire il bene. La Corte di appello è invece pervenuta alla conclusione accolta valorizzando le clausole 9 e 10 dell’accordo, che impedivano al proprietario di recedere dal contratto in caso di trattative in corso ed autorizzavano [OSCURATO:SOCIETA] a condurre le trattative anche con il ritiro di un mezzo usato, che di per sé non si pongono in contrasto ma anzi confermano l’applicabilità della disciplina del contratto estimatorio. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art.1363 c.c., lamentando chela Corte di appello sia pervenuta alla conclusione di negare la ricorrenza della figura del contratto estimatorio sulla base della lettura delle clausole 9 e 10 del contratto, senza considerale unitariamente con le altre R.G. N. 29606/2020. pattuizioni, che disponevano che il mezzo veniva ceduto in conto vendita ed attribuivano alla [OSCURATO:SOCIETA] la facoltà di venderlo ovvero di restituirlo. 3. I primi due motivi di ricorso, che vanno trattati congiuntamente per la loro connessione oggettiva, meritano accoglimento. Dalla lettura della sentenza emerge che la Corte di appello ha ritenuto che con il contratto stipulato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] avesse conferito alla società [OSCURATO:SOCIETA] il solo incarico di condurre trattative per la vendita della moto, senza alcun potere o legittimazione a venderlo, ritenendo per l’effetto inefficace la vendita intercorsa tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice di merito ha giustificato tale conclusione valorizzando quanto stabilito ai punti 9 e 10 del contratto, disponendo la prima clausola, in deroga alla libera facoltà di recesso dal rapporto precedentemente previstadalle parti, che il Cassetta non avrebbe potuto recedere in caso di trattative in corso e autorizzando, la seconda, la [OSCURATO:SOCIETA] a portare avanti le trattative anche con il ritiro di un mezzo usato. Ha aggiunto la Corte che la motoera stata consegnat a a [OSCURATO:SOCIETA], che l a teneva in deposito presso il proprio salone, ma che, significativamente, risultava consegnato il solo libretto di circolazione, non anche il certificato di proprietà del mezzo, mancanza che impediva a [OSCURATO:SOCIETA] di trascrivere l’atto della futura vendita e che, afronte delle rimostranze diCapotosti, [OSCURATO:SOCIETA] aveva detto di avere smarrito la procura a vendere, “con ciò dimostrando la sua piena consapevolezza a non avere titolo per vendere per suo conto”. Tanto precisato, appare fondata la critica sollevata dal ricorrente, che addebita alla Corte di merito di avere fondato la sua decisione, oltre che su circostanze non significative, sulle clausole 9 e 10 del contratto, di significato nemmeno concludentee che andavano comunque lette unitariamente con le altre clausole e con l’intera regolamentazione del rapporto dettata dal testo contrattuale.Ciò in quanto la stessa sentenza dà atto che l’atto intervenuto tra le parti era un “contratto in conto vendita” e che “[OSCURATO:SOCIETA] ha ricevuto la moto per venderla con l’obbligo di rispettare un prezzo minimo (euro 655,00) e con l’obbligo di versare al Cassetta quanto effettivamente riscosso, salvo il suo compenso rappresentato dalla differenza tra il prezzo minimo indicato e il prezzo al quale effettivamente ha venduto”. Nel caso di specie la Corte avrebbe pertanto dovuto R.G. N. 29606/2020. risolvere il punto controverso tenendo conto del contenuto dell’accordo contrattuale, per come dalla stessa riportatoin sentenza, e non esclusivamente delle clausole ulteriori da essa valorizzate. In particolare avrebbe dovuto essere considerata, sulla base del criterio testuale dettato dagli artt. 1362 e 1363 c.c., che sovraintende l’interpretazione degli atti negoziali, la denominazione del contratto utilizzata dalle parti, “ contratto in conto vendita ” e la dichiarazione del proprietario, in esso contenuta, di “aver ceduto in conto vendita alla società [OSCURATO:SOCIETA] “ il mezzo, nonché la facoltà riconosciuta alle parti di recedere dal contratto, implicante per [OSCURATO:SOCIETA] la restituzione del bene. La valutazione condotta dalla Corte di merito per escludere la ricorrenza della figura del contratto estimatorio, previsto dall’art. 1556 c.c., appare invece affidata esclusivamente alla lettura delle clausole 9 e 10 del contratto, che però, per il loro contenuto, come dedotto dal ricorrente, non appaiono decisive al fine della qualificazione del rapporto. La limitazione dell’esercizio del recesso da parte del proprietario nel caso di trattative in corso costituisce,infatti, un mero rafforzamento della tutela di colui che ha ricevuto il bene, nello specifico del suo interesse a venderlo incassando la differenza sul prezzo convenuto, mentre la possibilità a lui riconosciuta di alienare mediante ritiro di altro mezzo usato rappresenta un mera modalità sul pagamento del prezzo di vendita, che non incide sull’obbligo a carico dello stesso di pagare all’altra parte il corrispettivo pattuito, nella specie il c.d. prezzo minimo. Merita aggiungere che il riferimento contenuto in sentenza in ordine alla necessità, ai fini della configurazione del contratto estimatorio, della fissazione di un termine per l’esercizio delle facoltà dell’accipiensdi restituzione del bene, non è esatto, avendo questa Corte già avuto modo di precisare che esso non è elemento essenziale della fattispecie negoziale (Cass. n. 5987 del 2023; Cass.n. 25606 del 2015; Cass. n. 11504 del 1991). Parimenti non appare decisiva, ai fini della ricostruzione della volontà dei contraenti, la mancata consegna, al momento dell’atto, del certificato di proprietà del mezzo, non essendo la trascrizione dell’atto presso l’ufficio del PRA requisito di validità e di efficacia del trasferimento (Cass. n. 8415 del 2006). R.G. N. 29606/2020. 4. Il terzo motivo di ricorso denuncia vizio di omesso esame di fatto decisivo, rappresentato dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] rese nella querela da questi presentata. Il quarto motivo di ricorso, che denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 186, comma 7, 115, 350 e 352 c.p.c. e degli artt. 350, lamenta la mancata ammissione delle prove orali richieste. Il terzo equarto motivo di ricorso si dichiarano assorbiti. 5. In conclusione, sono accolti il primo e secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. La sentenza va pertanto cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M Accoglie il primo e secondo motivo d i ricorso e dichiara assorbiti il terzo ed il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del