CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 46891/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 dicembre 1966; avverso la sentenza del 10 dicembre 2020 della Corte d'appello di Cagliari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, che insiste per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio per rispondere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (nelle more deceduto), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (giudicati separatamente), dei reati di bancarotta fraudolenta distrattiva (capo A), bancarotta fraudolenta documentale (capo B), bancarotta impropria da reato societario (capo C), causazione dolosa del fallimento (capo D) e formazione fittizia del capitale (capo E). I fatti oggetto dell'imputazione attengono al fallimento della Video on line 2 s.r.I., dichiarato il 22 dicembre 2010, e vengono ascritti al Liori nella sua ritenuta qualità di amministratore di fatto della società fallita. La prospettazione accusatoria è stata ritenuta integralmente provata sia in primo grado che, all'esito della celebrazione del giudizio di appello, dalla Corte territoriale, limitatasi a dichiarare l'estinzione del capo E) per intervenuta prescrizione e a ridurre, conseguentemente, la pena principale, determinata in anni cinque e mesi sei di reclusione. Avverso la sentenza pronunciata dalla Corte d'appello ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] formulando due motivi d'impugnazione, il primo afferente alla ritenuta qualità di amministratore di fatto e il secondo al trattamento sanzionatorio e, segnatamente, al disconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il primo motivo è strutturato in quattro macroaree, distinte in relazione ai singoli profili ritenuti rilevanti dalla Corte territoriale (la gestione delle commesse Telecom e [OSCURATO:PERSONA], la gestione delle relazioni sindacali e la gestione finanziaria della società) e si conclude con la valutazione delle dichiarazioni rese dal teste Piano. Sotto il primo profilo, in particolare, la difesa, riportando stralci delle dichiarazioni dibattimentali rese dalla teste Rinaldi, deduce l'esistenza di un significativo travisamento del materiale probatorio acquisito nel corso dell'istruttoria dibattimentale e, nello specifico, delle predette dichiarazioni laddove, nel parlare del "cliente", la Rinaldi avrebbe inteso riferiti alla commessa ricevuta dalla Telecom. La teste, continua la difesa, non sarebbe riuscita a dettagliare il concreto contributo fornito dal ricorrente e, comunque, il suo apporto conoscitivo trarrebbe la sua fonte conoscitiva da un'unica riunione aziendale alla quale avrebbe partecipato e dai pochi appunti presi in quell'occasione. Analoghe considerazioni vengono offerte anche con riferimento al secondo punto, la gestione della commessa con [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata, sostiene la difesa, non darebbe conto né delle ragioni per cui interessarsi ad una commessa "piccolina" (come espressamente definita dalla teste Rinaldi) sarebbe indice dell'esercizio di funzioni gestorie, né dell'incoerenza cronologica di tale assunto. La Corte territoriale, infatti, avrebbe tratto argomenti logici dal collegamento tra l'assunzione di tale commessa (in ipotesi favorita dal Liori) e il tentativo di superare le difficoltà nelle quali versava in quel momento la fallita al fine, quindi, di preservarne l'equilibrio finanziario. Ma la deduzione, sostiene la difesa, sarebbe in marcata contraddizione con il materiale probatorio versato in atti, dal quale, invece, emergerebbe che l'inadempimento della Telecom, fonte delle difficoltà finanziarie della fallita, sarebbe successivo all'interessamento del Liori per la commessa [OSCURATO:PERSONA], che, quindi, non potrebbe trovare la sua giustificazione causale in quanto ritenuto dalla Corte. Quanto al profilo afferente alle relazioni sindacali, la difesa contesta in primo luogo l'idoneità logica dell'argomento utilizzato in quanto il dato, in sé, non potrebbe ritenersi significativo dell'esercizio un autonomo potere gestorio. Né a tanto si potrebbe giungere analizzando le concrete condotte prese in considerazione dalla Corte territoriale (la personale sperimentazione della situazione lavorativa dei dipendenti e la predisposizione di un progetto di mobilità), tutte in sé inidonee in quanto non espressione di un potere decisionale, ma al massimo, di funzioni di consulenza o dirigenziali. Quanto, in ultimo, al profilo finanziario, dopo aver riportato ampi stralci delle dichiarazioni rese dai testi Rinaldi e Manca, la difesa censura l'impianto motivazionale offerto dalla Corte territoriale sotto due distinti profili: a) l'aver ritenuto confermate dalla Manca le pregresse dichiarazioni della Rinaldi quanto al ruolo assunto dal Liori, valorizzando, però, solo il dato della presenza fisica, senza riuscire a sostanziare alcun concreto potere gestorio in ipotesi esercitato; b) l'aver ritenuto il Liori titolare della gestione finanziaria della società nonostante emergesse dalle dichiarazioni del Manca la chiara indicazione della necessaria approvazione gerarchica di quest'ultimo in ordine a qualsiasi decisione assunta dal primo. In ultimo, le censure relative alle dichiarazioni rese dalla teste Piano, ritenute attendibili da entrambi i giudici di merito nonostante fossero viziate da una reiterata sovrapposizione tra la narrazione delle vicende riferite alla società fallita e quelle relative alla differente società "Libeccio", da una sostanziale (e pacifica) estraneità della teste rispetto alle vicende societarie e da una loro oggettiva genericità (non avendo saputo neanche questa teste dettagliare un singolo potere gestorio assunto dal Liori). Il secondo, per come si è detto, attiene al trattamento sanzionatorio e deduce che la Corte territoriale si sarebbe limitata a valutare solo alcune delle circostanze astrattamente rilevanti, senza considerare la specchiata condotta processuale, elemento sicuramente rilevante ed astrattamente prevalente anche sugli altri elementi singolarmente valorizzati dalla Corte d'appello. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo è inammissibile perché interamente versato in fatto.Appare opportuno premettere che, sotto il profilo processuale, la prova della ritenuta funzione gestoria, esercitata in fatto da parte di un soggetto non formalmente investito di tale carica, si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico di tale soggetto in qualunque settore gestionale dell'attività economica, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Rv. 256534; Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, Rv. 269101). Accertamento che, se sostenuto da motivazione congrua e logica, è insindacabile in sede di legittimità, in quanto oggetto di un apprezzamento in fatto riservato ai giudici di merito (Sez. 5, n. 22413 del 14/04/2003, Rv, 224948; Sez. 1, 12/05/2006, n. 18464, Rv, 234254). Ebbene, i giudici di merito, con motivazione articolata, esauriente ed immune da vizi, hanno individuato una pluralità di indici di assoluto valore sintomatico della qualifica di "amministratore di fatto" rivestita dal ricorrente, desunte dalle dichiarazioni dei testi Rinaldi e Manca e dalle dichiarazioni spontanee rese dallo stesso imputato. In particolare, dalle dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA], analiticamente valutate nel loro contenuto, alla luce della chiara ricostruzione offerta dalla Corte territoriale, emerge: - la durata delle funzioni esercitate (più a lungo dei coimputati, il fratello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); - il loro specifico ambito ("per tutti i rapporti, anche i rapporti sindacali, i rapporti col cliente; c'era lui come riferimento"), nelle quali il chiaro riferimento alla gestione del rapporto "col cliente", al singolare, riferito alla commessa della Telecom (che assorbiva in gran parte l'attività della società poi fallita) è in sé ampiamente significativo dello svolgimento diretto delle predette funzioni; - la gestione della riunione del 22 febbraio 2010, nella quale la stessa Rinaldi dà atto, in un'annotazione sulla sua agenda, degli argomenti oggetto dell'incontro ("crisi aziendale, funzionalità aziendale, diversificare la commessa Telecom e altre attività, outbound formazione specialistica non solo telefonica"), ampiamente indicativi del ruolo svolto dal ricorrente all'interno della società; - l'interessamento del Liori alla ricostituzione di una voce retributiva provvisoriamente eliminata ai danni della Rinaldi; - l'interessamento al conseguimento della commessa della [OSCURATO:PERSONA]; - i bonifici eseguiti in favore dell'imputato, in alcune occasioni non sostenuti da alcuna giustificazione; - la cura delle relazioni sindacali, particolarmente significativa soprattutto alla luce delle peculiari caratteristiche della Vol 2 (una società con numerosi dipendenti che gestiva un'attività di cali center).Analoghe acquisizioni emergono anche dalle dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA] (che, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa, riferisce, concordemente con la teste Rinaldi, che le direttive erano date dai fratelli Liori e dal Massa e che nell'ultimo periodo la figura di riferimento era proprio [OSCURATO:PERSONA]), dal teste Piano (che, pur nella sua sostanziale estraneità alla gestione imprenditoriale, ha confermato il ruolo gestorio del Liori e l'esistenza di bonifici, sostanzialmente privi di giustificazione, in favore di quest'ultimo) e, in ultimo, dallo stesso imputato (nelle quali si dà conto delle peculiari attività svolte e dell'interesse a gestire la società e ad occuparsi di fondamentali aspetti amministrativi ed economici: la sperimentazione personale delle condizioni di lavoro dei dipendenti; il tentativo di ripristinare l'equilibrio finanziario della società, pregiudicato dal mancato pagamento da parte della Telecom di una fattura di 800.000 euro, attraverso l'interessamento per l'aggiudicazione della commessa [OSCURATO:PERSONA]; l'anticipazione del pagamento delle retribuzioni a dipendenti). A fronte di queste analitiche argomentazioni, le deduzioni volte a contestare la valutazione offerte dalla corte territoriale non evidenziano profili di manifesta illogicità o contraddittorietà, ma si limitano a prospettare una diversa valutazione dei dati fattuali, peraltro, attraverso una valutazione parcellizzata dei singoli elementi probatori, incoerente con i principi di valutazione della prova e con il necessario apprezzamento unitario dell'intero contesto (cfr. Sez. 2, n. 33578 del 20/05/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248128). Sotto tale profilo, invero, per come ripetutamente affermato da questa Corte fin dall'introduzione della novella del 2006, la possibilità di dedurre un profilo di contraddittorietà processuale anche con riferimento ad atti esterni alla sentenza, non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, con tutti i suoi peculiari tratti caratteristici. Cosicché, gli atti eventualmente indicati devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso, restando pur sempre escluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione (ex multis, Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Rv. 235716). In questo contesto, quindi, il vizio di travisamento della prova dichiarativa, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto, sicché è da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (ex multis, Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Rv. 255087; Sez. 5, n. 8188 del 4/12/2017, dep. 2018, Rv. 272406; Sez. 5, n. 3525 del 15/10/2013, dep. 2014, Rv. 259533). Inammissibile è anche il secondo motivo di censura. Va preliminarmente osservato come il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, poiché è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi da tale valutazione (ex multis Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899). Ebbene, la Corte ha motivato il diniego valutando espressamente la gravità dei fatti e il precedente specifico per bancarotta fraudolenta emerso a carico del ricorrente e, indirettamente, l'ingente danno patrimoniale spregiudicatamente causato e la pluralità di condotte contestate. La motivazione è logica e coerente, in assenza di diverse deduzioni, con i dati richiamati e, quindi, insindacabile in questa sede. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ri