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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01046/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata del 10 ottobre 2019, la Corte d'appello di Catanzaro ha, in riforma della decisione del Tribunale in sede del 21 marzo 2016, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giustizia per i reati di contravvenzione agli obblighi della sorveglianza speciale e di tentata violazione di domicilio, assolto l'imputato dal reato sub a) e rideterminato la pena, oltre statuizioni accessorie.2.

Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso l'imputato per mezzo del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen..

2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità, resa in assenza della prova del dolo di introduzione nel domicilio, trattandosi di un mero atto d'ira.

2.2. Con il secondo motivo, deduce analoga censura quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio, operata senza l'indicazione della misura della diminuente ex art. 56 cod. pen., ed al diniego del giudizio di prevalenza delle attenuanti.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23 dl. n. 137 del 20 settembre 2021, il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il secondo motivo di ricorso è fondato, mentre è inammissibilmente proposta l'ulteriore censura. 1.11 primo motivo è proposto fuori dei casi previsti dalla legge. 1.1 Con deduzioni in toto reiterative dell'appello e, nella formulazione, generiche, il ricorrente contesta la qualificazione giuridica del reato di tentata violazione di domicilio, omettendo di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata che, ritenuta l'attendibilità della persona offesa, qui non contestata e supportata dal contenuto della telefonata richiamata dalla Corte territoriale, ha ricostruito la condotta dell'imputato - consistita nello spintonare lateralmente [OSCURATO:PERSONA] che si era posta sull'uscio della propria abitazione per impedirne l'accesso al Palaia - ed il dolo generico, secondo una valutazione ex ante ed in concreto, che non evidenzia margine alcuno di criticità.

Del resto, il ricorrente, nel tentativo di ricondurre il fatto ad uno scatto d'ira, trascura di considerare l'irrilevanza degli stati emotivi e formula una propria alternativa ricostruzione, non supportata da deduzione alcuna, in tal guisa contestando in modo meramente assertivo l'impugnata decisione.

1.2. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, autorevolmente espresso dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823, i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), in quanto le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425)», mentre il ricorso elude in toto il percorso argomentativo censurato.

2. Il secondo motivo è, invece, in parte fondato.

2.1. Le censure rivolte al diniego di prevalenza delle attenuanti generiche è del tutto aspecifico, non rappresentando il ricorrente quale positivo elemento, decisivo nella prospettiva invocata, sarebbe stato introdotto con l'appello ed invece dalla Corte territoriale ingiustificatamente disatteso. 2.2 Sono, invece, fondate le critiche rivolte alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

Nel determinare la pena base per il delitto tentato, la Corte territoriale ha erroneamente indicato, quale minimo edittale sul quale operare la riduzione per il rito, mesi sei di reclusione, mentre la sanzione prevista dall'art. 614 cod. pen. è pari ad un anno di reclusione; ne consegue che, applicata nel massimo - come reputato dal giudice di merito - la diminuente di cui all'art. 56 cod. pen., la pena base deve essere rideterminata in mesi quattro di reclusione, ridotti per il rito sino a mesi due e giorni venti di reclusione.

Alla rideterminazione della pena, nei termini indicati, può procedere questa Corte, alla stregua degli elementi di fatto già accertati e sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti (Sez.

U, n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, Matrone, Rv. 271831).

3. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, nei termini di cui al dispositivo, mentre alla declaratoria di inammissibilità del primo motivo di ricorso consegue la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la cui liquidazione rimette al giudice del merito (Sez.

U, n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277760).

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, che ridetermina in mesi due e giorni venti di reclusione.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla corte di appello di Catanzaro con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata del 10 ottobre 2019, la Corte d'appello di Catanzaro ha, in riforma della decisione del Tribunale in sede del 21 marzo 2016, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giustizia per i reati di contravvenzione agli obblighi della sorveglianza speciale e di tentata violazione di domicilio, assolto l'imputato dal reato sub a) e rideterminato la pena, oltre statuizioni accessorie.2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso l'imputato per mezzo del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità, resa in assenza della prova del dolo di introduzione nel domicilio, trattandosi di un mero atto d'ira. 2.2. Con il secondo motivo, deduce analoga censura quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio, operata senza l'indicazione della misura della diminuente ex art. 56 cod. pen., ed al diniego del giudizio di prevalenza delle attenuanti. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23 dl. n. 137 del 20 settembre 2021, il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il secondo motivo di ricorso è fondato, mentre è inammissibilmente proposta l'ulteriore censura. 1.11 primo motivo è proposto fuori dei casi previsti dalla legge. 1.1 Con deduzioni in toto reiterative dell'appello e, nella formulazione, generiche, il ricorrente contesta la qualificazione giuridica del reato di tentata violazione di domicilio, omettendo di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata che, ritenuta l'attendibilità della persona offesa, qui non contestata e supportata dal contenuto della telefonata richiamata dalla Corte territoriale, ha ricostruito la condotta dell'imputato - consistita nello spintonare lateralmente [OSCURATO:PERSONA] che si era posta sull'uscio della propria abitazione per impedirne l'accesso al Palaia - ed il dolo generico, secondo una valutazione ex ante ed in concreto, che non evidenzia margine alcuno di criticità. Del resto, il ricorrente, nel tentativo di ricondurre il fatto ad uno scatto d'ira, trascura di considerare l'irrilevanza degli stati emotivi e formula una propria alternativa ricostruzione, non supportata da deduzione alcuna, in tal guisa contestando in modo meramente assertivo l'impugnata decisione. 1.2. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, autorevolmente espresso dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823, i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), in quanto le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425)», mentre il ricorso elude in toto il percorso argomentativo censurato. 2. Il secondo motivo è, invece, in parte fondato. 2.1. Le censure rivolte al diniego di prevalenza delle attenuanti generiche è del tutto aspecifico, non rappresentando il ricorrente quale positivo elemento, decisivo nella prospettiva invocata, sarebbe stato introdotto con l'appello ed invece dalla Corte territoriale ingiustificatamente disatteso. 2.2 Sono, invece, fondate le critiche rivolte alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Nel determinare la pena base per il delitto tentato, la Corte territoriale ha erroneamente indicato, quale minimo edittale sul quale operare la riduzione per il rito, mesi sei di reclusione, mentre la sanzione prevista dall'art. 614 cod. pen. è pari ad un anno di reclusione; ne consegue che, applicata nel massimo - come reputato dal giudice di merito - la diminuente di cui all'art. 56 cod. pen., la pena base deve essere rideterminata in mesi quattro di reclusione, ridotti per il rito sino a mesi due e giorni venti di reclusione. Alla rideterminazione della pena, nei termini indicati, può procedere questa Corte, alla stregua degli elementi di fatto già accertati e sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, Matrone, Rv. 271831). 3. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, nei termini di cui al dispositivo, mentre alla declaratoria di inammissibilità del primo motivo di ricorso consegue la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la cui liquidazione rimette al giudice del merito (Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277760). P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, che ridetermina in mesi due e giorni venti di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla corte di appello di Catanzaro con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002,
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