CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 26398/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 21100/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 4, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, largo Goldoni, n. 47, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, n. 1994/2019 depositata il 24 aprile 2019. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni motivate del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], formulate ai sensi e con le modalità previste dall'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con le quali si chiede che la Corte voglia rigettare il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] chiese ed ottenne dal Tribunale di Napoli decreto ingiuntivo n. 6091/2015 in danno dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento della somma di C 20.954,00, oltre interessi e spese legali, a titolo di differenza tra canoni dovuti per la locazione di immobile ad uso abitativo e quelli pagati a decorrere dall'aprile 2012 e fino al rilascio dell'immobile, avvenuto a luglio 2015. Gli ingiunti proposero opposizione eccependo il valore satisfattivo dell'importo corrisposto in misura pari al triplo della rendita catastale, siccome previsto dell'art. 3, commi 8 e 9, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, trattandosi di contratto stipulato il 10 marzo 1998, ma registrato soltanto il 12 marzo 2012, oltre il termine a tal fine fissato all'art. 3, comma 10, del citato decreto e, per tale motivo, assoggettato alle sanzioni ivi previste. Sostennero di aver correttamente proceduto alla riduzione del canone di locazione non solo alla stregua dell'art. 3, commi 8 e 9, d.lgs. n. 23 del 2011 — norme dichiarate incostituzionali, successivamente prorogate dall'art. 5, comma 1-ter, del d.l. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, norma a sua volta dichiarata incostituzionale — ma anche in virtù dello ius superveniens costituito dall'art. 13, comma 5, legge n. 431 del 1998, come modificato dell'art. 1, comma 59, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, disposizione, quest'ultima, che aveva superato il vaglio di costituzionalità con la sentenza n. 87 del 2017. 2. Con sentenza n. 10792/2017, pubblicata il 30 ottobre 2017, il Tribunale rigettò l'opposizione rilevando (secondo quanto ne è riferito nella sentenza d'appello) che: — vi era da dubitare che la disciplina dell'art. 13, comma 5, I. n. 431 del 1998 potesse trovare applicazione in quanto il rapporto traeva origine dal contratto di locazione stipulato anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 431 del 1998 e, dunque, in un periodo in cui la registrazione del detto contratto non era imposta quale requisito di validità dello stesso; — potevano fruire della disciplina di cui all'art. 13 citato, come novellato dalla I. n. 208 del 2015, soltanto quei conduttori che avrebbero potuto giovarsi della riduzione del canone ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 23 del 2011, disciplina collegata all'obbligo di registrazione del contratto stabilito a pena di nullità dalla legge finanziaria dell'anno 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311); — la fattispecie negoziale all'esame, assoggettata al regime vigente anteriormente all'entrata in vigore della I. n. 431 del 1998, non aveva quale requisito di validità quello della registrazione del contratto; — ne conseguiva che erroneamente i conduttori avevano operato la riduzione del canone dovendo invece corrispondere alla locatrice le differenze tra il canone pattuito e quanto effettivamente versato. 3. Interposero gravame i soccombenti deducendo, con unica censura, che erroneamente il tribunale aveva ritenuto inapplicabile al caso di specie la disciplina del novellato art. 13, comma 5, I. n. 431 del 1998, sul presupposto che trattavasi di contratto anteriore all'entrata in vigore della stessa, non soggetto all'obbligo di registrazione quale requisito di validità, atteso che il d.lgs. n. 23 del 2011 aveva sancito l'obbligo di registrazione per i contratti di locazione ad uso abitativo «comunque stipulati», prevedendo che, se non registrati nel termine di legge (ossia entro il 6 giugno 2011, ex art. 3, comma 10), questi erano assoggettati alla disciplina sanzionatoria dei commi 8 e 9: in tal modo dunque riferendosi a qualunque contratto di locazione, verbale o scritto, al fine di far emergere il sommerso, a prescindere dalla data di stipula. 4. Il gravame interposto dai soccombenti è stato rigettato dalla Corte d'appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe, sulla base essenzialmente di unico assorbente argomento, rappresentato dall'esistenza, sul tema in discussione, di giudicato esterno vincolante. I giudici d'appello hanno infatti rilevato che: — «in ordine allo stesso contratto di locazione di cui qui si discute è intervenuta sentenza della Suprema Corte n. 4921/2018 del 5 dicembre 2017 (recte: 2 marzo 2018) che, nel definire la controversia tra le stesse parti avente ad oggetto la risoluzione del contratto de quo per grave inadempimento dei conduttori Marci-Iacona conseguente al pagamento del canone in una misura inferiore a quella convenzionalmente pattuita (avendo i conduttori proceduto al pagamento del canone nella misura prevista dall'art. 3, commi 8 e 9, per il caso di tardiva registrazione del contratto), ha affermato l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 59 (recte: art. 1, comma 59) I. n. 208 del 2015 invocato anche qui dagli appellanti quale ius superveniens»; — «nel pervenire a tale statuizione il giudice di legittimità ha chiarito che, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma 59, I. 208/2015 (che ha sostituito l'art. 13, comma 5, I. 431/98) fornita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 87 del 13 aprile 2017, la predetta disposizione deve intendersi nel senso che essa è diretta a regolare non il canone di locazione ma la sola indennità di occupazione dovuta dal detentore di immobile in base ad un contratto di locazione affetto da nullità perché non registrato nel termine perentorio di legge di giorni trenta, mentre non ripristina affatto né ridefinisce il contenuto relativo alla durata e al corrispettivo dei pregressi contratti non registrati (diversamente dall'art. 5, comma 1-ter, del d.l. n. 47 del 2014 dichiarato illegittimo per contrasto con l'art. 136 Cost.) e, pertanto, non replica alcuna forma di sanatoria ex lege dei contratti non registrati affetti da nullità»; — «poiché, continua la Suprema Corte, nel caso all'esame non si verte in ipotesi di nullità del contratto bensì di risoluzione dello stesso per inadempimento in relazione all'importo dei canoni dovuti, la nuova disposizione è infondatamente invocata dai ricorrenti e, dunque, l'importo del canone deve essere determinato -come correttamente ritenuto dal giudice a quo- secondo quello convenzionalmente pattuito»; — «in virtù di tale statuizione è rimasto acclarato -con effetto di giudicato esterno- tra le stesse parti ed in relazione allo stesso contratto di locazione, di cui sono qui in discussione gli importi dovuti a titolo di canone per il periodo dall'aprile 2012 al luglio 2015, la misura del canone dovuto, corrispondente a quello stabilito convenzionalmente nel contratto, con illegittimità dell'autoriduzione operata dai conduttori»; — tale giudicato esterno, «pur riguardando direttamente l'azione di risoluzione del contratto de quo, copre anche il diverso profilo della nullità dello stesso contratto per mancata registrazione ai sensi della disciplina introdotta dall'art. 1, comma 346, I. 311/2004 (legge finanziaria 2005), cui gli appellanti si richiamano nel motivo d'appello laddove sostengono che l'obbligo di registrazione sarebbe stato imposto nel 2011 dall'art. 3, comma 8, d.lgs. n. 23 del 2011 per tutti i contratti di locazione, a prescindere dalla data di stipula: invero, su tale questione si è già espressa la Corte d'appello di Napoli nella sentenza n. 3390/15 del 14 ottobre 2015, confermata dalla statuizione della Suprema Corte sopra richiamata, laddove (a pag. 8) afferma l'irrilevanza della tardiva registrazione del contratto di locazione solo nel 2012, non essendo applicabile la previsione dell'art. 1, comma 346, legge n. 311 del 2004 che sancisce la nullità dei contratti di locazione «comunque stipulati, non registrati», in quanto trattasi di contratto risalente al 1998 e quindi anteriore all'entrata in vigore della predetta norma». 5. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cessazione con unico mezzo, cui resiste l'intimata depositando controricorso. Il P.M. ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. La resistente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in combinato disposto con l'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (che ne ha prorogato l'applicazione alla data del 31 dicembre 2022), non avendo alcuna delle parti né il Procuratore Generale fatto richiesta di trattazione orale. 2. Con l'unico motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all'art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.: a) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 59, comma 5, [recte: art. 1, comma 59] legge 28 dicembre 2015, n. 208, per avere la Corte erroneamente ritenuto ostativo alla sua applicazione al rapporto de quo l'essere stato il contratto stipulato anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 431 del 1998, mentre invece, secondo i ricorrenti, la sua applicabilità discendeva da quella dell'art. 3, commi 8-10, d. Igs. n. 23 del 2011, quest'ultima prescindente dalla data di stipula del contratto; b) «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ... con riferimento al rigetto della domanda sull'erroneo presupposto dell'esistenza di un giudicato esterno rappresentato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 4921/2018», dalla quale, secondo i ricorrenti, avrebbero dovuto al contrario desumersi le ragioni di fondatezza dell'appello. L'illustrazione del motivo, alle pagg. 7 - 12 del ricorso, si sostanzia nei seguenti passaggi argomentativi: i. è richiamato anzitutto il motivo d'appello, dicendosi che con esso si era dedotto che l'inquadramento della fattispecie doveva muovere dalla considerazione che l'art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2011 era applicabile a tutti i contratti di locazione non ancora registrati, indipendentemente dalla data della loro stipula; li. si afferma inoltre, sempre in premessa, che la sentenza d'appello ha ritenuto tale tesi inaccoglibile per intervenuto giudicato esterno determinato dalla sentenza di questa Corte n. 4921 del 2018, avendo questa chiarito che, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma 59, I. n. 208 del 2015 fornita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 87 del 13 aprile 2017, la predetta disposizione deve intendersi nel senso che essa è diretta a regolare non il canone di locazione ma la sola indennità di occupazione dovuta dal detentore di immobile in base ad un contratto di locazione affetto da nullità perché non registrato nel termine perentorio di legge di giorni trenta, mentre non ripristina affatto né ridefinisce il contenuto relativo alla durata e al corrispettivo dei pregressi contratti non registrati; iii. si sostiene quindi che «quanto sopra correttamente osservato dalla Corte di appello, all'esito dell'esame dei documenti di causa, avrebbe dovuto indurla ... ad accogliere il gravame, atteso che oggetto del presente giudizio è la misura del pagamento dell'indennità di occupazione senza titolo a far data dal mese di aprile dell'anno 2012 fino al mese di luglio 2015, data del rilascio, e con riferimento ad un contratto nei cui confronti era stata giustamente eccepita la sua nullità per omessa, e successivamente tardiva, registrazione»; iv. il giudicato esterno, infatti, in realtà regolava fattispecie affatto diversa da quella per cui è causa «il cui oggetto — si sostiene in ricorso — è pacificamente quello riguardante l'indennità di occupazione senza titolo dovuta dal detentore nel periodo che va dall'aprile 2012 al luglio 2015, e comunque per un contratto che devesi qualificare come nullo»; v. «a tale riguardo si osserva che è errato il presupposto di fatto da cui muove la sentenza della Cassazione resa inter partes per poi giungere alla conclusione dell'inapplicabilità dello ius superveniens. Nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di sfratto per morosità definito con la richiamata sentenza ... risulta, infatti, correttamente sollevata dagli odierni ricorrenti innanzitutto eccezione di nullità del contratto stante la sua tardiva registrazione. La Corte territoriale in quel giudizio era pervenuta alla pronunzia di risoluzione per grave inadempimento solo perché, in quel momento storico, allorquando era stata pronunciata la sentenza, vi era stata la pronunzia di incostituzionalità della precedente normativa, in ossequio alla quale gli odierni ricorrenti avevano corrisposto la misura dell'indennità di occupazione. Se lo ius superveniens fosse stato già in vigore al momento della decisione la Corte territoriale probabilmente, esaminata la sollevata eccezione di nullità, l'avrebbe ritenuta fondata riconoscendo come corretta la misura dell'importo mensile corrisposto a titolo di indennità di occupazione»; vi. «pertanto tale sentenza, lungi dal poter costituire giudicato esterno sfavorevole all'odierno ricorrente, atteso che il presente giudizio non ha ad oggetto la risoluzione o meno del contratto, bensì la misura dell'indennità di occupazione, costituisce, per i principi in essa espressi, il presupposto che avrebbe dovuto indurre la Corte di Appello ad accogliere il gravame»; vii. il d.lgs. 23/2011 all'art. 3, comma 8, sanciva l'obbligo di registrazione per i «contratti di locazione ad uso abitativo comunque stipulati»; è evidente che il legislatore del 2011 introdusse tale disposizione rivolgendosi a tutti coloro che avevano un contratto di locazione abitativo, verbale o scritto, e a prescindere dalla data di stipula, al fine di indurli a mettersi in regola con l'obbligo della registrazione da provvedervi nel termine di giorni 60 dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 23 del 2011, con l'avvertimento che in mancanza sarebbero stati soggetti alle gravi sanzioni di cui ai commi 8 e 9; viii. la nuova disciplina, secondo la Corte Costituzionale, si rivolge, comunque, soltanto alla particolare platea di conduttori individuati alla stregua della situazione di fatto determinatasi in base agli effetti della disciplina in cui all'art. 3, commi 8 e 9, del d. Lgs n. 23 del 2011, prorogati dall'art. 5, comma 1-ter d.l. n. 47 del 2014 nel periodo intercorso dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 23 del 2011 a quella del 16/7/2015 di deposito della sentenza caducatoria n. 169/2015; pertanto, è pienamente legittimo il canone catastale corrisposto dagli appellanti fino al 16/7/2015 e nulla è dovuto alla Alfiero fino a tale periodo 3. Il motivo è inammissibile, con riferimento ad entrambe le censure in cui esso si articola. Lo è anzitutto, per aspecificità, nella parte in cui deduce error in iudicando con riferimento a norme di legge [nella specie, sotto profili diversi, vengono direttamente o indirettamente evocati (v. supra § 2, lett. a e ptt. vii, viii): l'art. 1, comma 346, legge 30 dicembre 2004, n. 311; l'art. 3, commi 8, 9 e 10, d. Igs. 14 marzo 2011, n. 23; l'art. 13, comma 5, legge 9 dicembre 1998, n. 431, come modificato dall'art. 1, comma 59, legge 28 dicembre 2015, n. 208] la cui interpretazione o applicazione nessun rilievo in realtà assumono nell'impianto motivazionale della decisione impugnata, la quale è espressamente ed esclusivamente fondata sull'esistenza di un giudicato esterno. Questo, quale regola del caso concreto, è, come si dirà, correttamente ritenuto dirimente ai fini della decisione e come tale si antepone (rendendola del tutto irrilevante) ad ogni ricostruzione eventualmente dissonante della norma generale astratta che in ipotesi — che comunque, per quanto si dirà, va respinta — avrebbe, in assenza di quel giudicato, potuto o dovuto condurre a diversa conclusione. 4. Ma il motivo è inammissibile anche là dove deduce, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ... con riferimento al rigetto della domanda sull'erroneo presupposto dell'esistenza di un giudicato esterno rappresentato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 4921/2018». 4.1. È anzitutto del tutto evidente l'estraneità della doglianza al paradigma censorio cui essa è dichiaratamente ricondotta. Varrà al riguardo rammentare che oggetto del vizio di cui al novellato art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., è l'omesso esame circa un «fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti», dove per «fatto», secondo pacifica acquisizione, deve intendersi non una «questione» o un «punto», ma:i) un vero e proprio «fatto», in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 c.c., cioè un «fatto» costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (cfr. Cass. n. 16655 del 2011; Cass. n. 7983 del 2014; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 29883 del 2017); il) un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico (cfr. Cass. n. 21152 del 2014; Cass. Sez. U. n. 5745 del 2015); iii) un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto (cfr. Cass. n. 5133 del 2014); iv) una vicenda la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali (cfr. Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014). Il «fatto» il cui esame sia stato omesso deve, inoltre, avere carattere «decisivo», vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia; tale fatto storico deve essere indicato dalla parte — nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all'art. 366, comma primo, num. 6, e all'art. 369, comma secondo, num. 4, cod. proc. civ. — insieme con il dato, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l'esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendosi anche evidenziare la decisività del fatto stesso (Cass. Sez. U.07/04/2014, n. 8053; Cass. 22/09/2014, n. 19881). Il «giudicato» — almeno tutte le volte in cui venga evocato, come nella specie, non nella sua mera esteriore consistenza di mero accadimento storico (v., per alcune ipotesi di tal genere, Cass. Sez. U. 21/02/2022, n. 5633), ma per trarne regola di giudizio vincolante — non è un «fatto» nei sensi predetti ma una «statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia» (v. Cass. n.12202 del 16/05/2017). Come è stato affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte «il giudicato, esterno o interno che sia, costituisce un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, e partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto» (v. Cass. Sez. U. n. 13916 del 16/06/2006; Id. n. 26482 del 17/12/2007); pertanto la relativa questione rientra nella sfera delle questioni di diritto e non di fatto (Cass. Sez. U.25/05/2001, n. 226; Id. n. 5633 del 2022, cit.). 4.2. In ogni caso, pur diversamente qualificando la censura, nell'esercizio del potere-dovere al riguardo spettante a questa Corte (v. Cass. Sez. U. 24/07/2013, n. 17931), come diretta a far valere un ipotetico error iuris discendente dalla inesatta interpretazione o applicazione del giudicato, se ne dovrebbe ugualmente rilevare l'inammissibilità. Questa discende anzitutto dalla prospettazione di argomenti di critica confusi e contraddittori che: a) non si confrontano con l'esatto contenuto della decisione impugnata; b) non consentono, comunque, di individuare quale effettivamente sia l'errore che si imputa alla Corte d'appello e quale, per converso, la ragione che avrebbe dovuto condurre ad un diverso convincimento, in violazione dell'art. 366, n. 4 cod. proc. civ. (v. Cass. 11/01/2005, n. 359; v. anche ex aliis Cass. Sez. U. 20/03/2017, n. 7074, in motivazione, non massimata sul punto; Id. 05/08/2016, n. 16598; Id. 03/11/2016, n. 22226; Cass.15/04/2021, n. 9951; 05/07/2019, n. 18066; 13/03/2009, n. 6184; 10/03/2006, n. 5244; 04/03/2005, n. 4741). Il tortuoso argomentare del motivo lascia invero emergere almeno tre distinti e in parte incompatibili assunti censori: a) la sentenza di Cass. n. 4921 del 2018 riguardava fattispecie diversa (v. supra, § 2, pt. iv); b) la sentenza medesima muoveva da un errato presupposto di fatto (v. supra, § 2, pt. v); c) il presente giudizio non ha ad oggetto la risoluzione o meno del contratto, bensì la misura dell'indennità di occupazione di immobile oggetto di contratto dì locazione che, secondo i ricorrenti, «devesi considerare nullo» (v. supra, § 2, pt. vi). 4.3. È appena il caso di rilevare peraltro che: sub a) il primo asserto è del tutto generico, non essendo specificato in cosa consisterebbe la diversità del giudizio nel quale è stata pronunciata la sentenza del 2018 e perché tale diversità impedirebbe di attribuire ad essa effetti vincolanti anche nel presente giudizio; sub b) il secondo pretenderebbe di rimettere in discussione, contro ogni più elementare logica di sistema, la correttezza giuridica del decisum della Suprema Corte, fonte del giudicato (come tale, per definizione, irretrattabile, se non per revocazione ed opposizione di terzo nei casi previsti dagli artt. 391-bis e 391- ter cod. proc. civ.); sub c) il terzo si risolve in affermazione apodittica circa l'oggetto del giudizio, come tale privo di alcun rilievo censorio rispetto alla contraria indicazione dello stesso (come riguardante cioè il maggior canone di locazione preteso dalla odierna resistente) contenuta in sentenza. 4.4. Mette conto comunque, in conclusione, rimarcare che la tesi difensiva di fondo, secondo cui nella specie si verterebbe in ipotesi di un mero rapporto di fatto nascente da contratto di locazione nullo, con la conseguente che ad esso sarebbe applicabile l'invocata disposizione di cui all'art. 13, comma 5, legge n. 431 del 1998, è certamente preclusa, sotto entrambi i profili, dal giudicato formatosi sul pregresso giudizio conclusosi con la menzionata sentenza di Cass. n. 4921 del 2018. Tanto deve affermarsi in relazione al principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (tra le altre, Cass. Sez. U. 16/06/2006, n. 13916; Cass. 12/04/2010, n. 8650; 09/12/2016, n. 25269; 26/02/2019, n. 5486). Non può infatti dubitarsi che, nel caso trattato nel menzionato precedente, la validità del contratto di locazione e la inapplicabilità della misura del canone stabilita dall'art. 13, comma 5, legge n. 431 del 1998, come novellato dall'art. 1, comma 59, legge n. 208 del 2015, nella interpretazione fornitane da Corte cost. n. 87 del 2017, abbiano costituito premessa logica indispensabile della statuizione ivi adottata e che, pertanto, ad essi si estenda l'effetto di giudicato correttamente ritenuto vincolante nel presente giudizio dalla corte territoriale. 5. Per mero scrupolo di completezza pare opportuno comunque evidenziare, ad abundantiam, che la soluzione della controversia, indipendentemente dal giudicato vincolante, è comunque conforme ad una corretta ricostruzione del dato normativo. In tal senso convergono i seguenti alternativi percorsi esegetici: A) inapplicabilità a priori dell'art. 3, commi 8 e 9, d.lgs. n. 23 del 2011 e, di conseguenza, anche dell'art. 13, comma 5, d.lgs. n. 431 del 1998:— secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte la previsione dell'art. 1, comma 346, legge n. 311 del 2004 (a tenore della quale i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari, ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati) si applica solo ai contratti stipulati dopo la sua entrata in vigore, giusta il criterio generale di cui all'art. 11 preleggi e considerata l'assenza nella norma di una previsione che imponga la registrazione dei contratti in corso (Cass. Sez. U. n. 18213 del 2015; Cass. n. 23192 del 2019; n. 27169 del 2016; n. 8148 del 2009); — la Corte costituzionale, con la sentenza n. 87 del 2017, ha affermato che le norme di cui all'art. 3, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 23 del 2011 «assumevano particolare rilievo nel contesto normativo in cui si andavano a collocare, poiché la legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 346 (...) - prescrivendo che "i contratti di locazione (...), comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati" - aveva così "eleva(to) la norma tributaria al rango di norma imperativa, la violazione della quale determina la nullità del negozio ai sensi dell'art. 1418 c.c." (ordinanza n. 420 del 2007), in aderenza ad un "principio generale di inferenza/interferenza dell'obbligo tributario con la validità del negozio" (Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza 17 settembre 2015, n. 18213 e, in senso conforme, sezione terza, 14 luglio 2016, n. 14364 e 13 dicembre 2016 n. 25503); l'intervento legislativo di cui al d.lgs. n. 23 del 2011 aveva pertanto operato una sorta di convalida di un "contratto nullo per difetto di registrazione", conformando, però, esso stesso il sottostante rapporto giuridico, quanto a durata e corrispettivo»; — va dato dunque per acquisito, nel diritto vivente, il collegamento tra le norme di cui alla legge n. 311 del 2004, art. 1, comma 346, e al d.lgs. n. 23 del 2011, art. 3, commi 8 e 9, con l'ulteriore precisazione che quest'ultime citate disposizioni non trovano comunque applicazione ai contratti stipulati prima della loro entrata in vigore (così in motivazione Cass. n. 6009 del 2018; n. 23192 del 2019); B) inapplicabilità a posteriori dell'art. 3, commi 8 e 9, d.lgs. n. 23 del 2011 e, di conseguenza, anche dell'art. 13, comma 5, d.lgs. n. 431 del 1998, per effetto della pur tardiva registrazione del contratto effettuata il 12 marzo 2012: — pur prescindendo dal superiore argomento, e supponendo per absurdum che la nullità per mancata registrazione nel termine previsto dall'art. 3, comma 10, d. Igs. n. 23 del 2011 sia predicabile anche con riferimento a contratti di locazione stipulati, come quello per cui è causa, anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 311 del 2004, dovrebbe comunque ugualmente negarsi l'applicabilità dell'invocata disposizione di cui all'art. 13, comma 5, legge n. 431 del 1998 a far data dalla registrazione del contratto; — occorre infatti rammentare che, con sentenza n. 23601 del 9 ottobre 2017, le Sezioni Unite della S.C. hanno affermato che la tardiva registrazione del contratto di locazione (che contenga comunque ab origine l'indicazione del canone realmente pattuito) consente che lo stesso, altrimenti nullo (perché stipulato successivamente alla legge n. 311 del 2004), possa produrre i suoi effetti con decorrenza ex tunc, determinando una sanatoria «per adempimento»; — ne discende che, come affermato da Cass. 24/09/2019, n. 23637 (ma v. anche, in senso conforme, Cass. 04/06/2021, n. 15582; 20/12/2018, n. 32934), l'avvenuta registrazione tardiva del contratto «ha sanato con effetto retroattivo il contratto, e la sopravvenuta illegittimità costituzionale della disciplina sulla scorta della quale il conduttore aveva corrisposto il canone nella misura ridotta ha reso quest'ultimo inadempiente, con la conseguente impossibilità di qualificare la pretesa esercitata nei suoi confronti dal locatore alla stregua di una indennità per occupazione sine titu lo, di ammontare forfettariamente e normativamente predeterminato»; va precisato che, come questa Corte ha già avuto occasione di rimarcare (v. Cass. n. 32934 del 2018 e n. 15582 del 2021, cit.), la sanatoria per intervenuta registrazione, sia pure successiva e con effetto retroattivo, non può sanare la nullità del contratto di locazione anche per il periodo di durata dello stesso non indicato nel contratto di locazione successivamente registrato; nel caso di specie però i canoni della cui commisurazione di discute (ovvero quelli dei quali si pretende la differenza tra la misura concordata in contratto e quella effettivamente corrisposta nell'ammontare ridotto fissata dalle norme dichiarate incostituzionali) sono tutti maturati successivamente alla registrazione tardiva del contratto. 6. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo. 7. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre