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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 2022

Cassazione n. 47425/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 24729_22 Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'accertamento dell'elemento soggettivo dei reati di cui agli artt. 81 cpv. cod.pen. e 5 d.lgs. 74/2000, è manifestamente infondato poiché il provvedimento impugnato è sorretto da logica lineare, coerente motivazione (cfr. pag. 3), nonché perché prospetta enunciati in palese contrasto con la giurisprudenza consolidata secondo cui "in tema di reati tributari, la prova del dolo specifico di evasione, nel delitto di omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), può essere desunta dall'entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del soggetto obbligato, dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta" (Sez. 3, n. 18936 del 19/01/2016, Canevelli, Rv. 267022 - 01), avendo la corte territoriale argomentato il dolo del reato, nel caso in esame, rilevando che l'imposta evasa era di molto superiore alla soglia di punibilità ratione temporis (C 30.000,00) essendo le imposte evase pari a C 225.983,00 e 206.028,00.

Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente censura la violazione di legge in ordine al vincolo di continuazione dei reati di cui all'art. 81 comma 2 cod.pen. è manifestamente infondato poiché, in fatto, risulta contestata l'omissione di entrambe le dichiarazioni Ires e Iva, sicchè la violazione di presentazione di entrambe le dichiarazioni, aventi peraltro scadenze diverse, integra un'ipotesi di reato continuato (Sez. 3, n. 20050 del 16/03/2022, Cristodaro, Rv. 283201 - 02 secondo cui ciascuno dei delitti dichiarativi previsti dagli artt. 2, 3, 4 e 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, sanziona condotte tra loro diverse, non costituenti modalità alternative di realizzazione dello stesso reato, in quanto volte a evadere, per ogni anno, le imposte sui redditi o sul valore aggiunto mediante dichiarazioni differenti ovvero mediante la violazione dell'obbligo di presentare entrambe le dichiarazioni, sicché, ricorrendone i presupposti, può trovare applicazione l'istituto della continuazione ove, in relazione a un medesimo anno, siano realizzate diverse condotte tipizzate dalle indicate norme incriminatrici").

Nessuna violazione del diritto di difesa è sussistente in presenza di contestazione della continuazione in fatto nel capo di imputazione in ragione dell'omissione da parte del Bernardi di entrambe le dichiarazioni (redditi e Iva).

Considerato che con il terzo motivo di ricorso con cui il ricorrente si duole del trattamento sanzionatorio in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e dei benefici di legge ex art. 163 cod.pen. è manifestamente infondato.

Il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è giustificato in ragione dei precedenti penali specifici (cfr. pag. 5) che hanno anche fondato anche il diniego di riconoscimento del beneficio ex art. 163 cod.pen. di cui peraltro il Bernardi risulta avere già usufruito.

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 24729_22 Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'accertamento dell'elemento soggettivo dei reati di cui agli artt. 81 cpv. cod.pen. e 5 d.lgs. 74/2000, è manifestamente infondato poiché il provvedimento impugnato è sorretto da logica lineare, coerente motivazione (cfr. pag. 3), nonché perché prospetta enunciati in palese contrasto con la giurisprudenza consolidata secondo cui "in tema di reati tributari, la prova del dolo specifico di evasione, nel delitto di omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), può essere desunta dall'entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del soggetto obbligato, dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta" (Sez. 3, n. 18936 del 19/01/2016, Canevelli, Rv. 267022 - 01), avendo la corte territoriale argomentato il dolo del reato, nel caso in esame, rilevando che l'imposta evasa era di molto superiore alla soglia di punibilità ratione temporis (C 30.000,00) essendo le imposte evase pari a C 225.983,00 e 206.028,00. Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente censura la violazione di legge in ordine al vincolo di continuazione dei reati di cui all'art. 81 comma 2 cod.pen. è manifestamente infondato poiché, in fatto, risulta contestata l'omissione di entrambe le dichiarazioni Ires e Iva, sicchè la violazione di presentazione di entrambe le dichiarazioni, aventi peraltro scadenze diverse, integra un'ipotesi di reato continuato (Sez. 3, n. 20050 del 16/03/2022, Cristodaro, Rv. 283201 - 02 secondo cui ciascuno dei delitti dichiarativi previsti dagli artt. 2, 3, 4 e 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, sanziona condotte tra loro diverse, non costituenti modalità alternative di realizzazione dello stesso reato, in quanto volte a evadere, per ogni anno, le imposte sui redditi o sul valore aggiunto mediante dichiarazioni differenti ovvero mediante la violazione dell'obbligo di presentare entrambe le dichiarazioni, sicché, ricorrendone i presupposti, può trovare applicazione l'istituto della continuazione ove, in relazione a un medesimo anno, siano realizzate diverse condotte tipizzate dalle indicate norme incriminatrici"). Nessuna violazione del diritto di difesa è sussistente in presenza di contestazione della continuazione in fatto nel capo di imputazione in ragione dell'omissione da parte del Bernardi di entrambe le dichiarazioni (redditi e Iva). Considerato che con il terzo motivo di ricorso con cui il ricorrente si duole del trattamento sanzionatorio in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e dei benefici di legge ex art. 163 cod.pen. è manifestamente infondato. Il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è giustificato in ragione dei precedenti penali specifici (cfr. pag. 5) che hanno anche fondato anche il diniego di riconoscimento del beneficio ex art. 163 cod.pen. di cui peraltro il Bernardi risulta avere già usufruito. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 47425/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris