CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 23007/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
soc. "[OSCURATO:PERSONA]” [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];[OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale legale rappresentante dalla SOC."[OSCURATO:PERSONA]”. nato aISCHIA il [OSCURATO:DATA_NASCITA];avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi i ricorsi inammissibili.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Napoli, pronunciando in funzione di giudiced'appello ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen., ha parzialmente accolto l'appello del PubblicoMinistero avverso il decreto di dissequestro emesso dal Tribunale di Napoli, Sezione distaccatadi Ischia, in data 30/05/2025. Per l'effetto, ha disposto il sequestro preventivo della porzionedella "terrazza a mare" della struttura ricettiva "Miramare a Castello" non sovrapponibile a quellariportata nei grafici allegati al [OSCURATO:PERSONA] della Soprintendenza n. 2623 del 10/06/1964, nonchédell'ampliamento del "braccio a mare" rispetto a quanto previsto nei medesimi grafici.Le opere erano state ritenute abusive dall'accusa in quanto realizzate in difformità dallaconcessione demaniale marittima n. 21/2011 e in assenza della necessaria autorizzazionepaesaggistica, integrando i reati di cui agli artt. 54 e 1161 del cod. nav. e 181, comma 1, deld.lgs. 42/2004. Il Tribunale del Riesame, riformando la decisione del primo giudice, ha ritenutosussistente il fumus commissi delicti in relazione alle modifiche permanenti di sagoma edimensioni della "terrazza a mare" e all'ampliamento del "braccio a mare", opere che nonsarebbero coperte dai titoli autorizzativi originari e per le quali non era mai stata rilasciata unaconcessione demaniale suppletiva né una nuova autorizzazione paesaggistica. Ha altresìravvisato il periculum in mora nella necessità di impedire la protrazione dei reati el'aggravamento delle loro conseguenze tramite il riutilizzo delle opere abusive.2.Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione gli indagati, per il tramite deiloro difensori, articolando due motivi.2.1. Con il primo motivo, deducono la violazione dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per“omessa motivazione basata su travisamento di fatti e documenti”, “per l'indeterminatezza deldisposto sequestro” nonché l’“illogicità manifesta e il “travisamento del fatto”. Lamentano chel'ordinanza impugnata fondi il sequestro sulla comparazione con un provvedimento inesistente,indicato nel dispositivo come "[OSCURATO:PERSONA] della Soprintendenza ai monumenti della Campanian.2363 del 10.6.2024", data palesemente erronea. Sostengono, inoltre, che il Tribunale abbiaomesso di considerare la pluralità di titoli concessori e autorizzativi succedutisi nel tempo, apartire dal 1966, che avrebbero legittimato l'attuale consistenza delle opere, la cui superficiecomplessiva sarebbe addirittura inferiore a quella assentita (mq 750). Viene, in particolare,richiamata la concessione rep. n. 2512 n. 66/88 della Capitaneria di Porto che prevedeva unasuperficie complessiva di mq. 750, di cui mq. 388 di terrazza a mare e mq. 70 di banchina incemento di difesa. Si richiama, quindi, la richiesta di variazione ai sensi dell’art. 24 delregolamento di esecuzione del cod. nav. prot. 10336 del 26/2/2024 con cui è stato chiesto diadeguare i provvedimenti di concessione "alla diversa allocazione dello spazio di godimentosecondo la diversa disposizione della scogliera”. Si precisa, infatti, che il diverso piano di calpestiodel braccio di mare è relativo all’ “agglomerato che unisce gli scogli rifioriti come partemorfologica diversa”. Si deduce ancora che:le opere, ai sensi dell’art. 49 cod. nav., sono ormai divenute di proprietà pubblica;la consistenza attuale delle opere fisse trova conferma nell’autorizzazione n. 4 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]e nell’ordinanza dell’Ufficio circondariale marittimo di Ischia n. 88/2020;le “costruzioni nelle acque del demanio” non necessitano di concessione edilizia né diautorizzazione paesaggistica;la nota n. 19136 del 18/4/2024 con cui il Comune di Ischia ha comunicato il rigetto delladomanda di condono è fondata su un presupposto, ossia che lo “specchio acqueo” nel quale sonostate realizzate le barriere oggetto della richiesta di regolarizzazione faccia parte del demaniomarittimo, palesemente erroneo non rientrando gli specchi acquei nell’elenco di cui all’art. 28cod. nav.;le modifiche della sagoma della terrazza a mare risale all’anno di realizzazione, ossia il1964/1965.Si aggiunge che non era configurabile alcuna esigenza cautelare.Si sarebbe, quindi, in presenza di un “travisamento anche del fatto oltre che dei provvedimenticoncessori ed autorizzativi”.2.2. Con il secondo motivo, si eccepisce la violazione dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen. inrelazione all'art. 181, comma 1, d.lgs. 42/2004, per illogicità manifesta e travisamento del fatto.Si denuncia, in primo luogo, la violazione del principio del ne bis in idem, in ragione di unaprecedente sentenza di assoluzione del 2001, passata in giudicato, relativa sì alle opere amovibilima che comunque aveva “scrutinato la regolarità e legittimità della concessione demanialenonché il puntuale rispetto della stessa”. In secondo luogo, si eccepisce l'avvenuta prescrizionedel reato paesaggistico, trattandosi di opere realizzate in epoca risalente (a partire dal 1964), lacui permanenza cessa con l'ultimazione dei lavori e non si protrae per la sola esistenza delmanufatto. Si critica la tesi del Tribunale sulla reviviscenza della permanenza a seguito di nuoviinterventi, sostenendo che questi ultimi, ove avvenuti, concernevano opere precarie eautorizzate, peraltro già rimosse.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile, risultando articolato in censure non consentite in sede di legittimitào, comunque, manifestamente infondate.1. È opportuno, preliminarmente, ricordare la costante affermazione di questa Corte (cfr. explurimis Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 – 01; Sez. 2, n. 49739 del10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - 01), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanzeemesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., èammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores iniudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparatoargomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisitiminimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibilel’itinerario logico seguito dal giudice. Non può invece essere dedotta l’illogicità manifesta dellamotivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico eautonomo motivo di cui alla lett. e) dell’art. 606 cod. proc. pen. (in tal senso Sez. U, n. 5876 del28/01/2004, P.c. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710 - 01).1.1 Anche l'omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto, sui quali è statafondata l'emissione del provvedimento di sequestro, si traduce in una violazione di legge permancanza di motivazione, censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma1 c.p.p. (Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285189 – 01; Sez. 3, n. 28241 del18/02/2015, Baronio, Rv. 264011). In tal caso, però, è onere del ricorrente: a) allegare al ricorsol'elemento indiziario dirimente di cui eccepisce l'omesso esame; b) dare prova della sua effettivaesistenza tra gli atti trasmessi al tribunale del riesame o comunque della sua acquisizione nelcorso dell'udienza camerale; c) spiegarne la natura decisiva alla luce sia della limitata cognizionedel giudice del riesame (cui non può essere demandato un giudizio anticipato sulla responsabilitàdi chi chiede il riesame del provvedimento cautelare reale) sia del fatto che ai fini del sequestropreventivo sono sufficienti gli indizi del reato, non i gravi indizi di colpevolezza, con laconseguenza che il vizio denunciabile come violazione di legge deve riguardare l'omessamotivazione su questioni decisive sottoposte al Tribunale del riesame ed evincibili dagli atti adesso trasmessi o dalle produzioni difensive (atti, compresi quelli investigativi, la cui esistenza ilricorrente ha comunque l'onere di provare nella loro fisica collocazione tra quelli a disposizionedel Tribunale e allegare al ricorso).2.Tanto premesso, va osservato che il primo motivo del ricorso, già nella rubrica, che richiamala lett. e dell’art. 606 c.p.p. e lamenta il travisamento del fatto e dei documenti, disvela che lecensure difensive esulano dal controllo che l’art. 325 c.p.p. riserva al giudice di legittimità.2.1 Le censure relative al travisamento dei fatti e delle prove documentali, con cui i ricorrenticontestano la valutazione del Tribunale circa la portata dei titoli concessori e autorizzativisuccedutisi nel tempo e l'effettiva consistenza delle superfici occupate, si risolvono in una paleserichiesta di rivisitazione del compendio fattuale contestando la valutazione riportatanell’ordinanza contestata. I ricorrenti, in sostanza, non denunciano la mancanza di unamotivazione o l’omessa risposta a una questione, sollevata dinanzi al Tribunale del Riesameavente valore decisivo, ma si lamentano della logicità della motivazione e della rispondenza dellamedesima al materiale probatorio acquisito, di cui, in sostanza, si richiede una diversa e piùfavorevole interpretazione.2.2 Il Tribunale del Riesame, con motivazione tutt'altro che apparente, ha individuato ilparametro di legittimità delle opere fisse nel nulla osta della soprintendenza n. 2623 del 10giugno 1964, ritenendo che le successive modifiche di sagoma e dimensioni della "terrazza amare" e del "braccio a mare" costituissero un'"alterazione sostanziale della concessione" cheavrebbe reso necessari un atto suppletivo, mai rilasciato, e una nuova autorizzazionepaesaggistica. Nonostante la difformità delle opere, tuttavia, ha ritenuto di non sequestrareintegralmente i manufatti abusivi, come l’unitarietà delle strutture e il vincolo paesaggisticogravante sull’area avrebbe imposto, vincolando solo le parti difformi.Tale percorso argomentativo, che i ricorrenti contestano nel merito, richiamando attisuccessivi dal Tribunale valutati e ritenuti non significativi, non presenta alcuna anomaliariconducibile alla nozione di violazione di legge.Irrilevante risulta, ancora, l’errore, cui è incorso il Tribunale nel dispositivo dell'ordinanzaimpugnata, in ordine alla data del nulla osta della Soprintendenza ("10.6.2024" anziché"10.6.1964"), risultando dalla lettura complessiva della motivazione dell'ordinanza che ilTribunale ha inteso fare riferimento al titolo originario del 1964, citato correttamente più voltenel corpo del testo.2.3 Si impongono, tuttavia, alcune precisazioni, in punto di diritto, volte a confutare alcunedelle censure mosse dai ricorsi all’ordinanza.Le impugnazioni, con una certa incoerenza, dapprima deducono che le opere in sequestroricadano nell’ambito di applicazione dell’art. 49 del cod. della nav., che riguarda “le opere nonamovibili, costruite sulla zona demaniale”, per poi, però, negare, ai fini della disciplina sulcondono, che il braccio di mare e la terrazza a mare insistano sul demanio marittimo.Orbene, anche a voler ritenere che le aree sulla quale insistono le opere in sequestro nonfacciano parte del demanio marittimo, in ogni caso a esse si estenderebbe la relativa disciplina,in quanto compatibile, poiché il mare territoriale, benché non rientri nell’elenco dell’art. 28 cod.nav., costituisce comunque una res communis omnium ( Cass. Sez. U., 02/02/2017, n. 2735,Rv. 642419 - 02). L’incidenza di tale disciplina sulla sanabilità delle opere è, però,nell’argomentazione difensiva, del tutto ignorata.In materia edilizia, ancora, questa Corte ha precisato che “per le opere eseguite da privati inaree del demanio marittimo sono necessari sia l'autorizzazione demaniale che il permesso dicostruire, assolvendo i due provvedimenti a diverse finalità di tutela in quanto la prima è direttaa salvaguardare gli interessi pubblici connessi al demanio marittimo, mentre il secondo ha lafunzione di consentire all'ente locale di esercitare il controllo urbanistico del territorio (Sez. 3, n.5461 del 04/12/2013, dep. 2014, Caldaroni, Rv. 258692 - 01).Anche in relazione a interventi eseguiti nel “mare prospiciente la costa”, le opere realizzate,se comunque incidenti sull’esigenza di tutela paesaggistica, necessitano dell’autorizzazionepaesaggistica (Sez. 3, n. 2627 del 02/12/2022, dep. 2023, Montinaro, Rv. 284059 – 02 relativaalla realizzazione, sul fondale marino sabbioso, di una gradinata per l'accesso dal mare allapedana di uno stabilimento balneare).Non sono, quindi, condivisibili i risultati interpretativi che il ricorso attribuisce alla decisionedel Tribunale di Trieste del 4/2/2000).2.4 Venendo al tema del periculum, l’esigenza cautelare è stata dal Tribunale individuata nella“protrazione della commissione dei reati” e nell’ulteriore aggravamento degli stessi per effettodi “condotte di riutilizzo (anche per il tramite di opere stagionali) di opere non rimovibili dirilevante impatto demaniale e paesaggistico”.E’ noto che in relazione ai reati paesaggistici, “il sequestro impeditivo mira ad impedire chel'effettiva disponibilità materiale o giuridica del bene, anche da parte di terzi, possa ulteriormentedeteriorare l'ecosistema protetto dal vincolo, sicchè l'incidenza degli abusi, anche in caso diultimazione delle opere vietate, deve essere valutata in relazione all'impatto sulle diverse matriciambientali ovvero sulle zone oggetto di particolare tutela (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 2001 del24/11/2017, dep. 2018, Dessi, Rv. 272071-01, nonché Sez. 4, n. 15254 del 28/02/2018,Romano, Rv. 272477-01, e Sez. 3, n. 48958 del 13/10/2015, Giordano, Rv. 266011-01, e,ancora, da ultimo Sez. 3, n. 43604 del 04/10/2022, [OSCURATO:PERSONA], non massimata)” (Sez. 3, n. 2627del 02/12/2022, dep. 2023, Montinaro).Inoltre, si è precisato che, in tema di tutela del demanio, l'avvenuta ultimazione dei manufattirealizzati abusivamente su area demaniale e la conseguente accessione degli stessi al suolodemaniale non ostano all'adozione del provvedimento di sequestro preventivo, in relazioneall'ipotesi di reato di abusiva occupazione di spazio demaniale previsto dall'art. 1161 cod. nav.,trattandosi di reato permanente la cui consumazione si protrae fin quando sussiste l'occupazioneillegittima dell'area demaniale ( Sez. 3, n. 53347 del 28/09/2018, Sciortino, Rv. 275181-01;Sez. 3, n. 11160 del 15/12/2023, dep. 204, [OSCURATO:PERSONA]).A tali coordinate ermeneutiche risulta essersi attenuta l’ordinanza la quale ha rilevato chel’attribuzione al privato del tratto di demanio illecitamente occupato comporterebbe il protrarsidegli effetti del reato di occupazione abusiva e che l’utilizzo delle parti della terrazza a mare edell’ampliamento del braccio realizzati in difformità del nulla osta potrebbe arrecare ulterioriconseguenze negative all’equilibrio di quel tratto di mare, incidendo le opere abusive sull’arenilee sul fondale marino.L’ordinanza, pertanto, delinea l’esigenza cautelare alla cui tutela il sequestro è finalizzato percui le censure difensive, incentrate sulla necessità che il provvedimento di sequestro sia motivatoanche in relazione al periculum, sono destituite di fondamento.Né maggior valenza assume il secondo degli argomenti difensivi che, rivendicando lalegittimità delle “opere autorizzate e…smontate nei peridi invernali”, conferma che le porzionidel braccio a mare e della terrazza panoramica che si ritengono abusivi erano periodicamenteinteressati da interventi che ne permettevano lo sfruttamento a fini imprenditoriali, così dagiustificare il rischio di aggravamento delle conseguenze dei reati espressi dal Tribunale.3. Quanto alla dedotta violazione del ne bis in idem, così venendo al secondo motivo delricorso, è sufficiente osservare che, sulla base di quanto prospettato dagli stessi ricorrenti, lasentenza di assoluzione del 2001 fu pronunciata nei confronti di un diverso soggetto. Manca,dunque, il presupposto della eadem persona, essenziale per l'operatività del divieto di unsecondo giudizio. Inoltre, le attuali imputazioni provvisorie concernono, secondo la stessaallegazione difensiva, condotte e opere diverse da quelle che costituirono oggetto del precedentegiudizio, avendo avuto il giudicato a oggetto le opere amovibili e non quella colpite dal sequestro.Anche tale risultanza milita contro il rilevo dato nei ricorsi alla decisione (Sez. 5, n. 22043 del30/06/2020, Napoletano, Rv. 279357 - 01).3.1 manifestamente infondata è, infine, l'eccezione di prescrizione del reato paesaggistico. IlTribunale del Riesame, nel richiamare il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, intema di reati edilizi e paesaggistici, la prosecuzione di lavori su un manufatto abusivo, anche adistanza di tempo e dopo che sia eventualmente maturata la prescrizione per la condottaoriginaria, integra una nuova, autonoma condotta illecita che dà inizio a un nuovo corso dellaprescrizione, ha rilevato che le opere abusive erano state oggetto di “recenti interventi…in forzadi SCIA 4986 e 10255 del 2019”.Tale passaggio dell’ordinanza è dal ricorrente contestato in maniera del tutto generica,sostenendo che il Tribunale aveva fatto riferimento a “opere precarie”, già rimosse, realizzatecon giusti titoli edilizi. Sennonché, nella motivazione del Tribunale viene valorizzato il fatto che imanufatti abusivi sono stati di recente interessati da ulteriori interventi, senza che venga datorilievo alla natura lecita o illecita delle modifiche apportate.Anche tale passaggio dell’ordinanza si sottrae alle censure difensive. Il principio di "immanenza"dell'abuso edilizio significa che l'abusività di un'opera illecita permane sull'immobile in manierapersistente e ininterrotta, anche allorquando sia cessata la consumazione del relativo reato, conla conseguenza che qualsivoglia sopraggiunta attività edilizia realizzata sull'opera abusiva,ancorché materialmente "lieve" e persino se astrattamente integrante una mera"manutenzione", incidendo su una struttura abusiva e quindi persistentemente tale, siccomenelle more neppure legalmente "sanata", si traduce anche essa in una condotta abusiva, tantoda integrare la "prosecuzione" dell'opera abusiva e quindi un nuovo reato (Sez. 3, n. 12730 del25/03/2026, Deiana; Sez. 3, n. 40265 del 26/05/2015, Amitrano, Rv. 265161 - 01).6. I ricorsi vanno, quindi, dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamentodelle spese processuali.Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, econsiderato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentato senza “versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino lasomma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende,esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre ilmassimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso,considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il giorno 11/6/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLorenzo [OSCURATO:PERSONA]