Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33103/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ciato la seguente -Presidente - -Consigliere – -Consigliere - -Consigliere relatore - -Consigliere - R.G.n. 6517/2015 Cron.

CC– 11/10 /202 2 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6517del ruolo generale dell’anno 2016proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - Oggetto: cartella di pagamento –fallito tornato in bonis-notifica per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 404/17/2015, depositata in data 3 febbraio 2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio delgiorno 11 ottobre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che: dall’esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto ricorso avverso diverse cartella di pagamento per tributi vari relative agli anni di imposta 1993, 1997, 1998, 1999 e 2000; in particolare, il ricorrente, dichiarato fallito e successivamente tornato in bonis, aveva contestato che le cartelle di pagamento non gli erano state mai notificate; la Commissione tributaria provinciale di Catania aveva accolto il ricorso, avendo ritenuto che, in caso di fallimento,la pretesa tributaria d oveva essere notificata non solo al curatore ma anche al fallito, non essendo quest’ultimo privato della sua qualità di soggetto passivo; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che: l’appello dell’ufficio era ai limiti dell’inammissibilità, non ess endo state prospettate specificamente ragioni di doglianza avverso la statuizione del giudice di primo grado; l’appello, inoltre, conteneva domande ed eccezioni nuove,in quanto tali inammissibili; in ogni caso, l’appello era infondato, essendo preliminare ed assorbente la circostanza che le cartelle di pagamento non erano state notificate al contribuente; avverso la suddetta pronuncia l’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato atre motivi di censura ; il contribuente è rimasto intimato; considerato che:con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112, cd. proc. civ., per avere omesso di pronunciare sulla questione, proposta in appello, della non necessità della notifica della cartella di pagamento sia nei confronti del curatore che del fallito, trattandosi di atti impositivi notificati nelle more della procedura fallimentare ed in costanza di fallimento, sicché l’unico soggetto al quale dovevano esserenotificate era il curatore; il motivo è infondato; la sentenza censurata ha dato atto, in sede di svolgimento del processo, del fatto che il giudice di primo grado aveva accolto la tesi del contribuente secondo cui, in caso di fallimento, la pretesa dell’amministrazione doveva essere notificata non solo al curatore ma anche al fallito, in quanto quest’ultimo non è privato, a seguito della dichiarazione di fallimento, della qualità di soggetto passivo; inoltre, ha specificamente evidenziato che l’Agenzia delle entrate aveva contestato la suddetta statuizione, eccependo che: “in mancanza di un chiaro dato normativo, non può porsi in capo all’Agente della Riscossione l’obbligo di notifica della cartella di pagamento sia al curatore che al fallito”; quindi, in sede di motivazione, la pronuncia censurata ha espresso il proprio convincimento sulla questione, evidenziando che la sentenza impugnata risultava corretta, “stante che individua l’iter logico giuridico posto a fondamento della decisione”, ed ha quindi ritenut o fondata la contestazione del contribuente di cui al ricorso originario, posto che non erano allo stesso opponibili le cartelle di pagamento in quanto avrebbero dovuto essere notificate al medesimo; in sostanza, mediante il riferimento alla ragione della decisione del giudice di primo grado, che aveva ritenutonecessario, come visto, che le cartelle di pagamento dovessero essere notificate anche al fallito poiché soggetto passivo dell’obbligazione tributaria, il giudice del gravame si è specificamente pronunciato sulla questione prospettata dall’Agenzia delle entrate che, invero, era basata sulla diversa linea difensiva secondo cui era sufficiente la notifica delle cartelle di pagamento al curatore del fallimento e non anche al fallito, sicchénon può ragionarsi in termini di violazione dell’art. 112, cod.proc. civ.; con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 53, d.lgs. n.546/1992 e dell’art. 342, cod. proc. civ., per avere erroneamente ritenuto che l’appello fosse inammissibile in quanto privo di motivi specifici; il motivo è inammissibile, in quanto non si misura con la ratio decidendi della pronuncia censurata; il giudice del gravame ha precisato che l’appello era “ ai limiti dell’ammissibilità”, e che lo stesso doveva comunque essere rigettato in quanto conteneva domande nuove ed atteso che, come detto, era corretta la ragione di doglianza del contribuente contenuta nel ricorso originariorelativa al fatto che non potevano essere opposte allo stesso le cartelle di pagamento di cui non aveva ricevuto alcuna notifica; non può, quindi, ritenersi che il giudice del gravame abbia arrestato il giudizio sulla soglia della pronuncia di inammissibilità dell’appello, non avendo pronunciato in ordine alla suddetta inammissibilità ed avendo, invece, preso specificamente in considerazione il motivo di appello dell’Agenzia delle entrate, ritenendolo in parte nuovo ed in parte infondato, concludendo per il rigetto dell’appello; con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 57, d.lgs. n. 546/1992, in combinato disposto con l’art. 183, cod. proc. civ., per avere erroneamente ritenuto che l’appello dell’ufficio contenesse domande od eccezioni nuove, mentre sin dal primo grado di giudizio l’ufficio aveva evidenziato che alcune cartelle di pagamento derivavano da iscrizioni a titolo definitivo conseguenti alla mancata impugnazione di prodromici avvisi di accertamento, sicché, in appello, erastata ribadita “ l’origine di ogni singola partita di ru o lo ” ; il motivo è inammissibile; la questione di fondo del presente giudizio aveva avuto riguardo alla opponibilità o meno nei confronti del contribuente, dichiarato fallito e poi tornato in bonis, delle cartelle di pagamento allo stesso non direttamente notificate; in questo quadro ricostruttivo del thema decidendum, correttamente il giudice del gravame ha ritenuto che la questione relativa alla formazione del titolo, da cui erano derivate le cartelle di pagamento, fosseda considerarsi nuova, nel senso che introduceva una questione da porsi al di fuori dei limiti del giudizio: quella, cioè, della notifica di atti prodromici alle cartelle di pagamento; in conclusione, è infondatoil primo motivo, inammissibil i il secondo ed il terzo, con conseguente rigetto del ricorso; nulla sulle spese,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente -Presidente - -Consigliere – -Consigliere - -Consigliere relatore - -Consigliere - R.G.n. 6517/2015 Cron. CC– 11/10 /202 2 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6517del ruolo generale dell’anno 2016proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - Oggetto: cartella di pagamento –fallito tornato in bonis-notifica per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 404/17/2015, depositata in data 3 febbraio 2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio delgiorno 11 ottobre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che: dall’esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto ricorso avverso diverse cartella di pagamento per tributi vari relative agli anni di imposta 1993, 1997, 1998, 1999 e 2000; in particolare, il ricorrente, dichiarato fallito e successivamente tornato in bonis, aveva contestato che le cartelle di pagamento non gli erano state mai notificate; la Commissione tributaria provinciale di Catania aveva accolto il ricorso, avendo ritenuto che, in caso di fallimento,la pretesa tributaria d oveva essere notificata non solo al curatore ma anche al fallito, non essendo quest’ultimo privato della sua qualità di soggetto passivo; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che: l’appello dell’ufficio era ai limiti dell’inammissibilità, non ess endo state prospettate specificamente ragioni di doglianza avverso la statuizione del giudice di primo grado; l’appello, inoltre, conteneva domande ed eccezioni nuove,in quanto tali inammissibili; in ogni caso, l’appello era infondato, essendo preliminare ed assorbente la circostanza che le cartelle di pagamento non erano state notificate al contribuente; avverso la suddetta pronuncia l’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato atre motivi di censura ; il contribuente è rimasto intimato; considerato che:con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112, cd. proc. civ., per avere omesso di pronunciare sulla questione, proposta in appello, della non necessità della notifica della cartella di pagamento sia nei confronti del curatore che del fallito, trattandosi di atti impositivi notificati nelle more della procedura fallimentare ed in costanza di fallimento, sicché l’unico soggetto al quale dovevano esserenotificate era il curatore; il motivo è infondato; la sentenza censurata ha dato atto, in sede di svolgimento del processo, del fatto che il giudice di primo grado aveva accolto la tesi del contribuente secondo cui, in caso di fallimento, la pretesa dell’amministrazione doveva essere notificata non solo al curatore ma anche al fallito, in quanto quest’ultimo non è privato, a seguito della dichiarazione di fallimento, della qualità di soggetto passivo; inoltre, ha specificamente evidenziato che l’Agenzia delle entrate aveva contestato la suddetta statuizione, eccependo che: “in mancanza di un chiaro dato normativo, non può porsi in capo all’Agente della Riscossione l’obbligo di notifica della cartella di pagamento sia al curatore che al fallito”; quindi, in sede di motivazione, la pronuncia censurata ha espresso il proprio convincimento sulla questione, evidenziando che la sentenza impugnata risultava corretta, “stante che individua l’iter logico giuridico posto a fondamento della decisione”, ed ha quindi ritenut o fondata la contestazione del contribuente di cui al ricorso originario, posto che non erano allo stesso opponibili le cartelle di pagamento in quanto avrebbero dovuto essere notificate al medesimo; in sostanza, mediante il riferimento alla ragione della decisione del giudice di primo grado, che aveva ritenutonecessario, come visto, che le cartelle di pagamento dovessero essere notificate anche al fallito poiché soggetto passivo dell’obbligazione tributaria, il giudice del gravame si è specificamente pronunciato sulla questione prospettata dall’Agenzia delle entrate che, invero, era basata sulla diversa linea difensiva secondo cui era sufficiente la notifica delle cartelle di pagamento al curatore del fallimento e non anche al fallito, sicchénon può ragionarsi in termini di violazione dell’art. 112, cod.proc. civ.; con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 53, d.lgs. n.546/1992 e dell’art. 342, cod. proc. civ., per avere erroneamente ritenuto che l’appello fosse inammissibile in quanto privo di motivi specifici; il motivo è inammissibile, in quanto non si misura con la ratio decidendi della pronuncia censurata; il giudice del gravame ha precisato che l’appello era “ ai limiti dell’ammissibilità”, e che lo stesso doveva comunque essere rigettato in quanto conteneva domande nuove ed atteso che, come detto, era corretta la ragione di doglianza del contribuente contenuta nel ricorso originariorelativa al fatto che non potevano essere opposte allo stesso le cartelle di pagamento di cui non aveva ricevuto alcuna notifica; non può, quindi, ritenersi che il giudice del gravame abbia arrestato il giudizio sulla soglia della pronuncia di inammissibilità dell’appello, non avendo pronunciato in ordine alla suddetta inammissibilità ed avendo, invece, preso specificamente in considerazione il motivo di appello dell’Agenzia delle entrate, ritenendolo in parte nuovo ed in parte infondato, concludendo per il rigetto dell’appello; con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 57, d.lgs. n. 546/1992, in combinato disposto con l’art. 183, cod. proc. civ., per avere erroneamente ritenuto che l’appello dell’ufficio contenesse domande od eccezioni nuove, mentre sin dal primo grado di giudizio l’ufficio aveva evidenziato che alcune cartelle di pagamento derivavano da iscrizioni a titolo definitivo conseguenti alla mancata impugnazione di prodromici avvisi di accertamento, sicché, in appello, erastata ribadita “ l’origine di ogni singola partita di ru o lo ” ; il motivo è inammissibile; la questione di fondo del presente giudizio aveva avuto riguardo alla opponibilità o meno nei confronti del contribuente, dichiarato fallito e poi tornato in bonis, delle cartelle di pagamento allo stesso non direttamente notificate; in questo quadro ricostruttivo del thema decidendum, correttamente il giudice del gravame ha ritenuto che la questione relativa alla formazione del titolo, da cui erano derivate le cartelle di pagamento, fosseda considerarsi nuova, nel senso che introduceva una questione da porsi al di fuori dei limiti del giudizio: quella, cioè, della notifica di atti prodromici alle cartelle di pagamento; in conclusione, è infondatoil primo motivo, inammissibil i il secondo ed il terzo, con conseguente rigetto del ricorso; nulla sulle spese,
Sentenza Cassazione n. 33103/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris