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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 gennaio 2023

Cassazione n. 06047/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 5 maggio 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, pronunciata il 2 aprile 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di truffa e ricettazione, ha riqualificato il delitto di ricettazione in quello di falsità in scrittura privata, non più previsto dalla legge come reato, e ha rideterminato la pena inflitta per la residua imputazione di truffa, confermando nel resto la sentenza impugnata.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge per l'eccessività del trattamento sanzionatorio inflitto, è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e sfugge al sindacato di legittimità quando, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia conforme ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (si vedano, in proposito, pagg. 1 e 2 sulla gravità del fatto data dal valore del bene oggetto di truffa e dalle sue modalità esecutive nonché sull'entità del danno); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 24 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 5 maggio 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, pronunciata il 2 aprile 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di truffa e ricettazione, ha riqualificato il delitto di ricettazione in quello di falsità in scrittura privata, non più previsto dalla legge come reato, e ha rideterminato la pena inflitta per la residua imputazione di truffa, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge per l'eccessività del trattamento sanzionatorio inflitto, è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e sfugge al sindacato di legittimità quando, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia conforme ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (si vedano, in proposito, pagg. 1 e 2 sulla gravità del fatto data dal valore del bene oggetto di truffa e dalle sue modalità esecutive nonché sull'entità del danno); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 06047/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris