CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 febbraio 2026
Cassazione n. 12055/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZASul ricorso proposto da:Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenzanel procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Cosenzaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale hachiesto di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata, dichiarando la competenza delTribunale di PaolaRITENUTO IN FATTO1. Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del30 settembre 2025, provvedendo ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., applicava la disciplinadella continuazione alle pene inflitte con le sentenze enunciate nella parte motivapronunciate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione il pubblico ministeroeccependo l’incompetenza per territorio del Tribunale di Cosenza. Osserva che, al momentodella presentazione dell’istanza del ricorrente, l’ultima sentenza passata in cosa giudicataera quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile il 31.10.2024, sicché, ai sensidell’art. 665 comma 4 cod. proc. pen., la competenza andava individuata nel giudicedell’esecuzione presso detto Tribunale.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha chiesto pronunciarsi annullamento senza rinviodell’ordinanza impugnata, essendo competente il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Ai sensi dell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen. «Se l'esecuzioneconcerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudiceche ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo».La norma introduce un criterio di determinazione della competenza funzionale delgiudice dell'esecuzione ancorato ad un parametro di tipo oggettivo, quale quello cronologico,e non effettua alcuna distinzione tra il caso in cui la questione sollevata riguardi un solo titoloesecutivo o la totalità di essi. (Sez. 1, n. 52201 del 29/10/2014, Rv. 261459; Sez. 1,n. 15856 del 11/02/2014, Rv. 259600; Sez. 1, n. 23208 del 12/05/2004, Rv. 228253).Al fine della determinazione del giudice competente in rapporto al titolo dicondanna divenuto definitivo per ultimo, deve aversi riguardo al momento in cuiviene depositata la domanda dell’istante (Sez. 1, n. 16960 del 13.3.2018, Rv.272708-01).Nel caso in esame, è incontestato che l’istanza sia stata presentata dalricorrente in data 27.1.2025. A quella data, l’ultima sentenza divenutairrevocabile era quella pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA],irrevocabile il 31.10.2024.Ne consegue che il Tribunale di Cosenza difettava della competenzafunzionale a conoscere l'incidente promosso dall’istante [OSCURATO:PERSONA], essendocompetente il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il quale rivestiva la qualità di giudice dellaesecuzione.2. Alla luce di quanto esposto, deve disporsi l’annullamento senza rinviodell’ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale diPaolaCosì è deciso, 05/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]