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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2024

Cassazione n. 46502/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, nonché la memoria difensiva; ritenuto che il primo motivo è reiterativo di questione di merito, concordemente risolte dai giudici di primo e secondo grado, con motivazione immune da censure; ritenuto che il secondo e il quarto motivo sono inammissibili, in quanto l'ipotesi del consumo di gruppo e l'omessa motivazione in ordine all'aumento per la continuazione non erano stati espressamente dedotti in appello e, in ogni caso, risultano manifestamente infondati; ritenuto che il terzo e il quinto motivo, concernenti l'omesso riconoscimento della tenuità del fatto e il trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondati, avendo la Corte di appello motivatamente risposto alle censure sollevate dal ricorrente; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere estensore La Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, nonché la memoria difensiva; ritenuto che il primo motivo è reiterativo di questione di merito, concordemente risolte dai giudici di primo e secondo grado, con motivazione immune da censure; ritenuto che il secondo e il quarto motivo sono inammissibili, in quanto l'ipotesi del consumo di gruppo e l'omessa motivazione in ordine all'aumento per la continuazione non erano stati espressamente dedotti in appello e, in ogni caso, risultano manifestamente infondati; ritenuto che il terzo e il quinto motivo, concernenti l'omesso riconoscimento della tenuità del fatto e il trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondati, avendo la Corte di appello motivatamente risposto alle censure sollevate dal ricorrente; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere estensore La Presidente
Sentenza Cassazione n. 46502/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris