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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 settembre 2024

Cassazione n. 38556/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0613AT4) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2024 del GIP TRIBUNALE di COMOsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Mhamed ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Como ha recepito l'accordo delle parti su una pena per concorso nella detenzione illecita di più quantitativi di droga [1138 dosi di hashish; 259 di cocaina; 180 di eroina e 112 di marijuana (in Colverde, 21/5/23)]; ritenuto che il ricorso é inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena proposto per motivi (dedotto errore di diritto per genericità dell'imputazione), non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso 1118 settembre 2024 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] M , [OSCURATO:PERSONA] '1'1.117. 2 OTT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0613AT4) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2024 del GIP TRIBUNALE di COMOsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Mhamed ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Como ha recepito l'accordo delle parti su una pena per concorso nella detenzione illecita di più quantitativi di droga [1138 dosi di hashish; 259 di cocaina; 180 di eroina e 112 di marijuana (in Colverde, 21/5/23)]; ritenuto che il ricorso é inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena proposto per motivi (dedotto errore di diritto per genericità dell'imputazione), non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso 1118 settembre 2024 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] M , [OSCURATO:PERSONA] '1'1.117. 2 OTT