CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 28387/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di LECCE svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con provvedimento a norma dell'art. 309 codice di rito, il Tribunale di Lecce ha confermato l'ordinanza del GIP, con la quale è stata applicata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Gianluca, la misura della custodia cautelare in carcere in relazione alla sua partecipazione a una associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] Roberto, a decorrere dal 2019, oltre al reato di detenzione di sostanze stupefacenti contestato provvisoriamente al capo 7). 2. Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso l'indagato con difensore, formulando doglianze con le quali cumulativamente ha dedotto i vizi di cui alle lett. b), d) ed e), anche per travisamento probatorio, dell'art. 606, cod. proc. pen. In particolare, la difesa contesta la correttezza della risposta data dal Tribunale alla prospettata ricostruzione alternativa, con riferimento a entrambe le contestazioni provvisorie. Procede, dunque, ad analizzare le conversazioni valorizzate dal giudice del riesame, rispetto alle quali evidenzia un travisamento da parte dei giudici territoriali e la mancata valutazione, di contro, di prova ritenuta decisiva, vale a dire un dialogo tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dal quale dovrebbe evincersi che l'indagato, ritenuto il broker del gruppo, impegnato nel reperimento degli stupefacenti in maniera quasi esclusiva a favore dell'organizzazione, si era però trovato a passare da un bar di Mesagne per acquistare una piccola quantità di hashish per uso personale, lamentandosi di non aver ricevuto un prezzo di riguardo. Osserva, sotto altro profilo, che la conversazione del 19/1/2020 non riguarda lo [OSCURATO:PERSONA], al quale non è stato contestato il capo 9) e analizza altre conversazioni per inferirne l'erronea valutazione del significato da parte dei giudici del riesame. Deduce, poi, inosservanza di norme processuali ed erronea applicazione dell'art. 275, cod. proc. pen., oltre a mancata assunzione di prova decisiva, rilevando che dalla conversazione n. 373 del 27/11/2019 (dalla quale sono stati tratti i gravi indizi per il capo 7), emergerebbe, al più, un episodio di piccolo spaccio, avendo il [OSCURATO:PERSONA] consegnato al BACILE solo uno spinello per il tramite dello [OSCURATO:PERSONA], omettendo tuttavia i giudici del riesame di considerare la conversazione n. 383 del medesimo giorno, dalla quale emerge che i due interlocutori BACILE e SOLIBERTO si lamentavano della esiguità del campione messo a disposizione, ipotizzando addirittura il primo che [OSCURATO:PERSONA] avesse sottratto parte di esso per uso personale. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto F. CERONI, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile.2. Il Tribunale ha operato una sintesi dei fatti che fanno da sfondo al presente incidente cautelare, dando conto, innanzitutto, degli elementi gravemente indiziari con riferimento al reato fine contestato all'indagato, acquisiti grazie all'esito delle intercettazioni disposte che consentivano di accertare che il capo del sodalizio, [OSCURATO:PERSONA] Roberto, il 27 novembre 2019, nel discutere in maniera assai esplicita con BACILE Leonardo di marijuana disponibile per la vendita, ne indicava il prezzo pur non avendo ancora fissato il costo con il fornitore, facendo riferimento ad altra partita già ceduta sul mercato emiliano; poco dopo, al circolo Margot, ritenuto una delle basi logistiche del sodalizio, proprio lo [OSCURATO:PERSONA] diceva a BACILE di aver visionato e apprezzato la droga, come il secondo confermava alla sua fidanzata, SOLIBERTO Valentina, nella successiva conversazione. Di qui, la ricostruzione del ruolo dello [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo aver ricevuto dal [OSCURATO:PERSONA] il quantitativo di hashish acquistato, ne aveva saggiato la qualità, incontrando BACILE presso il circolo per consegnargli un campione da sottoporre alla prova degli acquirenti. La tesi difensiva, secondo la quale, nell'occorso, l'indagato avrebbe solo ricevuto una dose per uso personale, è stata superata alla stregua delle lamentele esternate dal BACILE alla SOLIBERTO, nonché alla luce della consegna del campione, pur ridotto dallo [OSCURATO:PERSONA] che ne prelevava una parte per sé, ai potenziali acquirenti, previa la verifica di qualità eseguita proprio dall'indagato. Inoltre, il Tribunale, pur osservando che la difesa non aveva formulato specifiche doglianze in ordine alla esistenza dell'associazione, ciononostante ha fornito una esposizione degli elementi ritenuti gravemente indizianti di tale esistenza. L'esame dei singoli episodi (anche di quelli non sfociati in specifiche contestazioni) aveva consentito di accertare che il contesto nel quale le condotte si inserivano era più ampio e riconducibile a una organizzazione di uomini e mezzi per la consumazione di una serie indeterminata di reati nel settore del narcotraffico, dagli elementi raccolti emergendo in particolare: la indeterminatezza del programma, la distinzione dei ruoli, la posizione verticistica del [OSCURATO:PERSONA], le operazioni di approvvigionamento, la disponibilità di basi logistiche (per l'esattezza, il bar Rossonero e il circolo Margot), di luoghi deputati alla custodia della droga, le modalità di vendita al minuto a Masagne oppure la cessione di quantitativi più rilevanti a intermediari di altre regioni e in altre piazze. Tutto ciò era stato ricostruito grazie a attività di captazione e minuziosi servizi di osservazione sul territorio, esitati, in alcuni casi, anche nel sequestro di sostanza e in arresti in flagranza, come nel caso del CHIRICO e del [OSCURATO:PERSONA], oppure in controlli stradali, oltre ai servizi di videosorveglianza delle basi logistiche del gruppo, ove si riunivano gli spacciatori (circolo Margot), o dove il [OSCURATO:PERSONA] organizzava gli approvvigionamenti e le consegne ai pushers (bar Rossonero). Il ruolo verticistico di quest'ultimo, peraltro, si era delineato in maniera netta, in quanto presente a tutte le operazioni rilevanti, in tal senso avendo i giudici territoriali valorizzato le sollecitazioni per il pagamento, la ricomposizione di contrasti, rimproveri, il coordinamento delle attività del sodalizio, le direttive, rivelatesi efficaci, per scongiurare il sequestro di sostanza stupefacente (come in occasione del sequestro presso l'abitazione del FERRUCCIO) e per dotare il gruppo di schede telefoniche internazionali con sostituzione di quelle in uso per eludere eventuali intercettazioni. Sempre sul versante della gravità indiziaria, poi, il Tribunale ha ritenuto esistenti le aggravanti del numero delle persone superiore a dieci (avendo il GIP individuato 11 sodali) e non avendo la difesa nulla contestato sul punto; ma anche quella della disponibilità delle armi (rinviando, sul punto, a quanto era emerso a proposito della detenzione di un fucile a pompa e due pistole nascoste presso il BACILE in campagna su ordine del [OSCURATO:PERSONA] e di una pistola da parte del FERRUCCIO, prelevata tempestivamente da TONDO Simone prima della perquisizione dei Carabinieri). Ha, infine, escluso l'associazione di cui all'art. 74, comma 6, d. P.R. n. 309/1990, avuto riguardo al quantitativo della droga trattata, alla struttura organizzativa, alle modalità operative e all'ampiezza dei rapporti con gli acquirenti all'ingrosso. Quanto alla posizione dello [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha valorizzato il reato fine e il ruolo di supporto fornito all'apice associativo, la figura dell'indagato comparendo comunque più volte nelle quotidiane dinamiche associative, sia pur in maniera defilata, ma non per questo meno rilevante, tenuto conto del suo intervento nella fase della vendita e nella gestione del gruppo, tanto che il suo ruolo, pur non verticistico, si era definito sullo sfondo come certamente posto in posizione un po' più sovraordinata rispetto ad altre figure. Ha, poi, richiamato altre conversazioni alla luce delle quali ha concluso nel senso che [OSCURATO:PERSONA] fosse pienamente inserito nelle dinamiche associative, riportando anche stralci dei dialoghi, anche con riferimento a episodi per i quali il GIP non aveva ritenuto la consistenza indiziaria rispetto al segmento di condotta attribuito allo [OSCURATO:PERSONA], ma che hanno permesso di accertare l'interessamento dell'indagato all'episodio di cui al capo 42), ricavando dalle parole dello stesso chiari elementi di compartecipazione e cointeressenza, anche in chiave di programmazione di future cessioni, l'indagato avendo manifestato il suo coinvolgimento anche sul piano delle sorti degli associati, come nel caso dell'arresto del CHIRICO. Dall'insieme di tutti questi elementi, analiticamente esposti nell'ordinanza impugnata, il Tribunale ha tratto la motivata conclusione secondo cui lo [OSCURATO:PERSONA], soggetto sempre messo a parte delle attività associative, frequentatore delle basi logistiche del gruppo, più volte in compagnia dei pushers, avesse intimamente aderito al programma criminoso, condividendolo, traendone un profitto anche con dazioni di denaro in via privilegiata, ancora una volta avendo il Tribunale operato un rinvio a dialoghi intercettati, il cui contenuto ha ritenuto idoneo a disvelare la infondatezza della tesi difensiva secondo la quale egli sarebbe stato un semplice assuntore di hashish.Infine, quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale, rinviato alla presunzione di sussistenza, avuto riguardo al delitto associativo contestato, ha comunque ritenuto il pericolo attuale e concreto di reiterazione, avuto riguardo alla continuità e sistematicità delle condotte, alla consolidata organizzazione di uomini e mezzi, ai settori di mercato impegnati (anche all'ingrosso e fuori regione), infine, al ruolo rivestito dallo [OSCURATO:PERSONA], del quale ha valorizzato anche la caratura criminale, siccome già condannato per associazione mafiosa e reati in materia di stupefacenti, formulando la prognosi che costui, ove solo domiciliarmente ristretto, possa riprendere i contatti con i canali del narcotraffico e reiterare analoghe condotte criminose. 3. I motivi sono manifestamente infondati. La difesa ha contestato la gravità indiziaria rispetto ai singoli capi d'incolpazione, omettendo, tuttavia, un effettivo confronto con il ragionamento articolato dai giudici territoriali, confutato attraverso la prospettazione, in sede di legittimità, di una lettura alternativa del compendio indiziario. Tuttavia, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai suoi limiti, la sola verifica delle censure inerenti alla adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazze/li, Rv. 276976). Ne consegue la inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione che censura l'erronea applicazione dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. se è fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (sez. 6, n. 13442 del 8/3/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266924; sez. 2, n. 38676 del 24/5/2019, Onofri, Rv. 277518; Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo, Rv. 280027). Oltre a ciò, va considerata la natura del materiale probatorio esnninato dai giudici del merito, per ribadire quello che può considerarsi ormai orientamento consolidato di questa Corte di legittimità: in materia di intercettazioni telefoniche, infatti, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Gregoli, Rv. 282337), diretto precipitato di altro principio consolidato secondo cui, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715). 4. Nella specie, il Tribunale ha analizzato il quadro indiziario alla stregua delle doglianze difensive, dando a queste congrua risposta, tratteggiando in maniera esaustiva i connotati della associazione e la convergenza verso un obiettivo comune del gruppo facente capo al [OSCURATO:PERSONA], dando conto del ruolo dello [OSCURATO:PERSONA] all'interno di quest'ultimo, ponendo in risalto elementi fattuali ricavabili anche dalle modalità di consumazione di alcuni reati fine, ritenuti espressione del modus operandi del gruppo. La difesa, di contro, si è limitata a fornire una lettura alternativa delle emergenze fattuali, preclusa in questa sede, deputata unicamente al rilievo di violazioni di legge, tuttavia inesistenti, o di vizi motivazionali smentiti dalla esaustività e logicità delle argomentazioni spese nell'ordinanza impugnata. 5. Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000), nonché la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito all'art. 94, comma I- ter, disp. att. c.p.p. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art