CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 22900/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 25163/2022 proposta da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25; -controricorrente – avverso la sentenza n. 324/2022 della [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] D’APPELLO, depositata il 08/07/2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Corte dei conti, sezione giurisdizionale centrale d'appello, rigettava il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 627/2020 della sezione per il Lazio della Corte medesima, che, in accoglimento dell'azione revocatoria proposta nei loro confronti dalla Procura territoriale in ordine alle donazioni di immobili del primo (marito/padre) alle seconde (moglie/figlia), dichiarava l'inefficacia di tali atti di liberalità, per l'effetto confermando la sentenza appellata. Il giudice di secondo grado, per quanto qui rileva, osservava in particolare: -che sussisteva la giurisdizione contabile, trattandosi della cautela di un credito erariale, come già affermato nel giudizio di responsabilità nei confronti del donante (sentenza n. 966/2017 della medesima sezione giurisdizionale di appello), non ostandovi il fatto che tale giudicato di condanna era già stato posto in executivis dall a danneggiata, posto che il PM contabile doveva considerarsi titolare dell'azione " pauliana " de qua anche in concorrenza sia con detta azione esecutiva della danneggiata sia, in astratto, con l’azione revocatoria eventualmente proposta dalla medesima in sede di giustizia ordinaria; -che cnseguentemente l’azione proposta esplicava effetti anche nei confronti delle donatarie, moglie e figlia del donante, che con detta sentenza passata in giudicato era stato condannato a titolo di responsabilità erariale. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducendo due motivi, poi illustrati con due successive memorie. Resiste con controricorso il Procuratore generale presso la Corte dei conti. Considerato che: Con il primo motivo –ex art. 360, primo comma, nn. 3-1, cod. proc. civ.- i ricorrenti lamentano la violazione/falsa applicazione degli artt. 2909, cod. civ., 324, 101, cod. proc. civ., negando l'affermata preclusione del giudicato sulla giurisdizione contabile derivante dalla sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA],fondante la pretesa creditoria oggetto dell'azione revocatoria proposta i n questo giudizio. Sostengono in particolare che nessun giudicato poteva essere loro opposto quantomeno perché la richiamata pronuncia non aveva riguardato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con il secondo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 1, cod. proc. civ.- i ricorrenti affermano il difetto di giurisdizione contabile, in particolare negando la natura "erariale" del credito cautelando, trattandosi di una responsabilità originata da attività amministrativa di [OSCURATO:PERSONA] in una società di diritto privato e non assimilabile alle c.d. società in house ossia quelle società partecipate/dirette da un Ente pubblico, ciò desumendosi dallo statuto dellasocietà medesima([OSCURATO:PERSONA] spa). Le censure, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono inammissibili e comunque infondate. Deve anzitutto ribadirsi che «Con il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione previsto dall'art. 111, comma 8, Cost. avverso le sentenze del Consiglio di Stato – secondo quanto affermato anche dalla Corte costituzionale con la sentenza del 18 gennaio 2018 n. 6 – non possono essere censurati "errores in procedendo" o "in iudicando", il cui accertamento rientra nell'ambito del sindacato afferente i limiti interni della giurisdizione, trattandosi di violazioni endoprocessuali rilevabili in ogni tipo di giudizio e non inerenti all'essenza della giurisdizione o allo sconfinamento dai limiti esterni di essa, ma solo al modo in cui è stata esercitata» (tra le molte, Cass., Sez. U- , Sentenza n. 20529 del 03/08/2018). Tale arresto giurisprudenziale è del tutto consolidato ed è evidentemente estensibile alla giurisdizione in materia contabile della Corte dei conti. Pertanto, le considerazioni sviluppate dal giudice di appello nella sentenza impugnata in ordine agli effetti del giudicato di responsabilità emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e quindi sulla natura "erariale" del credito cautelando nel presente giudizio, quale accertata con tale giudicato, non possono essere oggetto di sindacato né in termini generali né rispetto al denunciato difetto di giurisdizione del giudice contabile. Peraltro la natura erariale del credito de quo risulta appunto definitivamente accertata con la citata pronuncia di condanna di [OSCURATO:PERSONA] e ne deriva necessariamente la sussistenza della giurisdizione contabile in ordine all'azione revocatoria in oggetto In termini generali, va infatti rilevato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, pacifica la legittimazione all'esercizio dell'azione revocatoria del PM contabile, è stato reiteratamente affermato che «L'azione revocatoria a tutela del credito da risarcimento del danno erariale, di cui all'art. 73 del d.lgs. n. 174 del 2016, può essere esercitata dal Pubblico Ministero contabile dinanzi alla Corte dei conti anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza di accertamento del credito suddetto, mostrandosi la diversa interpretazione - intesa a limitare, in tale evenienza, la sua legittimazione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria -contraria alla lettera e alla collocazione sistematica della norma (facente parte del Titolo II della Parte II, dedicato alle "Azioni a tutela del credito erariale"), nonché confliggente con la "ratio", alla stessa sottesa, di tutela delle ragioni del credito erariale, che risulterebbero palesemente frustrate dal riconoscimento della legittimazione concorrente per i soli crediti non accertati giudizialmente, e non anche per quelli che abbiano già ricevuto tale accertamento» (tra le molte, Cass., Sez. U- , Ordinanza n. 1881 del 20/01/2023) e che «In tema di tutela del credito da danno erariale, la spettanza al P.M. contabile dell'esercizio dell'azione revocatoria innanzi alla Corte di conti, ex art. 1, comma 174, della l. n. 266 del 2005, non esclude la sussistenza della legittimazione dell'amministrazione danneggiata, come per qualsiasi altro creditore, ad esperire l'omologa azione davanti al giudice ordinario, ancorchè sulla base della stessa situazione creditoria legittimante l'azione del P.M. contabile, ed i problemi di coordinamento nascenti da tale fenomeno di colegittimazione all'esercizio di quell'azione a due soggetti diversi e davanti a distinte giurisdizioni vanno esaminati e risolti, da ciascuna delle giurisdizioni eventualmente investite, nell'ambito dei poteri interni ad ognuna di esse, non riguardando una questione di individuazione della giurisdizione stessa» (v. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 14792 del 19/07/2016). Ne risulta quindi preclusa ogni valutazione circa la natura di società c.d. in housedella beneficiaria ([OSCURATO:PERSONA] spa) della condanna risarcitoria pronunciata nei confronti del donante, anche con riguardo alla posizione delle donatarie convenute in revocatoria. In conclusione il ricorso va rigettato. Nulla per le spese stante la natura di parte in senso solo formale del PG presso la Corte dei conti. PQM La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a tit