CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 46133/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Sassari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata; udito per l'indagato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Sassari, adito ai sensi dell'art.309 cod. proc. pen., riformava parzialmente il provvedimento genetico della misura cautelare emesso il 4 maggio 2001 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], riqualificando giuridicamente i fatti originariamente contestati, con due imputazioni provvisorie, a [OSCURATO:PERSONA], e disponendo nei riguardi del prevenuto la sostituzione della misura inizialmente applicata degli arresti domiciliari con quella interdittiva del divieto di esercitare attività di impresa e di ricoprire uffici delle persone giuridiche e di imprese. Rilevava il Collegio del riesame come gli elementi di conoscenza acquisiti consentissero di ritenere presenti i gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 353-bis e 61 n.7 cod. pen. (in esso assorbite le due ipotesi di accusa contenute nelle distinte imputazioni provvisorie dei capi a) e b), rispettivamente la prima formulata ai sensi degli artt. 56 e 353 cod. pen. e la seconda ai sensi dell'art. 353-bis cod. pen.). In particolare, il Tribunale reputava la sussistenza dei presupposti applicativi dell'art. 273 cod. proc. pen., per avere il predetto, già amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dichiarata fallita, e amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (in concorso con il figlio [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]; di [OSCURATO:PERSONA], direttore dell'ente pubblico CIPNES-[OSCURATO:PERSONA] Sardegna; e di [OSCURATO:PERSONA], libero professionista incaricato dal fondo York), mediante collusioni, compiuto una serie di atti finalizzati a turbare tanto il procedimento diretto a stabilire il contenuto del bando della vendita concorsuale che i curatori del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] avevano avviato per la liquidazione del complesso Geovillage e di tutti i beni mobili ed immobili costituenti il compendio di quella procedura fallimentare; quanto del procedimento amministrativo in seguito avviato dal CIPNES per la riacquisizione da parte del Consorzio di parte di quei beni e la successiva cessione a terzi. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dai suoi difensori, il quale ha dedotto due motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 353-bis cod. pen., per avere il Tribunale di Sassari erroneamente affermato la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato contestato con riferimento ai fatti addebitati nel capo d'imputazione provvisoria a), benché fosse risultato che le iniziative del Docche e dei suoi coindagati non erano finalizzate a stabilire il contenuto del bando per la vendita dei beni della massa attiva fallimentare, dunque a condizionare le modalità di scelta del potenziale aggiudicatario, bensì avevano avuto lo scopo di impedire l'emissione di quel bando: come si evince dal tenore di quella imputazione con la quale era stato addebitato al Docche di aver agito con l'intento di presentare, per il tramite del fondo York rappresentato dall'Occorsio, una proposta concordataria che avrebbe reso superflua quella procedura competitiva. 2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 353-bis cod. pen., e vizio di motivazione, per avere il Tribunale del riesame riconosciuto la sussistenza del reato in relazione ai fatti addebitati al capo b), nonostante le condotte addebitate riguardavano, nella sostanza, una turbativa del procedimento, avviato dal Consorzio CIPNES, finalizzato alla riacquisizione da parte di tale ente pubblico dei beni costituenti il compendio fallimentare e alla successiva riassegnazione degli stessi beni: procedimento che, nella sua prima fase acquisita, non aveva natura competitiva e che, nella seconda fase di riassegnazione, era disciplinata da un regolamento dello stesso Consorzio adottato nel lontano 2002. 3. Con memoria trasmessa via pec i difensori del Docche hanno formulato motivi aggiunti, riprendendo gli argomenti già sviluppati nel ricorso e sottolineando come l'autorità giudiziaria amministrativa abbia recentemente confermato la piena legittimità dell'esercizio del potere di riacquisizione dei beni da parte del Consorzio CIPNES, qualificandolo come potere espropriativo, in quanto diretto a tutelare interessi di natura pubblicistica superiori rispetto all'interesse alla par condicio creditorum nell'ambito della procedura del fallimento della società [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada accolto per le ragioni e nei limiti di seguito precisati. 2. I due motivi del ricorso, strettamente connessi tra loro e, dunque, esaminabili congiuntamente, sono fondati. Per poter compiutamente esaminare le censure formulate dalla difesa con l'atto di impugnazione oggi in esame, è necessario formulare alcune premesse in ordine alla ricostruzione fattuale degli eventi, così come proposta dai giudici di merito. Le vicende attengono alla gestione dei terreni che nel 2000 il CIPNES, consorzio di sviluppo industriale costituito ai sensi della legge n. 448 del 1998, aveva ceduto alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:SOCIETA]., di cui amministratore unico è stato l'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA]: società che aveva realizzato e gestito negli anni una struttura turistico-ricettiva e che nel 2016 era stata dichiarata fallita. Nell'ambito della procedura fallimentare il prevenuto era riuscito a conservare la materiale disponibilità dei beni aziendali oggetto della massa attiva del fallimento, ottenendone l'affidamento in gestione mediante la stipula di un contratto di ramo di azienda concluso dalla curatela con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., formalmente amministrata da [OSCURATO:PERSONA], figlio del suddetto indagato ([OSCURATO:PERSONA] di cui pure, nel 2020, era stato chiesto il fallimento): procedura fallimentare nella quale la curatela fallimentare aveva avviato l'iniziativa della liquidazione ovvero della vendita di quei beni aziendali che si sarebbe dovuta realizzare attraverso il 'meccanismo competitivo' disciplinato dagli artt. 105 e 107 I.fall.; procedimento che, tuttavia, non si era ancora concretizzato nella pubblicazione di un bando o di altro atto equipollente di avvio della gara, tant'è che il Tribunale del riesame ha escluso in radice la possibilità di configurare il reato di cui all'art. 353 cod. pen. E', inoltre, pacifico, per quanto pure ammesso dalla difesa del Docche, che quanto accaduto aveva avuto come 'filo conduttore' il reiterato tentativo di acquisire ovvero di continuare a gestire, anche per il formale tramite di terzi, i beni del fallimento. Secondo l'ipotesi accusatoria - che il Tribunale del riesame ha ritenuto fondata, 'accorpando' gli addebiti originariamente descritti in due distinti capi di imputazione provvisoria e qualificandoli ai sensi dell'art. 353-bis cod. pen. - la condotta delittuosa del Docche si sarebbe concretizzata nell'adozione di una serie di iniziative collusive "finalizzate ad impedire e condizionare l'emissione e il contenuto del bando per l'asta pubblica"; "a impedire e comunque ritardare" tale asta pubblica; "a consentire la cessione del compendio immobiliare della procedura fallimentare al minor prezzo possibile e comunque inferiore a quello reale o di mercato"; a "rallentare e frenare le procedure di bando" (così nell'originario capo a); iniziative collusive - concretizzatesi anche nelle intese dal Docche raggiunte con il coindagato Carta, direttore generale del Consorzio CIPNES - idonee, altresì, "a turbare il procedimento amministrativo volto alla riacquisizione e successiva vendita, mediante procedura competitiva", avviato dalla Consorzio CIPNES ai sensi dell'art. 63 della citata legge n. 443 del 1998 e concretizzatosi nell'adozione di un "invito a presentare manifestazioni di interesse per la riassegnazione del compendio immobiliare della procedura fallimentare [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.". Alla luce di tali dati informativi, qui delineati in maniera sintetica, va rilevato come la motivazione della ordinanza gravata si presenti gravemente lacunosa e, in parte, contraddittoria. Il Tribunale di Sassari ha sostenuto che gli accordi raggiunti dai vari coindagati avevano "avuto l'effetto evidente di impedire che gli organi del fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. procedessero ad indire la procedura di vendita competitiva del complesso Geovillage (...) imponendo l'arresto della procedura di vendita", senza però chiarire in che modo siffatte iniziative avessero integrato gli estremi di un reato a forma vincolata, qual è quello previsto dall'art. 353-bis cod. pen., che identifica l'elemento materiale non nell'impedimento della pubblicazione del bando o di un atto equipollente", bensì nel turbamento del "procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o dell'atto equipollente"; e soprattutto senza sviluppare coerentemente il percorso argomentativo, lasciando intendere che il principale scopo dei coindagati fosse stato, in realtà, quello di evitare apjla vendita competitiva, realizzando "un accordo... per l'acquisto da parte del [OSCURATO:PERSONA]... nell'ambito di un promovendo concordato fallimentare" (v. pagg. 10-12). I giudici di merito non sono riusciti neppure a illustrare in maniera logica le ragioni per le quali l'indagato potesse considerarsi raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato dell'art. 353-bis cod. pen., per avere con altri "promosso accordi collusivi per garantirsi "di essere nuovamente assegnatario delle aree riscattate dal Consorzio e così sottratte, seppure con una procedura formalmente legittima..., al compendio fallimentare". Tenendo a mente che l'oggetto del reato di pericolo in esame consiste nella condotta diretta ad interferire illecitamente sulla determinazione del contenuto del bando di gara o di un atto ad esso equipollente adottato o adottando dalla pubblica amministrazione nell'ambito di un procedimento amministrativo finalizzato alla scelta di un contraente - per il cui perfezionamento è necessario che sia posta concretamente in pericolo la correttezza della procedura di predisposizione del bando di gara, ma non anche che il contenuto di detto provvedimento venga effettivamente modificato in modo tale da condizionare la scelta del contraente (così, tra le tante, Sez. 6, n. 29267 del 05/04/2018, Baccari, Rv. 273449) - non è stato spiegato come i coindagati fossero riusciti, nei termini appena indicati, a "influenzare il procedimento di riacquisizione dal parte del CIPNES delle aree in argomento": conclusione formulata in termini assertivi, senza neppure considerare le obiezioni mosse dalla difesa circa la preesistenza, fin dal 2002, di un regolamento consortile contenente preordinati criteri di disciplina delle modalità di scelta del contraente. Si è finito, anzi, per confondere il procedimento avviato da tale Consorzio per la riassegnazione di quelle aree e le correlate condotte illecite di turbata libertà, con il diverso procedimento di vendita competitiva che formalmente non era4tato mai iniziato dalla curatela fallimentare: dal momento che il Tribunale, proprio con riferimento all'addebito formulato nel capo b) di imputazione provvisoria, è tornato ad affermare che "l'accordo collusivo (era stato) clandestinamente finalizzato ad orientare le scelte degli organi del fallimento ...(a produrre)... esclusivamente l'effetto di promuovere nuove perizie che (avevano) più che dimezzato il valore assegnato al compendio immobiliare (...) con evidente danno alla procedura fallimentare e ai creditori" (v. pagg. 12-13). 3. Si impone, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Sassari che nel nuovo esame colmerà le indicate incongruenze motivazionali. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Sassari