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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 26051/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 31165/2019 R.G.., proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona della liquidatrice [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 104, presso lo Studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di proc:ura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona della procuratrice speciale, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliata in Roma, Via degli Scipioni n. 157, presso lo Studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] de Crescenzo, che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al controricorso; - con troricorrente - 2£22, 1 J(D2 [OSCURATO:PERSONA] est.

P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 31165/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani per la cassazione della sentenza n. 2115/2020 della CORTE Di APPELLO di MILANO, depositata il 19 agosto 2020, notificata il 1°ottobre 2020; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27 maggio 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, la [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la declaratoria di nullità del contratto di leasing immobiliare con essa stipulato in data 26 ottobre 2006, in quanto recante clausole afferenti ad interessi usurari, e, per l'effetto, la condanna della concedente alla restituzione dei canoni e al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. [OSCURATO:PERSONA] non solo si costituì in questo giudizio, resistendo alla domanda, ma introdusse altresì un autonomo giudizio, nel quale domandò la condanna di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla restituzione dell'immobile, giusta inadempimento della convenuta all'obbligazione di pagamento dei canoni e avvalimento, da parte sua, della clausola risolutiva espressa prevista nelle condizioni generali del contratto di leasing.

Riunite le cause, il Tribunale rigettò le domande di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e accolse quelle di [OSCURATO:PERSONA], poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarando risolto il contratto e condannando [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione alla restituzione dell'immobile e alle spese di lite.

Interposto appello da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, la Corte di appello di Milano lo ha rigettato, confermando la sentenza di primo grado, previo accertamento peritale contabile sulla natura degli interessi pattuiti in relazione ai canoni del leasing.[OSCURATO:PERSONA] est.

P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 31165/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] territoriale, per quel che ancora interessa, ha deciso sulla base dei seguenti rilievi: - risultava allegato dall'appellata e non era neppure contestato dall'appellante che, nel mese di maggio 2014, allorché la concedente aveva azionato la clausola risolutiva espressa, l'utilizzatrice era debitrice per oltre 260.000 Euro per canoni scaduti: pertanto era incontestabile la sussistenza dell'inadempimento di quest'ultima, rilevante ex art.1456 c.c., con conseguente legittimazione della prima ad ottenere la risoluzione del contratto e la restituzione dell'immobile. - in esito alla CTU contabile, era stato accertato che il tasso degli interessi corrispettivi (TEG) era pari al 6,14% e dunque non superava la soglia usuraria dell'8,97%; questa soglia era invece superata dal tasso degli interessi moratori, che era pari al 9,22 °/0.

Tuttavia, per un verso, il CTU aveva accertato che non sussistevano «in atti evidenze di versamenti di interessi moratori»; per altro verso, al fine di individuare il superamento della soglia usuraria degli interessi di mora, occorreva sommare al tasso soglia degli interessi corrispettivi il valore medio degli interessi di mora, maggiorato della misura prevista dall'art.2, quarto comma, della legge n. 108 del 1996, calcolato dalla Banca d'Italia in 2,1 punti percentuali, sicché il 1:asso moratorio convenzionale non poteva dirsi usurario nella fattispecie.

Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione sulla base di quattro motivi.

Ha risposto con controricorso il [OSCURATO:SOCIETA]..

Fissata la pubblica udienza, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza [OSCURATO:PERSONA] ani est.

P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 31165/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.

Il pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo viene denunciata violazione dell'art.644 c.p. e dell'art.1815, secondo comma, c.c. in relazione all'art.360 n.3 c.p.c.

La sentenza di appello è censurata nella parte in cui, discostandosi dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ha escluso il carattere usurario del tasso di mora (risultato pari al 9,22%, e dunque superiore al tasso soglia degli interessi corrispettivi, pari all'8,97%) sul presupposto che a tale ultimo tasso soglia occorresse sommare il valore medio degli interessi di mora, individuato dalla Banca d'Italia nella misura di 2,1 punti percentuali, ai sensi dell'art. 2, quarto comma, della legge n. 108 del 1996.

Secondo la ricorrente, tale assunto - il quale si sarebbe tradotto in una operazione diretta a determinare il tasso usurario di mora su una soglia più alta del tasso corrispettivo - sarebbe il frutto di un errore di diritto, in quanto contrastante: a) con la lettera della legge (art. 1815, secondo comma, c.c.; art. 644, comma 4, c.p.; art.2, comma 4, della legge n. 108 del 1996; art.1, comma 1, del decreto- legge n. 394 del 2000, convertito dalla legge n. 24 del 2001), la quale non distinguerebbe tra le diverse tipologie di interessi in funzione di differenziarne la soglia al superamento della quale si configura il carattere usurario degli stessi; b) con i lavori preparatori [OSCURATO:PERSONA] est.

P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 31165/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani della legge 28 febbraio 2001, n. 24, contenenti l'affermazione secondo la quale si intende considerare l'usurarietà di ogni interesse, sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio; c) con la funzione di ambedue le categorie di interessi, costituenti in entrambi i casi la remunerazione di un capitale di cui il creditore non ha goduto, volontariamente o involontariamente; d) con la ratio delle norme, in quanto la finalità di tutelare le vittime dell'usura perseguita dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 e il superiore interesse pubblico all'ordinato e corretto svolgimento delle attività economiche sarebbero vanificati se si escludessero dall'ambito di applicazione delle stesse gli interessi moratori; senza tener conto della circostanza che, in tal caso, per il creditore sarebbe persino più conveniente versare in una situazione di inadempimento.

In senso contrario, invece, non rileverebbe né il disposto dell'art.1284, comma quarto, c.c. (attesa la funzione sanzionatorio- deflattiva del maggior tasso degli interessi legali ivi previsto, con decorrenza dal momento della proposizione della domanda giudiziale, per l'ipotesi che le parti non ne abbiano determinato la misura) né la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione non includano gli interessi moratori nella definizione del [OSCURATO:PERSONA] (T.E.G.

M).

1.1. Il motivo è infondato. 1.1.a.

La questione se la disciplina prevista dall'ordinamento con riguardo agli interessi usurari (artt. 1815 c.c., 644 c.p., 2 legge n.108/1996, 1 decreto-legge n. 394/2000, convertito dalla legge n. 24 del 2001, e relativi decreti ministeriali) sia applica bile o meno agli interessi moratori è stata affrontata e risolta in senso positivo dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno ritenuto che il concetto [OSCURATO:PERSONA] est.

P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 31165/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possano dirsi estranei all'interesse moratorio, affinché il debitore abbia più compiuta tutela.

Sulla base di questa premessa, le Sezioni Unite hanno quindi statuito che la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, senza che assuma rilievo, in senso contrario, la mancata indicazione, nell'ambito del [OSCURATO:PERSONA] (T.E.G.M.), degli int:eressi di mora mediamente applicati (Cass. Sez.

U 18/09/2020, n.19597, Rv. 658833 - 01). 1.1.b.

La ritenuta estensione dell'operatività della disciplina antiusura anche in relazione agli interessi moratori, fondata sull'esigenza di una più piena tutela del debitore, non deve far dimenticare, peraltro, la specificità funzionale degli stessi, aventi natura (non corrispettiva ma) di penale per l'inadempimento (cfr., da ultimo, Cass. 05/05/2022, n. 14214), per modo che, ai fini della determinazione del tasso-soglia, mentre per gli interessi corrispettivi occorre fare riferimento alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996, per gli interessi moratori, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, occorre comparare il tasso effettivo globale (T.E.G.), aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio (T.E.G.M.) del periodo di riferimento (Cass. 04/11/2021, n. 31615).

In altre parole, la mancata indicazione, nell'ambito del [OSCURATO:PERSONA] (T.E.G.M.), degli interessi di mora mediamente applicati non preclude l'applicazione dei decreti [OSCURATO:PERSONA] an est.

P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 31165/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, in quanto fuori mercato.

Ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.E.G.M., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato.

Invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media dei moratori, la comparazione andrà effettuata tra il [OSCURATO:PERSONA] (T.E.G.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e i T.E.G.M., così come rilevato nei suddetti decreti (Cass. Sez.

U 18/09/2020, n.19597, cit.). 1.1.c.

In applicazione degli illustrati principi, per i contratti conclusi dal 10 aprile 2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003) al 30 giugno 2011 (tra i quali rientra il contratto di leasing stipulato tra le parti dell'odierno ricorso, concluso il 26 ottobre 2006), il tasso-soglia di mora si determina sommando al [OSCURATO:PERSONA] (T.E.G.M.) il valore del 2,1% (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM .), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, legge n. 108/1996, pro tempore vigente, secondo la seguente formula: (T.E.G.M. + 2,1) x 1,5. [OSCURATO:PERSONA] est.

P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 31165/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ne deve desumere la correttezza in iure della statuizione contenuta nella sentenza impugnata, la quale ha ritenuto, appunto, che, al fine di individuare il superamento della soglia usuraria degli interessi moratori, occorresse sommare al tasso-soglia degli interessi corrispettivi il valore medio degli interessi di mora, maggiorato della misura prevista dall'art.2, quarto comma, della legge n. 108 del 1996, calcolato dalla Banca d'Italia in 2,1 punti percentuali, con conseguente esclusione, nella fattispecie, del carattere usurario del tasso moratorio convenzionale (risultato pari al 9,22%), sebbene superiore al tasso-soglia degli interessi corrispettivi (pari all'8,97%).

Il motivo di ricorso in esame va, pertanto, rigettato.

2. Con il secondo motivo viene denunciata violazione dell'art.644 c.p. in relazione all'art.360 n.5 c.p.c. (omesso esame di fatto decisivo in relazione al carattere usurario dell'operazione di finanziamento).

Sul presupposto che per determinare il tasso di interesse usurario si dovrebbero considerare le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito, e, in genere, tutti i costi (anche solo promessi) previsti a carico del mutuatario (arg. ex art. 644, comma 1, c.p.), la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere contraddittoriamente escluso il carattere usurario del tasso corrispettivo e del tasso di mora, non ostante il CTU nominato avesse omesso, in violazione del quesito sottopostogli, di considerare, nell'ambito della sua indagine, tutti i costi da essa sostenuti in relazione al leasing immobiliare concluso con la [OSCURATO:PERSONA].

Richiama, in proposito, i quesiti posti al consulente tecnico d'ufficio dalla Corte territoriale, i termini e le condizioni del contratto di leasing, le conclusioni contenute nell'elaborato peritale e le critiche [OSCURATO:PERSONA] est.

P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G. 31165/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani formulate dal consulente tecnico di parte; evidenzia che tali critiche erano state da essa riprese e sviluppate nella seconda memoria conclusionale; lamenta che le risultanze della CTU siano «transitate pedissequamente» nella sentenza di appello senza tener conto delle pattuizioni contrattuali dell'operazione di finanziamento.

Censura, inoltre, la decisione impugnata per aver proceduto alla determinazione del tasso usurario, senza tenere corto della penale contrattualmente prevista per mancata o tardiva riconsegna del bene oggetto del leasing, la quale, sebbene non riscossa, avrebbe comunque dovuto essere tenuta presente, quale costo da includere nella determinazione del TAEG, in funzione dell'accertamento del carattere usurario dell'operazione di finanziamento.

2.1. Il motivo è inammissibile. 2.1.a.

L'art. 360 n. 5 c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, ha introdotto un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui ambito non è di per sé inquadrabile la consulenza tecnica d'ufficio; pertanto non è la critica, in sé e per sé, alla consulenza tecnica recepita dal giudice che rileva ai fini della deduzione del novellato mezzo di ricorso per vizio motivazionale (integrando essa l'enunciazione di mere argomentazioni difensive), ma il fatto storico, oggettivo e decisivo, che sia stato oggetto di discussione e sia stato fatto valere dalla parte interessata attraverso le critiche rivolte all'elaborato del perito (da ultimo, Cass. 16/03/2022, n. 8584; in precedenza, Cass. 24/06/2020, n. 12387; Cass. 26/07/2017, n. 18391).[OSCURATO:PERSONA] est.

P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] NI.

R.G. 31165/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] caso di specie, le osservazioni critiche rivolte dalla parte all'elaborato peritale d'ufficio sono state respinte dalla Corte di merito, la quale, dopo aver dato atto della «adeguata» replica del CTU ai rilievi critici dei consulenti di parte, lungi dal consentire un "transito pedissequo" delle risultanze dell'indagine peritale nella decisione, ha debitamente motivato la propria adesione, tra l'altro correttamente integrando le conclusioni tecniche tratte dal consulente con rilievi in iure rivelatisi - come si è sopra veduto - puntualmente corretti (v. pp. 9-10 della sentenza impugnata). 2.1.b.

Manifestamente, infondata - oltre che inammissibile per le ragioni appena esposte - si palesa, poi, la specifica doglianza circa la mancata considerazione del costo connesso con la penale contrattualmente prevista per il caso di tardiva riconsegna, la quale costituiva oggetto di una clausola contrattuale la cui operatività deve reputarsi correlata alla scadenza naturale del contratto, nella fattispecie invece risoltosi anticipatamente in ragione dell'accertato inadempimento dell'utilizzatrice.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'art.132 n. 4 c.p.c. in relazione all'art.360 n. 4 c.p.c.

La ricorrente prosegue nella critica al meccanismo di calcolo adoperato dal CTU - ed asseritamente transitato in modo acritico nella decisione della Corte territoriale - la cui indagine sarebbe stata condotta, non sulla base delle condizioni contrattuali stabilite dalle parti, ma in relazione all'evolversi delle circostanze del caso concreto.

Deduce che il procedimento di verifica dell'usurarietà dei tassi di interesse avrebbe dovuto essere svolto sulla base di elementi oggettivi valutabili ex ante alla stregua delle condizioni contrattuali (aliquote e costi collegati all'operazione bancaria) e non sulla base lo [OSCURATO:PERSONA] est.

P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 31165/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani dell'accertamento ex post delle specifiche vicende della fattispecie concreta (connesse al regolare pagamento delle rate o alla morosità dell'utilizzatrice).

3.1. Anche questo motivo è inammissibile, dovendosi ribadire quanto si è rilevato in ordine alle doglianze già formulate con il motivo precedente.

Stante la peculiarità del vizio denunciato, giova poi ricordare che, per effetto della surricordata riformulazione dell'art.360 n.5 c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione è stato ridotto al "minimo costituzionale", sicché è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, la quale si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione. (Cass. Sez.

U 07/04/2014, nn. 8053 e 8054).

Nel caso di specie, La Corte territoriale, aderendo alle conclusioni del CTU, ha evidenziato che l'ausiliare aveva «adeguatamente replicato ai rilievi critici dei consulenti delle parti» (p.9), sicché non era tenuta, a sua volta, a soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restavano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che tale implicita reiezione potesse configurare vizio di motivazione - specie nei rigorosi limiti in cui esso è oggi sindacabile - in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. 02/02/2015, n. 1815).[OSCURATO:PERSONA] est.

P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G. 31165/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani È pertanto evidente l'inammissibilità della doglianza formulata con il motivo in esame, il quale, prendendo le mosse dalla presunta erroneità del procedimento di calcolo seguito dal consulente tecnico d'ufficio, denuncia la nullità della sentenza per difetto di motivazione collegato alla ricezione (asseritamente acritica) delle risultanze della disposta indagine peritale, senza neppure dedurre se, nella fattispecie, il vizio riscontrato sia riconducibile alla "assoluta mancanza", all' "apparenza" o alla "irriducibile contraddittorietà" della motivazione medesima.

4. Con il quarto motivo, prospettando violazione dell'art.644 c.p. in relazione all'art.360 n.5 c.p.c., viene denunciato l'omesso esame di fatto decisivo con riferimento specifico all'omessa valutazione, nel procedimento di calcolo dei tassi di interesse, del costo relativo alla penale per il tardivo rilascio dell'immobile.

Sul presupposto che nella fattispecie la banca concedente avrebbe potuto pretendere dall'utilizzatrice il pagamento di tale penale in ragione del lasso di tempo intercorso tra la risoluzione del contratto (19 maggio 2014) e la restituzione coattiva del bene (5 marzo 2019), la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere omesso di tenere conto del costo relativo nel computo del TAEG, non rilevando, a suo avviso, in senso contrario, la circostanza che il predetto pagamento non fosse stato in concreto preteso.

4.1. Il motivo è inammissibile, alla luce di quanto si è sopra evidenziato in ordine alla circostanza che non assume rilievo, ai fini della deduzione del vizio di omesso esame di fatto decisivo e controverso, la critica, in sé e per sé, alla consulenza tecnica recepita dal giudice (integrante mere argomentazioni difensive), quanto piuttosto il fatto storico, oggettivo e decisivo, che sia stato oggetto di [OSCURATO:PERSONA] est.

P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 31165/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani discussione e sia stato fatto valere dalla parte interessata attraverso le critiche rivolte all'elaborato del perito (critiche che, nella fattispecie, dopo essere state formulate, sono state motivatamente disattese).

Inoltre, giova ribadire anche il rilievo di manifesta infondatezza della doglianza, avuto riguardo alla circostanza che la previsione contrattuale volta a stabilire una penale per la ritardata consegna del bene oggetto del contratto alla scadenza di esso, trova la propria causa nel ritardo connesso al puntuale adempimento degli obblighi restitutori alla cessazione naturale degli effetti del contratto stesso, nel caso di specie risoltosi, invece, per il sopravvenuto difetto funzionale della causa medesima, avuto riguardo all'accertato inadempimento dell'utilizzatrice.

5. In definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione in deve essere rigettato.

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.300,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.[OSCURATO:PERSONA] est.

P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 31165/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 31165/2019 R.G.., proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona della liquidatrice [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 104, presso lo Studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di proc:ura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona della procuratrice speciale, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliata in Roma, Via degli Scipioni n. 157, presso lo Studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] de Crescenzo, che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al controricorso; - con troricorrente - 2£22, 1 J(D2 [OSCURATO:PERSONA] est. P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 31165/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani per la cassazione della sentenza n. 2115/2020 della CORTE Di APPELLO di MILANO, depositata il 19 agosto 2020, notificata il 1°ottobre 2020; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27 maggio 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, la [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la declaratoria di nullità del contratto di leasing immobiliare con essa stipulato in data 26 ottobre 2006, in quanto recante clausole afferenti ad interessi usurari, e, per l'effetto, la condanna della concedente alla restituzione dei canoni e al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. [OSCURATO:PERSONA] non solo si costituì in questo giudizio, resistendo alla domanda, ma introdusse altresì un autonomo giudizio, nel quale domandò la condanna di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla restituzione dell'immobile, giusta inadempimento della convenuta all'obbligazione di pagamento dei canoni e avvalimento, da parte sua, della clausola risolutiva espressa prevista nelle condizioni generali del contratto di leasing. Riunite le cause, il Tribunale rigettò le domande di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e accolse quelle di [OSCURATO:PERSONA], poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarando risolto il contratto e condannando [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione alla restituzione dell'immobile e alle spese di lite. Interposto appello da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, la Corte di appello di Milano lo ha rigettato, confermando la sentenza di primo grado, previo accertamento peritale contabile sulla natura degli interessi pattuiti in relazione ai canoni del leasing.[OSCURATO:PERSONA] est. P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 31165/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] territoriale, per quel che ancora interessa, ha deciso sulla base dei seguenti rilievi: - risultava allegato dall'appellata e non era neppure contestato dall'appellante che, nel mese di maggio 2014, allorché la concedente aveva azionato la clausola risolutiva espressa, l'utilizzatrice era debitrice per oltre 260.000 Euro per canoni scaduti: pertanto era incontestabile la sussistenza dell'inadempimento di quest'ultima, rilevante ex art.1456 c.c., con conseguente legittimazione della prima ad ottenere la risoluzione del contratto e la restituzione dell'immobile. - in esito alla CTU contabile, era stato accertato che il tasso degli interessi corrispettivi (TEG) era pari al 6,14% e dunque non superava la soglia usuraria dell'8,97%; questa soglia era invece superata dal tasso degli interessi moratori, che era pari al 9,22 °/0. Tuttavia, per un verso, il CTU aveva accertato che non sussistevano «in atti evidenze di versamenti di interessi moratori»; per altro verso, al fine di individuare il superamento della soglia usuraria degli interessi di mora, occorreva sommare al tasso soglia degli interessi corrispettivi il valore medio degli interessi di mora, maggiorato della misura prevista dall'art.2, quarto comma, della legge n. 108 del 1996, calcolato dalla Banca d'Italia in 2,1 punti percentuali, sicché il 1:asso moratorio convenzionale non poteva dirsi usurario nella fattispecie. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione sulla base di quattro motivi. Ha risposto con controricorso il [OSCURATO:SOCIETA].. Fissata la pubblica udienza, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza [OSCURATO:PERSONA] ani est. P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 31165/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. Il pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo viene denunciata violazione dell'art.644 c.p. e dell'art.1815, secondo comma, c.c. in relazione all'art.360 n.3 c.p.c. La sentenza di appello è censurata nella parte in cui, discostandosi dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ha escluso il carattere usurario del tasso di mora (risultato pari al 9,22%, e dunque superiore al tasso soglia degli interessi corrispettivi, pari all'8,97%) sul presupposto che a tale ultimo tasso soglia occorresse sommare il valore medio degli interessi di mora, individuato dalla Banca d'Italia nella misura di 2,1 punti percentuali, ai sensi dell'art. 2, quarto comma, della legge n. 108 del 1996. Secondo la ricorrente, tale assunto - il quale si sarebbe tradotto in una operazione diretta a determinare il tasso usurario di mora su una soglia più alta del tasso corrispettivo - sarebbe il frutto di un errore di diritto, in quanto contrastante: a) con la lettera della legge (art. 1815, secondo comma, c.c.; art. 644, comma 4, c.p.; art.2, comma 4, della legge n. 108 del 1996; art.1, comma 1, del decreto- legge n. 394 del 2000, convertito dalla legge n. 24 del 2001), la quale non distinguerebbe tra le diverse tipologie di interessi in funzione di differenziarne la soglia al superamento della quale si configura il carattere usurario degli stessi; b) con i lavori preparatori [OSCURATO:PERSONA] est. P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 31165/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani della legge 28 febbraio 2001, n. 24, contenenti l'affermazione secondo la quale si intende considerare l'usurarietà di ogni interesse, sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio; c) con la funzione di ambedue le categorie di interessi, costituenti in entrambi i casi la remunerazione di un capitale di cui il creditore non ha goduto, volontariamente o involontariamente; d) con la ratio delle norme, in quanto la finalità di tutelare le vittime dell'usura perseguita dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 e il superiore interesse pubblico all'ordinato e corretto svolgimento delle attività economiche sarebbero vanificati se si escludessero dall'ambito di applicazione delle stesse gli interessi moratori; senza tener conto della circostanza che, in tal caso, per il creditore sarebbe persino più conveniente versare in una situazione di inadempimento. In senso contrario, invece, non rileverebbe né il disposto dell'art.1284, comma quarto, c.c. (attesa la funzione sanzionatorio- deflattiva del maggior tasso degli interessi legali ivi previsto, con decorrenza dal momento della proposizione della domanda giudiziale, per l'ipotesi che le parti non ne abbiano determinato la misura) né la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione non includano gli interessi moratori nella definizione del [OSCURATO:PERSONA] (T.E.G. M). 1.1. Il motivo è infondato. 1.1.a. La questione se la disciplina prevista dall'ordinamento con riguardo agli interessi usurari (artt. 1815 c.c., 644 c.p., 2 legge n.108/1996, 1 decreto-legge n. 394/2000, convertito dalla legge n. 24 del 2001, e relativi decreti ministeriali) sia applica bile o meno agli interessi moratori è stata affrontata e risolta in senso positivo dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno ritenuto che il concetto [OSCURATO:PERSONA] est. P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 31165/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possano dirsi estranei all'interesse moratorio, affinché il debitore abbia più compiuta tutela. Sulla base di questa premessa, le Sezioni Unite hanno quindi statuito che la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, senza che assuma rilievo, in senso contrario, la mancata indicazione, nell'ambito del [OSCURATO:PERSONA] (T.E.G.M.), degli int:eressi di mora mediamente applicati (Cass. Sez. U 18/09/2020, n.19597, Rv. 658833 - 01). 1.1.b. La ritenuta estensione dell'operatività della disciplina antiusura anche in relazione agli interessi moratori, fondata sull'esigenza di una più piena tutela del debitore, non deve far dimenticare, peraltro, la specificità funzionale degli stessi, aventi natura (non corrispettiva ma) di penale per l'inadempimento (cfr., da ultimo, Cass. 05/05/2022, n. 14214), per modo che, ai fini della determinazione del tasso-soglia, mentre per gli interessi corrispettivi occorre fare riferimento alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996, per gli interessi moratori, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, occorre comparare il tasso effettivo globale (T.E.G.), aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio (T.E.G.M.) del periodo di riferimento (Cass. 04/11/2021, n. 31615). In altre parole, la mancata indicazione, nell'ambito del [OSCURATO:PERSONA] (T.E.G.M.), degli interessi di mora mediamente applicati non preclude l'applicazione dei decreti [OSCURATO:PERSONA] an est. P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 31165/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, in quanto fuori mercato. Ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.E.G.M., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato. Invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media dei moratori, la comparazione andrà effettuata tra il [OSCURATO:PERSONA] (T.E.G.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e i T.E.G.M., così come rilevato nei suddetti decreti (Cass. Sez. U 18/09/2020, n.19597, cit.). 1.1.c. In applicazione degli illustrati principi, per i contratti conclusi dal 10 aprile 2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003) al 30 giugno 2011 (tra i quali rientra il contratto di leasing stipulato tra le parti dell'odierno ricorso, concluso il 26 ottobre 2006), il tasso-soglia di mora si determina sommando al [OSCURATO:PERSONA] (T.E.G.M.) il valore del 2,1% (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM .), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, legge n. 108/1996, pro tempore vigente, secondo la seguente formula: (T.E.G.M. + 2,1) x 1,5. [OSCURATO:PERSONA] est. P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 31165/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ne deve desumere la correttezza in iure della statuizione contenuta nella sentenza impugnata, la quale ha ritenuto, appunto, che, al fine di individuare il superamento della soglia usuraria degli interessi moratori, occorresse sommare al tasso-soglia degli interessi corrispettivi il valore medio degli interessi di mora, maggiorato della misura prevista dall'art.2, quarto comma, della legge n. 108 del 1996, calcolato dalla Banca d'Italia in 2,1 punti percentuali, con conseguente esclusione, nella fattispecie, del carattere usurario del tasso moratorio convenzionale (risultato pari al 9,22%), sebbene superiore al tasso-soglia degli interessi corrispettivi (pari all'8,97%). Il motivo di ricorso in esame va, pertanto, rigettato. 2. Con il secondo motivo viene denunciata violazione dell'art.644 c.p. in relazione all'art.360 n.5 c.p.c. (omesso esame di fatto decisivo in relazione al carattere usurario dell'operazione di finanziamento). Sul presupposto che per determinare il tasso di interesse usurario si dovrebbero considerare le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito, e, in genere, tutti i costi (anche solo promessi) previsti a carico del mutuatario (arg. ex art. 644, comma 1, c.p.), la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere contraddittoriamente escluso il carattere usurario del tasso corrispettivo e del tasso di mora, non ostante il CTU nominato avesse omesso, in violazione del quesito sottopostogli, di considerare, nell'ambito della sua indagine, tutti i costi da essa sostenuti in relazione al leasing immobiliare concluso con la [OSCURATO:PERSONA]. Richiama, in proposito, i quesiti posti al consulente tecnico d'ufficio dalla Corte territoriale, i termini e le condizioni del contratto di leasing, le conclusioni contenute nell'elaborato peritale e le critiche [OSCURATO:PERSONA] est. P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G. 31165/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani formulate dal consulente tecnico di parte; evidenzia che tali critiche erano state da essa riprese e sviluppate nella seconda memoria conclusionale; lamenta che le risultanze della CTU siano «transitate pedissequamente» nella sentenza di appello senza tener conto delle pattuizioni contrattuali dell'operazione di finanziamento. Censura, inoltre, la decisione impugnata per aver proceduto alla determinazione del tasso usurario, senza tenere corto della penale contrattualmente prevista per mancata o tardiva riconsegna del bene oggetto del leasing, la quale, sebbene non riscossa, avrebbe comunque dovuto essere tenuta presente, quale costo da includere nella determinazione del TAEG, in funzione dell'accertamento del carattere usurario dell'operazione di finanziamento. 2.1. Il motivo è inammissibile. 2.1.a. L'art. 360 n. 5 c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, ha introdotto un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui ambito non è di per sé inquadrabile la consulenza tecnica d'ufficio; pertanto non è la critica, in sé e per sé, alla consulenza tecnica recepita dal giudice che rileva ai fini della deduzione del novellato mezzo di ricorso per vizio motivazionale (integrando essa l'enunciazione di mere argomentazioni difensive), ma il fatto storico, oggettivo e decisivo, che sia stato oggetto di discussione e sia stato fatto valere dalla parte interessata attraverso le critiche rivolte all'elaborato del perito (da ultimo, Cass. 16/03/2022, n. 8584; in precedenza, Cass. 24/06/2020, n. 12387; Cass. 26/07/2017, n. 18391).[OSCURATO:PERSONA] est. P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] NI. R.G. 31165/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] caso di specie, le osservazioni critiche rivolte dalla parte all'elaborato peritale d'ufficio sono state respinte dalla Corte di merito, la quale, dopo aver dato atto della «adeguata» replica del CTU ai rilievi critici dei consulenti di parte, lungi dal consentire un "transito pedissequo" delle risultanze dell'indagine peritale nella decisione, ha debitamente motivato la propria adesione, tra l'altro correttamente integrando le conclusioni tecniche tratte dal consulente con rilievi in iure rivelatisi - come si è sopra veduto - puntualmente corretti (v. pp. 9-10 della sentenza impugnata). 2.1.b. Manifestamente, infondata - oltre che inammissibile per le ragioni appena esposte - si palesa, poi, la specifica doglianza circa la mancata considerazione del costo connesso con la penale contrattualmente prevista per il caso di tardiva riconsegna, la quale costituiva oggetto di una clausola contrattuale la cui operatività deve reputarsi correlata alla scadenza naturale del contratto, nella fattispecie invece risoltosi anticipatamente in ragione dell'accertato inadempimento dell'utilizzatrice. 3. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'art.132 n. 4 c.p.c. in relazione all'art.360 n. 4 c.p.c. La ricorrente prosegue nella critica al meccanismo di calcolo adoperato dal CTU - ed asseritamente transitato in modo acritico nella decisione della Corte territoriale - la cui indagine sarebbe stata condotta, non sulla base delle condizioni contrattuali stabilite dalle parti, ma in relazione all'evolversi delle circostanze del caso concreto. Deduce che il procedimento di verifica dell'usurarietà dei tassi di interesse avrebbe dovuto essere svolto sulla base di elementi oggettivi valutabili ex ante alla stregua delle condizioni contrattuali (aliquote e costi collegati all'operazione bancaria) e non sulla base lo [OSCURATO:PERSONA] est. P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 31165/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani dell'accertamento ex post delle specifiche vicende della fattispecie concreta (connesse al regolare pagamento delle rate o alla morosità dell'utilizzatrice). 3.1. Anche questo motivo è inammissibile, dovendosi ribadire quanto si è rilevato in ordine alle doglianze già formulate con il motivo precedente. Stante la peculiarità del vizio denunciato, giova poi ricordare che, per effetto della surricordata riformulazione dell'art.360 n.5 c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione è stato ridotto al "minimo costituzionale", sicché è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, la quale si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione. (Cass. Sez. U 07/04/2014, nn. 8053 e 8054). Nel caso di specie, La Corte territoriale, aderendo alle conclusioni del CTU, ha evidenziato che l'ausiliare aveva «adeguatamente replicato ai rilievi critici dei consulenti delle parti» (p.9), sicché non era tenuta, a sua volta, a soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restavano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che tale implicita reiezione potesse configurare vizio di motivazione - specie nei rigorosi limiti in cui esso è oggi sindacabile - in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. 02/02/2015, n. 1815).[OSCURATO:PERSONA] est. P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G. 31165/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani È pertanto evidente l'inammissibilità della doglianza formulata con il motivo in esame, il quale, prendendo le mosse dalla presunta erroneità del procedimento di calcolo seguito dal consulente tecnico d'ufficio, denuncia la nullità della sentenza per difetto di motivazione collegato alla ricezione (asseritamente acritica) delle risultanze della disposta indagine peritale, senza neppure dedurre se, nella fattispecie, il vizio riscontrato sia riconducibile alla "assoluta mancanza", all' "apparenza" o alla "irriducibile contraddittorietà" della motivazione medesima. 4. Con il quarto motivo, prospettando violazione dell'art.644 c.p. in relazione all'art.360 n.5 c.p.c., viene denunciato l'omesso esame di fatto decisivo con riferimento specifico all'omessa valutazione, nel procedimento di calcolo dei tassi di interesse, del costo relativo alla penale per il tardivo rilascio dell'immobile. Sul presupposto che nella fattispecie la banca concedente avrebbe potuto pretendere dall'utilizzatrice il pagamento di tale penale in ragione del lasso di tempo intercorso tra la risoluzione del contratto (19 maggio 2014) e la restituzione coattiva del bene (5 marzo 2019), la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere omesso di tenere conto del costo relativo nel computo del TAEG, non rilevando, a suo avviso, in senso contrario, la circostanza che il predetto pagamento non fosse stato in concreto preteso. 4.1. Il motivo è inammissibile, alla luce di quanto si è sopra evidenziato in ordine alla circostanza che non assume rilievo, ai fini della deduzione del vizio di omesso esame di fatto decisivo e controverso, la critica, in sé e per sé, alla consulenza tecnica recepita dal giudice (integrante mere argomentazioni difensive), quanto piuttosto il fatto storico, oggettivo e decisivo, che sia stato oggetto di [OSCURATO:PERSONA] est. P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 31165/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani discussione e sia stato fatto valere dalla parte interessata attraverso le critiche rivolte all'elaborato del perito (critiche che, nella fattispecie, dopo essere state formulate, sono state motivatamente disattese). Inoltre, giova ribadire anche il rilievo di manifesta infondatezza della doglianza, avuto riguardo alla circostanza che la previsione contrattuale volta a stabilire una penale per la ritardata consegna del bene oggetto del contratto alla scadenza di esso, trova la propria causa nel ritardo connesso al puntuale adempimento degli obblighi restitutori alla cessazione naturale degli effetti del contratto stesso, nel caso di specie risoltosi, invece, per il sopravvenuto difetto funzionale della causa medesima, avuto riguardo all'accertato inadempimento dell'utilizzatrice. 5. In definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione in deve essere rigettato. 6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.300,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.[OSCURATO:PERSONA] est. P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 31165/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 1
Sentenza Cassazione n. 26051/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris