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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2023

Cassazione n. 44752/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] - imputato del reato di cui all'art. 6-bis comma 1, legge 401 del 1989 - ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta attendibilità dell'individuazione fotografica e alla conseguente affermazione di penale responsabilità dell'imputato; ritenuto che tali doglianze, che possono essere trattate congiuntamente, siano inammissibili perché si risolvono in una censura del merito delle valutazioni diffusamente espresse dalla Corte territoriale in stretta aderenza alle risultanze acquisite, e in una prospettazione - parimenti non consentita - di una lettura alternativa delle risultanze medesime.

D'altra parte, la Corte d'Appello ha fondato l'affermazione di responsabilità sulla certa identificazione del Vigoni, effettuata da un operante che per ragioni di servizio si occupava proprio della tifoseria, sulla base delle immagini riprese all'ingresso dello stadio e al momento del lancio: sul punto, la Corte territoriale ha confermato che le immagini - pur di qualità non eccelsa - consentivano di rilevare "chiaramente" la coincidenza tra l'autore del lancio e il soggetto ritratto all'ingresso, con immagini più nitide.

A tali conclusioni, tra l'altro, il Collegio anconetano è pervenuto in base ad una pluralità di elementi (corporatura, altezza, abbigliamento, nonché una "del tutto peculiare forma di barba e baffi") che non sono stati in alcun modo confutati; altrettanto immune da censure deducibili in questa sede risulta la motivazione in ordine alla inconferenza delle affermazioni dei testi della difesa (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] ees nsore s I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] - imputato del reato di cui all'art. 6-bis comma 1, legge 401 del 1989 - ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta attendibilità dell'individuazione fotografica e alla conseguente affermazione di penale responsabilità dell'imputato; ritenuto che tali doglianze, che possono essere trattate congiuntamente, siano inammissibili perché si risolvono in una censura del merito delle valutazioni diffusamente espresse dalla Corte territoriale in stretta aderenza alle risultanze acquisite, e in una prospettazione - parimenti non consentita - di una lettura alternativa delle risultanze medesime. D'altra parte, la Corte d'Appello ha fondato l'affermazione di responsabilità sulla certa identificazione del Vigoni, effettuata da un operante che per ragioni di servizio si occupava proprio della tifoseria, sulla base delle immagini riprese all'ingresso dello stadio e al momento del lancio: sul punto, la Corte territoriale ha confermato che le immagini - pur di qualità non eccelsa - consentivano di rilevare "chiaramente" la coincidenza tra l'autore del lancio e il soggetto ritratto all'ingresso, con immagini più nitide. A tali conclusioni, tra l'altro, il Collegio anconetano è pervenuto in base ad una pluralità di elementi (corporatura, altezza, abbigliamento, nonché una "del tutto peculiare forma di barba e baffi") che non sono stati in alcun modo confutati; altrettanto immune da censure deducibili in questa sede risulta la motivazione in ordine alla inconferenza delle affermazioni dei testi della difesa (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] ees nsore s I
Sentenza Cassazione n. 44752/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris