CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 febbraio 2021
Cassazione n. 16573/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s#te le conclusioni del PG Ritenuto in fatto 1. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in data 23/2/2021 dal Tribunale di Torino, che, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiamento, per i reati di coltivazione di sostanza stupefacente di tipo marijuana, detenzione di sostanza stupefacente dello stesso tipo, detenzione di una pluralità di armi e ricettazione, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata di anni 3, mesi 11, giorni 20 di reclusione ed euro 3.200,00 di multa, a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata di anni 3 mesi 6 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa. La difesa articola i seguenti motivi di ricorso comuni ad entrambi i suoi assistiti. I) Violazione di legge e vizio di motivazione per avere il giudice erroneamente posto a carico dei ricorrenti le spese processuali e di custodia. II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 448 cod.proc.pen. La sentenza ometterebbe di motivare in ordine alla quantificazione della pena base e di specificare tutti i singoli aumenti per la continuazione. Con motivi aggiunti, tempestivamente depositati, la difesa adduce le seguenti ulteriori ragioni di doglianza. III) Questione di legittimità costituzionale dell'art. 445, comma 1, cod.proc.pen. in relazione all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede il beneficio della mancata condanna alle spese del procedimento per il c.d. patteggiamento allargato. Il rito speciale comunemente denominato "patteggiamento" ha assunto, a seguito della riforma introdotta con legge n. 134 del 2013, una duplice struttura: il patteggiamento "tradizionale", ai sensi del comma 1 dell'art. 445 cod. proc. pen., permette all'imputato e al pubblico ministero di accordarsi su una sanzione sostitutiva o pecuniaria o su di una pena detentiva che, al netto delle riduzioni fino ad un terzo, non superi due anni di reclusione soli o congiunti a pena pecuniaria; il patteggiamento "allargato", ai sensi del comma 1 dell'art. 444 cod.proc.pen., consente all'imputato e al pubblico ministero di accordarsi su una sanzione che, diminuita di un terzo, può giungere fino a cinque anni di pena detentiva sola o congiunta a pena pecuniaria. Si tratta di due articolazioni di un medesimo istituto, dotate entrambe della medesima finalità deflattiva del contenzioso, le quali, accanto ad un nucleo comune di disposizioni, che regolano la disciplina procedimentale e gli effetti, presentano differenze per quanto concerne i requisiti e i benefici. Più nello specifico, con riferimento al patteggiannento tradizionale, l'unico requisito per l'applicazione dell'istituto riguarda il massimo di pena detentiva (2 anni) sulla quale l'imputato e il pubblico ministero possono accordarsi al netto della riduzione fino ad un terzo. Non vi sono ulteriori limiti oggettivi né soggettivi, potendo l'istituto trovare applicazione non solo in relazioni ai reati considerati "gravi" ma anche ai delinquenti abituali, professionali, per tendenza o recidivi reiterati. Il patteggiamento tradizionale consente all'imputato di definire immediatamente la propria situazione processuale ed anche di godere di molteplici benefici: la sentenza di applicazione pena non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, non comporta l'irrogazione di pene accessorie e misure di sicurezza. Il reato poi è estinto se l'imputato non commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole entro il termine di cinque o di due anni, a seconda che si tratti di patteggiamento per delitto o per contravvenzione. Il patteggiamento "allargato" consente all'imputato e al pubblico ministero dì accordarsi su di una sanzione superiore a due anni, ma non oltre i cinque anni di pena detentiva al netto delle riduzioni fino ad un terzo.71T Tuttavia i benefici previsti dal codice per il patteggiamento "tradizionale" non trovano applicazione in tale fattispecie, in quanto espressamente esclusi dall'art. 445, commi 1 e 2, cod. proc. pen. Con riferimento a tale diversità di trattamento la difesa pone dubbi di legittimità costituzionale dell'istituto. Osserva, infatti, come non solo la disciplina procedimentale e gli effetti della sentenza siano comuni ad entrambe le articolazioni del medesimo istituto, ma sottolinea l'identica ratio che ha ispirato il legislatore nell'introdurre tale procedimento speciale. L'istituto volto all'applicazione della pena concordata tra le parti, osserva, è stato concepito con un intento deflattivo; a parità di fondamento giustificativo dell'istituto, non si comprende la ragione per la quale il legislatore abbia escluso che, in caso di patteggiamento "allargato", l'imputato possa avvalersi dei benefici previsti dall'art. 445 , comma 1, cod. proc. pen. Sarebbe evidente la rilevanza della questione nel presente giudizio posto che l'esclusione dello sbarramento dei due anni di reclusione consentirebbe la concessione del beneficio relativo al mancato pagamento delle spese processuali. IV) Richiesta di rinnessione alle Sezioni Unite. Il G.U.P. di Torino ha condannato, con sentenza emessa ex artt. 444 e seguenti cod. proc. pen., l'odierno ricorrente al pagamento "delle spese processuali e di custodia". Si è già detto nel motivo di doglianza precedente come la accettazione del procedimento speciale comunemente denominato patteggiamento, comporti oltre alla riduzione della pena "fino ad un terzo" (art. 444, comma 1, c.p.p.), altri considerevoli vantaggi, tra cui il venir meno della condanna al pagamento delle spese del procedimento (art. 445, comma 1, c.p.p.). La questione specifica, oggetto del presente motivo, concerne la corretta individuazione delle spese che debbano ritenersi incluse nella dizione legislativa "spese del procedimento". Più specificatamente, ci si interroga sulla inclusione, nel generico riferimento alle "spese del procedimento", di quelle concernenti il mantenimento durante la custodia cautelare. Sul punto si registra un contrasto in seno alla giurisprudenza di legittimità. Un primo orientamento ritiene che, in caso di applicazione di pena patteggiata, le spese di mantenimento dell'imputato in carcere durante la custodia cautelare debbano essere poste a carico dello stesso imputato, essendo equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ad una sentenza di condanna ("In caso di patteggiamento le spese di mantenimento in carcere dell'imputato devono essere in ogni caso poste a suo carico a prescindere dalla sanzione concordata, attesa la loro diversa natura rispetto alle spese processuali" così Sez. 3, n. 50461 del 11/11/2015, Giordano, Rv. 267282- 01; Sez. 3, n. 19103 del 19/04/2012, Vedda, Rv. 252648-01; Sez. 6, n. 17650 del 25/02/2003, Marsala e PG, Rv. 22409). Un secondo, preferibile indirizzo interpretativo, intende la locuzione in parola come comprensiva anche delle spese di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare ["In tema di patteggiamento, la previsione di cui all'art. 445 c.p.p., per la quale l'applicazione di una pena non superiore a due anni di reclusione (sola o congiunta con pena pecuniaria) non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, si estende anche alle spese di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare" così Sez. 5, n. 6787 del 01/10/2014, dep. 16/02/2015, Hysa, Rv. 262671 - 01; Sez. 4, n. 2699 del 04/12/2000 - dep. 23/01/2001, Magnetti, Rv. 217669-01]. Nella risoluzione del caso assume valenza dirimente una interpretazione letterale, oltre che logica e sistematica, della disposizione di cui al primo comma dell'art. 445 cod proc. pen. Più specificatamente, l'art. 535 cod. proc. pen. rubricato "condanna alle spese", che conseguono alla emanazione di una sentenza di condanna, indica il pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante la custodia cautelare in due diversi commi, rispettivamente il primo e il terzo, con evidente intento di differenziare le due categorie di spese. Non può negarsi che le spese processuali e quelle di mantenimento durante la custodia cautelare rappresentino due diverse species del medesimo genus "spese del procedimento". L'art. 445 cod. proc. pen., a differenza dell'art. 535 cod. proc. pen., non distingue le diverse categorie di spese, facendo appunto un generico riferimento alle "spese del procedimento". Appare evidente che se il legislatore avesse voluto differenziare le due categorie, lo avrebbe espressamente fatto, come effettivamente risulta dall'art. 535 cod.proc.pen. Data la rilevanza della questione, si chiede alla Corte di Cassazione di annullare la sentenza impugnata con specifico riguardo alle spese processuali e custodiali in accoglimento del secondo orientamento sopra esposto, ovvero, dato il contrasto giurisprudenziale che si è registrato sul punto, rimettere la questione alle Sezioni Unite a norma dell'art. 618, comma 1, cod. proc. pen. 2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Considero in diritto 1.L'impugnazione proposta è inammissibile. Quanto al pagamento delle spese processuali, l'art. 445 cod. proc. pen. prevede testualmente che la condanna al pagamento delle spese del procedimento è esclusa solo ove sia applicata una pena che non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria. La questione riguardante la prospettata illegittimità costituzionale della norma richiamata (terzo motivo di ricorso) è manifestamente infondata: è frutto di una scelta che compete al legislatore escludere i benefici di cui si tratta in relazione alle ipotesi di patteggiamento allargato. Quanto al secondo motivo di doglianza, il Tribunale, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, ha indicato in motivazione i passaggi attraverso i quali è addivenuto alla pena finale, precisando i singoli aumenti apportati a titolo di continuazione, secondo la proposta formulata dalle parti. In ordine al quarto motivo di ricorso, la sentenza ha posto legittimamente a carico del ricorrente le spese contestate, essendo pacifico che "In tema di patteggiamento, le spese di custodia cautelare in carcere vanno addebitate all'imputato anche se la pena applicata non superi i due anni di reclusione, soli o congiunti a pena detentiva, trattandosi di spese non rientranti nella categoria delle spese del procedimento in senso stretto ex art. 445 cod. proc. pen. ed essendo soggette a ripetizione, ai sensi dell'art. 204 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115" (così, da ultimo, Sez. 6, n. 46403 del 08/10/2019, [OSCURATO:PERSONA],Ry. 277409 - 01). L'opposto orientamento citato nel ricorso (Sez. 5, n. 6787 del 01/10/2014, dep. 16/02/2015, Hysa, Rv. 262671 - 01) oltre a riferirsi a condanne che riguardavano l'applicazione di una pena inferiore a due anni di reclusione è superato da tutta la conforme giurisprudenza successiva. Non è accoglibile la richiesta di rimessione della questione alle Sezioni Unite: il contrasto è stato da tempo superato dall'orientamento conforme ut supra. Peraltro, il contrasto evidenziato dalla difesa si era delineato in relazione alla diversa fattispecie della condanna contenuta nel limite di due anni, ipotesi che non riguarda il presente caso. 2. Alla inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti abbiano proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata, in considerazione delle ragioni d'inammissibilità, nella misura di euro tremila ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA], così deciso il 10 febbraio 2022 Il Consigliere