CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 maggio 2023
Cassazione n. 25027/2023
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10507-2014, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 63, presso lo studio dell’AVV. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) ; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -resistente - avverso la sentenza n. 84/15/13 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.V.A., I.R.P.E.F. ed I.R.A.P. relativamente all’anno di imposta 2005, conseguente all’imputazione alla contribuente di un reddito maggiore rispetto a quello dichiarato; che la BORRELLI impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Napolila quale, con sentenza n. 455/44/11, accolse il ricorso; che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 84/15/13, depositata il 13/03/2013 accolse parzialmente il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva – come, nonostante l’avvenuto adeguamento della contribuente agli studi di settore, (a) ben poteva l’Ufficio procedere alle riprese per cui è causa a seguito di accertamento analitico-induttivo, in conseguenza del riscontrato comportamento antieconomico della BORRELLI , emerso in sede di accesso per effetto dell’esposizione di eccessivi componenti negativi (nella specie, il costo connesso al consumo di energia elettrica) e della contestuale compressione di quelli positivi (con riscontrata “palese esiguità del reddito imponibile dichiarato”), (b) con conseguente legittimità dell’operato dell’Ufficio. Ritennero, tuttavia, i giudici di appello che, nel rideterminare il maggiore imponibile, l’Ufficio avrebbe dovuto tenere conto (1) dell’avvenuto adeguamento della contribuente agli studi di settore, nonché (2) di alcune delle deduzioni della contribuente, idonee a ridimensionare il calcolo induttivo, con conseguente riduzione “[de]gli imponibili accertati per le singole imposte (e contributi) nella misura del 35%” (cfr. sentenza impugnata, p. 2, penultimo cpv. della motivazione); che avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a 7 motivi, depositando altresì memoria ex art. 380-bis.1cod. proc. civ.; si è costituita, ai soli fine della eventuale partecipazione alla discussione orale in pubblica udienza, l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ; che a seguito dell’originaria udienza camerale fissata per il 22.2.2021, la causa, con ordinanza interlocutoria del 18.1.2022 (telematicamente comunicata alle parti in data 1.2.2022 –cfr. attestazione di Cancelleria in atti) è stata rinvia a nuovo ruolo, onde “accertare la regolarità del condono” sotteso all’istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, depositata dalla contribuente il 5.2.2021, in uno al piano di rateizzazione ed alla copia del bollettino relativo al versamento della prima rata, per effetto della dichiarata adesione alla definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018; che, nonostante il rinvio alla odierna udienza, la difesa di parte ricorrente non ha depositato (salvo una nuova istanza in data 2.5.2023, reiterativa della richiesta di estinzione del giudizio per i medesimi motivi supra esposti) alcunché, donde potere evincere che il piano di rateizzazione innanzi indicato effettivamente attenga alle riprese per cui causa né, tantomeno, alcuna precisazione in proposito è stata fornita dall’ AGENZIA DELLE ENTRATE ; che, pur non potendosi pervenire, alla luce di quanto precede, alla declaratoria di estinzione del giudizio in conformità a quanto prescritto dall’art. 6, comma 13, del cit. d.l. n. 119, cionondimeno ritiene il Collegio che le istanze depositate dalla contribuente in data 5.2.2021 e 5.2.2023 manifestino chiaramente ed inequivocabilmente il disinteresse della BORRELLI alla definizione, nel merito, del presente giudizio di legittimità, con conseguente inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente (arg. da Cass., Sez. L, 12.11.2020, n. 25625, Rv. 659543-01); che alcunché va disposto in relazione al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, essendosi l’ AGENZIA DELLE ENTRATE costituita ai soli fini della eventuale partecipazione alla discussione orale in pubblica udienza né, stante la natura della pronunzia,in relazione al raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 (arg. da Cass., Sez. 6-2, 2.7.2015, n. 13636, Rv. 635682-01, nonché da da Cass., Sez. L, 12.11.2020, n. 25625, cit.