CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 giugno 2022
Cassazione n. 30673/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Caltanissetta kiesslaa, con sentenza del 4/10/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Enna resa il 19/11/2020 che ha condannato [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 648 cpv cod. pen.. Propone ricorso l'imputato, deducendo i seguenti motivi: vizio di motivazione in relazione alla colpevolezza dell'imputato e al trattamento sanzionatorio . I motivi sono inammissibili. Va rammentato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità: il ricorrente non ha soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze, mettendo in correlazione le ragioni poste a fondamento dell'impugnazione con quelle argomentate dalla decisione impugnata. E, nel caso di specie, il motivo reativo al giudizio di responsabilità è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lettera d) cod. proc. pen. in quanto, non essendo indicato alcun elemento alla base delle censure formulate nonché mancando qualsiasi specifico riferimento alle argomentazioni del giudice di merito, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. La Corte di Appello ha ritenuto infondate le doglianze difensive sull'assenza di dolo da parte dell'imputato, osservando che questi non ha fornito alcuna giustificazione in ordine al possesso della fede nuziale sottratta alla persona offesa, così manifestando la volontà di occultarne la provenienza. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 1/06/2022 [OSCURATO:PERSONA].ssa M ;tà)[OSCURATO:PERSONA] 10 E pOSI