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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 15137/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] t Gkel:ta concluso ola.ieel.ertele Il PG conclude chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MESSINA , anche in sostituzione, con delega orale, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di COMO in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano il 24 settembre 2019 con la quale, in riforma della sentenza del Tribunale di Como del 19 giugno 2018, ha dichiarato ai sensi dell'art.469 cod. proc. pen. non doversi procedere nei confronti degli imputati, per intervenuta prescrizione del reato di associazione per delinquere, ai sensi dell'art.416 cod. pen. 2.

Il G.u.p. del Tribunale di Como all'esito dell'udienza preliminare nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] aveva emesso sentenza di n.l.p. per la parte del capo A) contrassegnata con le lett. b), c) e d), concernenti l'illegale esportazione verso la Repubblica Islamica dell'Iran (Stato verso il quale, a seguito di Accordi internazionali recepiti dall'Italia, la vendita e l'esportazione di armamenti e relativi accessori è soggetta ad embargo) di accessori di armamenti consistenti in dispositivi di puntamento ad ingrandimento ottico, perché non potevano essere considerati materiali di armamento, ai sensi dell'art. 25, comma 1, legge 9 luglio 1990 n. 185 e ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 9 aprile 2003 n. 96.

Inoltre, aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo F) di imputazione, previa derubricazione del delitto di cui all'art. 25 comma 2

I. 185/1990, originariamente contestato, in quello di tentativo di esportazione di materiale di armamento, previsto dal comma 1 della predetta norma incriminatrice, per non aver commesso il fatto.

In ordine al reato di esportazione verso la Repubblica Islamica dell'Iran (Stato verso il quale, a seguito di Accordi internazionali recepiti dall'Italia, la vendita e l'esportazione di siffatti materiali era ed è soggetta ad embargo) di una partita di respiratori subacquei marca OMG a duplice uso civile e militare ex d.lgs. n. 96/2003 del capo E), una volta esclusa l'aggravante di cui agli artt. 3 e 4

I. 146/2006, il giudice di primo grado aveva pronunciato sentenza di non luogo a procedere, ritenendo il reato estinto per prescrizione, mentre aveva condannato ciascun imputato alla pena di anni quattro di reclusione in ordine al reato di cui al capo A) di associazione per delinquere di cui all'art. 416, commi 1 e 2, cod. pen. commesso dal 2007 al 2010 a Milano ed in altre località italiane ed estere, perché si erano associati tra loro e [OSCURATO:PERSONA] allo scopo di commettere più delitti di illegale esportazione di materiali di armamento e di illegale contrattazione finalizzata alla suddetta esportazione non autorizzata di materiali a duplice uso, civile e militare, ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 9 aprile 2003, n. 96, verso l'Iran, ai sensi dell'art. 25 legge 9 luglio 1990, n. 185.3.

La Corte di appello, ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., su richiesta del Procuratore generale, senza fissare udienza, quindi senza stabilire previamente il contraddittorio tra le parti,iydichiaraVs nei confronti dei ricorrenti l'estinzione del (- g) reato di cui al capo A), osservando che, nelle more della celebrazione del procedimento di secondo grado, era maturato il termine prescrizionale e che dagli atti non emergevano elementi in forza dei quali poter assolvere nel merito gli imputati.

4.1. Con due distinti ricorsi in data 15.10.2019, i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denunciano violazione di legge perché i giudici avrebbero omesso di pronunciare la sentenza di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p., nonostante l'assenza della pluralità dei delitti fine del sodalizio, stante la riconosciuta liceità delle operazioni diverse dall'unica esportazione in Iran di una partita di respiratori subacquei a duplice uso civile e miliare, che costituisce ogetto del capo E) di imputazione per il quale il giudice di primo grado aveva già pronunciato sentenza di n.l.p. per prescrizione.

Il provvedimento impugnato sarebbe viziato per il fatto che gli imputati non avevano mai programmato la commissione di un numero indeterminato di reati, semmai soltanto un'unica esportazione verso l'Iran di materiali dual use in data 11.8.2009 (quella descritta al citato capo E), sicché mancava la pluralità dei delitti fine programmati dagli imputati che costituisce un requisito strutturale del delitto di associazione per delinquere.

4.2. Col secondo motivo di ricorso, Bon denuncia altresì la violazione dell'art.469 cod. proc. pen., per mancata celebrazione di udienza camerale previo avviso alle parti.

5. Con ordinanza n. 455 del 27/04/2021 la prima Sezione penale della Corte di cassazione sospendeva il giudizio nei confronti degli imputati e sollevava qustione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 129 , 568, corna 4, 591, comma 1, lett. a), 601, 605 e 620 cod. prc. pen. in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione nella parte in cui in caso di giudizio di appello definito con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, illegittimamente emessa in fase dibattimentale senza citazione dlele parti e senza alcuna forma di contraddittorio, consente alla Corte di cassazione, investita di rituale ricorso dell'imputato, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e non prevede invecela declaratoria di annulamnmeto della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello per il giudizio di appello nel contraddittorio delle parti.6.

Con sentenza n. 111 del 9/05/2022, la Corte costituzionale, pronunciandosi nel giudizio in oggetto, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. per violazione degli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. La denuncia di violazione della legge processuale contenuta nel secondo motivo di ricorso di Bon è fondata, sicché ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen., essendo un motivo non esclusivamente personale, giova anche all'altro ricorrente e l'altro motivo rimane assorbito.

1.1. La decisione di dichiarare l'estinzione del reato di cui al capo A) per intervenuta prescrizione è stata presa all'esito di una camera di consiglio fissata su richiesta del Procuratore generale di Milano, senza che sia stato dato avviso agli imputati ed ai rispettivi difensori ex art. 469 cod. proc. dell'udienza camerale ex art. 127 cod. proc. pen., quindi, senza la loro partecipazione.

In tal modo, la Corte territoriale non ha applicato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l'art. 469 cod. proc. pen. è applicabile anche al giudizio di appello e prescrive che al pubblico ministero ed all'imputato sia dato avviso della data di udienza, al fine di consentire loro di esporre le proprie considerazioni ed, eventualmente, di opporsi; ne consegue che l'omissione di detto avviso all'imputato e al suo difensore, incidendo sull'intervento e sull'assistenza dell'imputato, determina una nullità assoluta di ordine generale della sentenza pronunciata de plano (Sez. 1, n. 48914 del 20.11.2003, Poli, Rv. 226835; Sez. 6 n. 39318 del 21/09/2022 Russo).

Questa Corte, in particolare, con una nota sentenza resa a Sezioni Unite (Sez.

U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269809) aveva affermato il principio che nel giudizio d'appello non è consentito pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., in quanto il combinato disposto degli artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen. non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, a tale disciplina, né la pronuncia predibattimentale può essere ammessa ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., poiché l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio.Si era, nondimeno, ritenuto che il vizio di nullità, assoluta e insanabile, della sentenza, rilevabile dalla Corte di Cassazione, "ceda" a fronte di pronuncia di estinzione del reato per prescrizione correttamente identificata e dichiarata.

1.2. Il quadro di riferimento, rispetto a questi principi richiamati in ricorso, ha subito poi un'ulteriore evoluzione per effetto della suindicata pronuncia della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 111 del 5 aprile 2022, successiva alla proposta impugnazione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., per violazione degli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.

2. In forza del principio giurisprudenziale sopra evidenziato, la Corte ritiene che la sentenza impugnata debba essere annullata perché pronunciata in assenza del contraddittorio e gli atti vadano trasmessi alla Corte di appello di Milano per il prosieguo del procedimento nei confronti degli imputati ricorrenti previa fissazione di apposita udienza con notifica dell'avviso di fissazione alle parti.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] t Gkel:ta concluso ola.ieel.ertele Il PG conclude chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MESSINA , anche in sostituzione, con delega orale, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di COMO in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano il 24 settembre 2019 con la quale, in riforma della sentenza del Tribunale di Como del 19 giugno 2018, ha dichiarato ai sensi dell'art.469 cod. proc. pen. non doversi procedere nei confronti degli imputati, per intervenuta prescrizione del reato di associazione per delinquere, ai sensi dell'art.416 cod. pen. 2. Il G.u.p. del Tribunale di Como all'esito dell'udienza preliminare nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] aveva emesso sentenza di n.l.p. per la parte del capo A) contrassegnata con le lett. b), c) e d), concernenti l'illegale esportazione verso la Repubblica Islamica dell'Iran (Stato verso il quale, a seguito di Accordi internazionali recepiti dall'Italia, la vendita e l'esportazione di armamenti e relativi accessori è soggetta ad embargo) di accessori di armamenti consistenti in dispositivi di puntamento ad ingrandimento ottico, perché non potevano essere considerati materiali di armamento, ai sensi dell'art. 25, comma 1, legge 9 luglio 1990 n. 185 e ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 9 aprile 2003 n. 96. Inoltre, aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo F) di imputazione, previa derubricazione del delitto di cui all'art. 25 comma 2 I. 185/1990, originariamente contestato, in quello di tentativo di esportazione di materiale di armamento, previsto dal comma 1 della predetta norma incriminatrice, per non aver commesso il fatto. In ordine al reato di esportazione verso la Repubblica Islamica dell'Iran (Stato verso il quale, a seguito di Accordi internazionali recepiti dall'Italia, la vendita e l'esportazione di siffatti materiali era ed è soggetta ad embargo) di una partita di respiratori subacquei marca OMG a duplice uso civile e militare ex d.lgs. n. 96/2003 del capo E), una volta esclusa l'aggravante di cui agli artt. 3 e 4 I. 146/2006, il giudice di primo grado aveva pronunciato sentenza di non luogo a procedere, ritenendo il reato estinto per prescrizione, mentre aveva condannato ciascun imputato alla pena di anni quattro di reclusione in ordine al reato di cui al capo A) di associazione per delinquere di cui all'art. 416, commi 1 e 2, cod. pen. commesso dal 2007 al 2010 a Milano ed in altre località italiane ed estere, perché si erano associati tra loro e [OSCURATO:PERSONA] allo scopo di commettere più delitti di illegale esportazione di materiali di armamento e di illegale contrattazione finalizzata alla suddetta esportazione non autorizzata di materiali a duplice uso, civile e militare, ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 9 aprile 2003, n. 96, verso l'Iran, ai sensi dell'art. 25 legge 9 luglio 1990, n. 185.3. La Corte di appello, ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., su richiesta del Procuratore generale, senza fissare udienza, quindi senza stabilire previamente il contraddittorio tra le parti,iydichiaraVs nei confronti dei ricorrenti l'estinzione del (- g) reato di cui al capo A), osservando che, nelle more della celebrazione del procedimento di secondo grado, era maturato il termine prescrizionale e che dagli atti non emergevano elementi in forza dei quali poter assolvere nel merito gli imputati. 4.1. Con due distinti ricorsi in data 15.10.2019, i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denunciano violazione di legge perché i giudici avrebbero omesso di pronunciare la sentenza di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p., nonostante l'assenza della pluralità dei delitti fine del sodalizio, stante la riconosciuta liceità delle operazioni diverse dall'unica esportazione in Iran di una partita di respiratori subacquei a duplice uso civile e miliare, che costituisce ogetto del capo E) di imputazione per il quale il giudice di primo grado aveva già pronunciato sentenza di n.l.p. per prescrizione. Il provvedimento impugnato sarebbe viziato per il fatto che gli imputati non avevano mai programmato la commissione di un numero indeterminato di reati, semmai soltanto un'unica esportazione verso l'Iran di materiali dual use in data 11.8.2009 (quella descritta al citato capo E), sicché mancava la pluralità dei delitti fine programmati dagli imputati che costituisce un requisito strutturale del delitto di associazione per delinquere. 4.2. Col secondo motivo di ricorso, Bon denuncia altresì la violazione dell'art.469 cod. proc. pen., per mancata celebrazione di udienza camerale previo avviso alle parti. 5. Con ordinanza n. 455 del 27/04/2021 la prima Sezione penale della Corte di cassazione sospendeva il giudizio nei confronti degli imputati e sollevava qustione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 129 , 568, corna 4, 591, comma 1, lett. a), 601, 605 e 620 cod. prc. pen. in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione nella parte in cui in caso di giudizio di appello definito con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, illegittimamente emessa in fase dibattimentale senza citazione dlele parti e senza alcuna forma di contraddittorio, consente alla Corte di cassazione, investita di rituale ricorso dell'imputato, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e non prevede invecela declaratoria di annulamnmeto della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello per il giudizio di appello nel contraddittorio delle parti.6. Con sentenza n. 111 del 9/05/2022, la Corte costituzionale, pronunciandosi nel giudizio in oggetto, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. per violazione degli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. La denuncia di violazione della legge processuale contenuta nel secondo motivo di ricorso di Bon è fondata, sicché ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen., essendo un motivo non esclusivamente personale, giova anche all'altro ricorrente e l'altro motivo rimane assorbito. 1.1. La decisione di dichiarare l'estinzione del reato di cui al capo A) per intervenuta prescrizione è stata presa all'esito di una camera di consiglio fissata su richiesta del Procuratore generale di Milano, senza che sia stato dato avviso agli imputati ed ai rispettivi difensori ex art. 469 cod. proc. dell'udienza camerale ex art. 127 cod. proc. pen., quindi, senza la loro partecipazione. In tal modo, la Corte territoriale non ha applicato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l'art. 469 cod. proc. pen. è applicabile anche al giudizio di appello e prescrive che al pubblico ministero ed all'imputato sia dato avviso della data di udienza, al fine di consentire loro di esporre le proprie considerazioni ed, eventualmente, di opporsi; ne consegue che l'omissione di detto avviso all'imputato e al suo difensore, incidendo sull'intervento e sull'assistenza dell'imputato, determina una nullità assoluta di ordine generale della sentenza pronunciata de plano (Sez. 1, n. 48914 del 20.11.2003, Poli, Rv. 226835; Sez. 6 n. 39318 del 21/09/2022 Russo). Questa Corte, in particolare, con una nota sentenza resa a Sezioni Unite (Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269809) aveva affermato il principio che nel giudizio d'appello non è consentito pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., in quanto il combinato disposto degli artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen. non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, a tale disciplina, né la pronuncia predibattimentale può essere ammessa ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., poiché l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio.Si era, nondimeno, ritenuto che il vizio di nullità, assoluta e insanabile, della sentenza, rilevabile dalla Corte di Cassazione, "ceda" a fronte di pronuncia di estinzione del reato per prescrizione correttamente identificata e dichiarata. 1.2. Il quadro di riferimento, rispetto a questi principi richiamati in ricorso, ha subito poi un'ulteriore evoluzione per effetto della suindicata pronuncia della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 111 del 5 aprile 2022, successiva alla proposta impugnazione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., per violazione degli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. 2. In forza del principio giurisprudenziale sopra evidenziato, la Corte ritiene che la sentenza impugnata debba essere annullata perché pronunciata in assenza del contraddittorio e gli atti vadano trasmessi alla Corte di appello di Milano per il prosieguo del procedimento nei confronti degli imputati ricorrenti previa fissazione di apposita udienza con notifica dell'avviso di fissazione alle parti. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata.
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