CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14054/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I )\rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di false dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso censura la violazione della legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ascritto all'imputato; ritenuto che esso sia generico perché privo dei requisiti di specificità prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., atteso che, in presenza di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (v. pag. 2 e 3), non ha indicato in maniera sufficientemente puntuale gli elementi giuridico-fattuali che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato che, con il secondo motivo, il ricorso deduce violazione dell'art. 133 cod. pen. in relazione al trattamento sanzionatorio e alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che esso sia non consentito e manifestamente infondato, atteso che la relativa valutazione, che ha valorizzato i precedenti penali dell'imputato e le peculiari modalità della condotta, costituisce non irragionevole esplicazione di un giudizio tipicamente rimesso al giudice di merito, come tale non sindacabile in sede di legittimità in presenza di una motivazione del tutto adeguata; rilevato che, con il terzo motivo, il ricorso denunzia l'inosservanza della legge penale quanto al rigetto della richiesta di applicazione di una pena sostitutiva ex art. 20-bis cod. pen.; ritenuto che esso sia manifestamente infondato, atteso che la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 3) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili (quali la modalità della condotta e la personalità dell'imputato), esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati che si sottrae a qualunque censura in punto di logicità; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MIl consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DEpo,)1TATA thl PR 2026 « Fu (,) 4:ía Swiiis