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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 dicembre 1977

Cassazione n. 22064/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/12/1977 avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 581 commi 1-ter e 1-quater cod. proc. pen., è manifestamente infondato alla luce di quanto già ritenuto da Sez.

6. n. 3365/2024; considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato contestato e dell'applicazione della ritenuta recidiva, sono indeducibili poiché riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 23/04/2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/12/1977 avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 581 commi 1-ter e 1-quater cod. proc. pen., è manifestamente infondato alla luce di quanto già ritenuto da Sez. 6. n. 3365/2024; considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato contestato e dell'applicazione della ritenuta recidiva, sono indeducibili poiché riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23/04/2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22064/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris