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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 luglio 2022

Cassazione n. 48858/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sull'istanza di rimessione in termini proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2022 della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dell'istanza e la liquidazione delle spese come da nota depositata; sentito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento dell'istanza. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce di aver proposto ricorso nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza del 17/02/2021 della Corte di appello di Milano, che aveva condannato l'imputato per il reato di indebito utilizzo di mezzi di pagamento, e di aver appreso solo in data 4 luglio 2022 dal collega avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile, che il ricorso era stato dichiarato inammissibile all'esito di una imprecisata udienza, della quale non aveva avuto alcuna comunicazione a mezzo p.e.c.

L'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza ha determinato una grave compromissione del diritto di difesa dell'imputato, che non ha potuto far valere le proprie ragioni in sede di legittimità: chiede, pertanto, di essere restituito nel termine e che venga fissata udienza per la discussione orale.

2. Il difensore della parte civile ha presentato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto dell'istanza e la liquidazione delle spese come da nota allegata. [OSCURATO:PERSONA]

1. La richiesta di restituzione nel termine è inammissibile per manifesta infondatezza nonché per genericità.

In primo luogo, va rilevato l'improprio ricorso alla richiesta di restituzione nel termine, atteso che l'omessa notificazione al difensore dell'imputato della data dell'udienza di discussione del ricorso, cui ha fatto seguito la decisione del ricorso, dà luogo ad un errore di fatto deducibile con il ricorso straordinario (Sez. 2, n. 24809 del 24/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279493; Sez. 1, n. 40611 del 13/10/2009, Rv. 245569).

Considerato, tuttavia, che può integrare un'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che giustifica la restituzione in termini, ai sensi dell'art. 175, comma 1, cod. proc. pen., la mancata citazione per il giudizio di impugnazione dell'imputato e del suo difensore, che ne abbia di fatto impedito la partecipazione al processo, l'istanza è manifestamente infondata, risultando dall'esame degli atti, cui questa Corte ha accesso in ragione della natura processuale della violazione denunciata, che il ricorso è stato deciso in data 1 luglio 2022 e che l'avviso di fissazione dell'udienza era stato regolarmente notificato via p.e.c. al difensore istante - difensore di fiducia e domiciliatario dell'imputato- in data 11 maggio 2022 ore 15.15:58.

Ne deriva che nessuna omissione o vizio relativo alla notificazione degli atti introduttivi del giudizio si è verificato nella fattispecie né l'istante ha dedotto e documentato l'eventuale erroneità della notificazione dell'avviso ad un difensore domiciliatario diverso da quello nominato con conseguente genericità della istanza e del presupposto fondante la stessa.

All'inammissibilità della richiesta consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Il ricorrente non va, invece, condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile, in quanto la stessa ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713), il che nella fattispecie non si è verificato, stante il mero deposito della richiesta di rigetto dell'istanza e di liquidazione delle spese, come da nota contestualmente redatta.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sull'istanza di rimessione in termini proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2022 della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dell'istanza e la liquidazione delle spese come da nota depositata; sentito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento dell'istanza. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce di aver proposto ricorso nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza del 17/02/2021 della Corte di appello di Milano, che aveva condannato l'imputato per il reato di indebito utilizzo di mezzi di pagamento, e di aver appreso solo in data 4 luglio 2022 dal collega avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile, che il ricorso era stato dichiarato inammissibile all'esito di una imprecisata udienza, della quale non aveva avuto alcuna comunicazione a mezzo p.e.c. L'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza ha determinato una grave compromissione del diritto di difesa dell'imputato, che non ha potuto far valere le proprie ragioni in sede di legittimità: chiede, pertanto, di essere restituito nel termine e che venga fissata udienza per la discussione orale. 2. Il difensore della parte civile ha presentato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto dell'istanza e la liquidazione delle spese come da nota allegata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La richiesta di restituzione nel termine è inammissibile per manifesta infondatezza nonché per genericità. In primo luogo, va rilevato l'improprio ricorso alla richiesta di restituzione nel termine, atteso che l'omessa notificazione al difensore dell'imputato della data dell'udienza di discussione del ricorso, cui ha fatto seguito la decisione del ricorso, dà luogo ad un errore di fatto deducibile con il ricorso straordinario (Sez. 2, n. 24809 del 24/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279493; Sez. 1, n. 40611 del 13/10/2009, Rv. 245569). Considerato, tuttavia, che può integrare un'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che giustifica la restituzione in termini, ai sensi dell'art. 175, comma 1, cod. proc. pen., la mancata citazione per il giudizio di impugnazione dell'imputato e del suo difensore, che ne abbia di fatto impedito la partecipazione al processo, l'istanza è manifestamente infondata, risultando dall'esame degli atti, cui questa Corte ha accesso in ragione della natura processuale della violazione denunciata, che il ricorso è stato deciso in data 1 luglio 2022 e che l'avviso di fissazione dell'udienza era stato regolarmente notificato via p.e.c. al difensore istante - difensore di fiducia e domiciliatario dell'imputato- in data 11 maggio 2022 ore 15.15:58. Ne deriva che nessuna omissione o vizio relativo alla notificazione degli atti introduttivi del giudizio si è verificato nella fattispecie né l'istante ha dedotto e documentato l'eventuale erroneità della notificazione dell'avviso ad un difensore domiciliatario diverso da quello nominato con conseguente genericità della istanza e del presupposto fondante la stessa. All'inammissibilità della richiesta consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Il ricorrente non va, invece, condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile, in quanto la stessa ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713), il che nella fattispecie non si è verificato, stante il mero deposito della richiesta di rigetto dell'istanza e di liquidazione delle spese, come da nota contestualmente redatta. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell
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