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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 maggio 2023

Cassazione n. 19695/2023

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato ORDINANZA sul ricorso 17310/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] –presso il cui indirizzo PEC ha eletto domicilio - e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo PEC è elettivamente domiciliata; -controricorrente - avverso la sentenza n. 501/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 12/2/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/5/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevatoche: Con citazione del 22 dicembre 2016 [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. - in seguito S.p.A. - conveniva davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., chiedendo che fosse dichiarata la risoluzione per inadempimento della convenuta di contratti di0020noleggio -in particolare, contratto di noleggio del 21 ottobre 2009 avente per oggetto “[OSCURATO:PERSONA] in plastica riutilizzabili a sponde abbattibili per prodotti ortofrutticoli”, contratto di noleggio del 29 ottobre 2011 di “Pallet in plastica riutilizzabili” per prodotti ortofrutticoli ed altri commestibili e contratto di noleggio del 24 aprile 2012 di “Pallet in plastica riutilizzabili” per prodotti ittici - e fosse condannata la convenuta a risarcire danni patrimoniali -consistenti nella perdita di supporti noleggiati, nelle mancate movimentazioni e nella perdita di profitto per un totale di euro 3.500.000 -e danno non patrimoniale relativo alla reputazione commerciale nella misura di euro 200.000 o nella diversa somma di giustizia equitativamente liquidata.

In particolare, indicate per ciascuno dei contratti la durata del ciclo di rotazione, l’indennità dovuta per il caso di perdita o deterioramento dei supporti e le indennità dovute per il caso di rallentamenti del ciclo di rotazione, e altresì addotto che i rapporti con la convenuta costituivano circa il 30% del proprio fatturato totale, l’attrice allegavapure che, a ridosso dell’inadempimento di controparte, a questa aveva contestato un aumento dei supporti non rientranti dal suo circuito, una incontrollata diffusione sul mercato di notizie che la convenuta avrebbe a breve sostituitoPolymer quale sua fornitrice con un concorrente e diversi casi di utilizzo abusivo dei supportidi Polymer con disinteresse della controparte alla tutela della proprietà attorea, culminato nell’aprile 2015 nell’abbandono in un incustodito piazzale a Ravenna di centinaia di supportiPolymer come sarebbe stato documentato.La convenuta si costituiva tardivamente, resistendo e chiedendo, in via riconvenzionale, l’accertamento dell’inadempimento attoreo.

Nella prima memoria ex articolo 183, sesto comma, c.p.c. l’attrice replicava, chiedendo il pagamento di una fattura prodotta da controparte del 7 luglio 2015 e di ulteriori fatture del 2015, e depositava congiuntamente un lodo arbitrale che era statofrattanto pronunciato in relazione ad un altro contratto.

Nella seconda memoria, poi,l’attrice tra l’altro chiedeva pure prova testimoniale e consulenza tecnica d’ufficio contabile, depositando anche altri documenti e una perizia contabile.

Il Tribunale, senza svolgere istruttoria, pronunciava la sentenza n. 9208/2018, con cuidichiarava la risoluzione dei contratti per inadempimento della convenuta e rigettava ogni altra domanda.

Polymer proponeva appello principale - per ottenere l’accoglimento della domanda risarcitoria - e [OSCURATO:SOCIETA] appello incidentale - per ottenere la dichiarazione di risoluzione a causa dell’inadempimento diPolymer -.

Con sentenza n. 501/2020 la Corte d’appello di Milano rigettava entrambi i gravami.

Polymer ha presentato ricorso sulla base di due motivi; Ortofinsi è difeso con controricorso.

La trattazione è stata disposta ai sensi dell’articolo 380- bis.1 c.p.c.; il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni.

Entrambe le partihanno depositato memoria.

Considerato che:

1. Il primo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli articoli 163, 164 e 183 c.p.c.

Sarebbe stato “omesso l’esame dei rilievi formulati nell’atto d’appello dalla ricorrente” e comunque disattesa la giurisprudenza di legittimità sull’onere di allegazione, dichiarando che l’attuale ricorrente non aveva fornito “alcuno degli specifici elementi … di ragione della domanda ”, di cui agli articoli 163, terzo comma, n.4 e 164, quarto comma, c.p.c., i quali “avrebbero dovuto consistere sia nella esatta focalizzazione, in relazione agli articolati obblighi a suo avviso previsti in ognuno di detti negozi giuridici a carico di [OSCURATO:SOCIETA] ed alle componenti di natura quantitativa correlate alla loro violazione, nonché il riferimento ai comportamenti illeciti di ritenuta rilevanza aquiliana citati …, delle condotte di inadempimento degli obblighi in questione e degli specifici comportamenti illeciti … sia nella compiuta indicazione dei pregiudizi che si sostenevano subiti in conseguenza di tale violazione di ciascuno degli obblighi in argomento, in correlazione con ogni negozio giuridico, e dei summenzionati comportamenti illeciti, sia nella specificazione dei criteri utilizzati per la quantificazione delle somme richieste o nella menzione dei motivi per i quali in ipotesi la medesima non sarebbe stata possibile…”.

La sentenza d’appello avrebbe dunque imposto alla ricorrente “un onere di allegazione e prova” cuila normativa e la giurisprudenza nomofilattica non la obbligano, non essendo mancato fin dall’atto introduttivo “il grado di dettaglio” richiesto “circa ogni singola voce del danno lamentato, con compiuta dettagliata indicazione del relativo definitivo valore”.

Si invocano a sostegno stralci motivazionali tratti da Cass. 13328/2015, Cass.7411/2017 e Cass. 1681/2015, per giungere ad affermare che per la domanda di risarcimento di danni l’attore deve “allegare i fatti costitutivi del danno”: e ciò la ricorrente avrebbe fatto nell’atto introduttivo “indicando chiaramente che il suo pregiudizio, a seguito del totale inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA], era costituito da (a) mancate movimentazioni dei supporti noleggiati; (b) smarrimento dei supporti noleggiati, e (c) perdita di profitto.

Inoltre, quanto alla valorizzazione delle voci , avrebbe (a) indicato specificamente, per ognuno dei Contratti, la valorizzazione delle mancate movimentazioni dei prodotti, (b) indicato specificamente, per ognuno dei Contratti, il valore dell’indennizzo dovuto da [OSCURATO:SOCIETA] per ogni supporto perduto; (c) indicato l’incidenza dei Contratti sul proprio bilancio”: voci di danno poi suffragate, sotto il profilo della prova, nel termine per la prima e la seconda memoria di cui all’articolo 183, sesto comma, c.p.c.

La corte territoriale avrebbe omesso “di considerare la specifica indicazione, nelle conclusioni contenute nell’atto di citazione”, della domanda di condanna di [OSCURATO:SOCIETA] “al risarcimento delle diverse voci consistenti in danno emergente conseguente alla perdita dei supporti dell’attrice ed ai costi delle mancate movimentazioni, e di lucro cessante, in termini di perdita del profitto che Polymer avrebbe legittimamente conseguito sino alla scadenza naturale dei Contratti” per un totale di euro 3.500.000 o per la somma di giustizia, nonché al risarcimento del danno alla reputazione commerciale … in seguito alla diffusione sul mercato di notizie improprie e screditanti dell’attività dell’attrice, che si stima in un ammontare non inferiore ad Euro 200.000,00 ”.

In tal modo sarebbe stato “perfettamente delineato il thema decidendum, risolvendosi la documentazione relativa alla quantificazione dettagliata del danno al diverso thema probandum , correttamente inclusa nel materiale probatorio che accompagnava la seconda memoria … ad integrazione della documentazione già fornita in sede di atto introduttivo e prima memoria”.

Né sarebbe stato leso il diritto di difesa di controparte; al contrario il giudice d’appello non avrebbe dato “rilievo alla relazione intercorrente tra le parti, che pacificamente permetteva a [OSCURATO:SOCIETA] di conoscere nel dettaglio i fatti addebitati e il loro valore”, nonostante nella sentenza d’appello si sia dato atto del precedente giudizio arbitrale e nonostante altresì l’“allegazione in citazione, e produzione … nella stessa sede, della dichiarazione confessoria di [OSCURATO:SOCIETA] quanto alla sua cognizione dei movimenti e dei noleggi effettuati” e nonostante infine la dettagliata contestazioni di quest’ultima di tutti gli assunti dell’attuale ricorrente, “addirittura mediante una dettagliata perizia contabile in opposizione a quella proposta da [OSCURATO:PERSONA]”.

In conclusione, il giudice d’appello avrebbe realizzato “un ingiustificato diniego di giustizia”.2.

Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di fatto decisivo e discusso.

Sarebbe stato “allegato e documentato sin dall’atto introduttivo del giudizio che [OSCURATO:SOCIETA] ha lasciato derelitte ingenti quantità di supporti di pertinenza di Polymer, per lo smarrimento dei quali la ricorrente ha richiesto l’indennizzo contrattuale, in luoghi non accessibili alla ricorrente e perfino privi di sorveglianza”.

Sulla perdita di supporti, con l’atto di citazione l’attuale ricorrente aveva depositato i contratti ed esposto dettagliatamente quanto concordato a proposito dello smarrimento dei supporti noleggiati, indicando specificamente l’importo dell’indennizzo conseguente, do cumentandolo anche richiamando l’importo addebitato a controparte in un caso precedente di smarrimento.

In particolare, nell’atto di citazione Polymer avrebbe “allegato i) la negligente gestione dei supporti noleggiati …; (ii) la perdita di supporti … ; (iii) la valorizzazione dei supporti perduti” e pertanto contestato “l’accertamento in diversi casi di utilizzo abusivo dei supporti … e del totale disinteresse di [OSCURATO:SOCIETA] per la tutela delle proprietà di Polymer, culminato nell’aprile del 2015 con l’abbandono, su un piazzale non custodito e non più utilizzato da [OSCURATO:SOCIETA] a Ravenna, di centinaia di supporti”, corredandociò con documenti fotografici.

In seguito questi ultimi sarebbero stati integrati con altri documenti, e il punto sarebbe stato specificamente discusso in giudizio, in cui controparte avrebbe, pur genericamente, contestato la propria responsabilità.

Nonostante questo, a tale fatto (cui la perizia depositata dall’attuale ricorrente avrebbe attribuito un danno di euro 1.164.223 applicando indennità di smarrimento indicate nei contratti e riportate in citazione) non sarebbe stato dedicato alcun riferimento nella sentenza impugnata.

3. Va in primis rilevato che la sentenza impugnata, nelle pagine 2 e ss. (numerazione attinente esclusivamente alla parte motiva), così ha affrontato il gravame: “… esatta si rivela l’analisi formulata dal Tribunale … con riferimento alla tardività, e quindi alla inammissibilità, dell’introduzione da parte di Polymernella dialettica processuale degli elementi a suo avviso dimostrativi dei danni … A tale riguardo dovendosi sottolineare come il processo non rappresenti un luogo nel quale le parti possano inserire ad libitum nella dialettica che gli è ontologicamente connaturata gli elementi argomentativi fondanti le proprie domande e sostanzianti le proprie eccezioni, ma costituisca un agone in cui detti elementi devono essere apportati nel rigoroso rispetto, con riferimento, in particolare, al profilo temporale, della normativa processuale … al fine di garantire il rispetto del principio del contraddittorio … ed al fine di permettere al giudice … la compiuta e definitiva focalizzazione … Polymer, effettivamente, come asserito dal Tribunale …, nell’atto instaurativo del giudizio, non ha, con ciò pregiudicando la propria complessiva domanda risarcitoria vuoi di natura contrattuale vuoi di carattere extracontrattuale, fornito, a fronte di una copiosissima trattazione dei contorni dei contratti cui l’azione da essa esperitaatteneva e dell’evoluzione dei rapporti tra le parti ad essi connessa, alcuno degli specifici elementi atti a rivestire il valore di ragione della domanda … che … avrebbero dovuto consistere sia nella esatta focalizzazione, in relazione agli articolati obblighi a suo avviso previsti in ognuno di detti negozi giuridici a carico di [OSCURATO:SOCIETA] ed alle componenti di natura quantitativa correlate alla loro violazione, nonché in riferimento ai comportamenti illeciti di ritenuta rilevanza aquiliana citati in tale atto, delle condotte di inadempimento degli obblighi in questione e degli specifici comportamenti illeciti caratterizzati da detta rilevanza a quest’ultima ascrivibili, sia nella compiuta indicazione dei pregiudizi che si sostenevano subiti in conseguenza di tale violazione di ciascuno degli obblighi in argomento, in correlazione con ogni negozio giuridico, e dei summenzionati comportamenti illeciti, sia nella specificazione dei criteri utilizzati per la quantificazione delle somme richieste o nella menzione dei motivi per i quali in ipotesi la medesima non sarebbe stata possibile…”

4. Dunque, la corte territoriale condivide quel che definiscel’analisi formulata dal Tribunale … con riferimento alla tardività, e quindi alla inammissibilità, dell’introduzione da parte di Polymernella dialettica processuale degli elementi a suo avviso dimostrativi dei danni”, introducendo la sua complessa motivazione con una prima completa ratio decidendi , e specificamente con un disattendimento fondato sul rito.

La ragione in rito così enunciata è l’unica scrutinabile, per quanto affermato da S.U. 20 febbraio 2007 n. 3840: “Qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della "potestas iudicandi" in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta "ad abundantiam" nella sentenza gravata.”(conformi: S.U. 2 aprile 2007 n. 8087; Cass. sez. 5 luglio 2007 n. 15324; Cass. sez. 2, 2 maggio 2011 n. 9647;Cass. sez. 1, 1 marzo 2012 n. 3229;S.U. 17 giugno 2013 n. 15122; S.U. 30 ottobre 2013 n. 24469; Cass. sez. 3, 20 agosto 2015 n. 17004; Cass. sez. 6-5, ord. 19 dicembre 2017 n.30393; S.U. ord. 27 novembre 2019 n. 31024; Cass. sez. 1, ord. 16 giugno 2020 n. 11675; S.U. 1 febbraio 2021 n. 2155; Cass. sez. 3, ord.19 settembre 2022 n. 27388; del tutto isolate, a tacer d’altro, sono le difformi Cass. sez. 6-2, ord. 11 marzo 2022 n. 7995 e Cass. sez.

L, ord. 29 settembre 2022 n. 28364).

Non avendo,ut supra si è visto, i due motivi censurato la sentenza impugnata sotto il profilo in punto di rito che questa ha adottato quale sua prima ratio decidendi, il ricorso risulta palesemente inammissibile, assorbendo ogni altro profilo.

5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile , con conseguente condanna dellaricorrente alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l a ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di €14.000, oltre a € 200 per gli esborsi,al 15% per spese generali e agli accessori di legge .

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del la ricorrente , dell'ulteriore importo a titolo di contribu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato ORDINANZA sul ricorso 17310/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] –presso il cui indirizzo PEC ha eletto domicilio - e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo PEC è elettivamente domiciliata; -controricorrente - avverso la sentenza n. 501/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 12/2/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/5/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevatoche: Con citazione del 22 dicembre 2016 [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. - in seguito S.p.A. - conveniva davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., chiedendo che fosse dichiarata la risoluzione per inadempimento della convenuta di contratti di0020noleggio -in particolare, contratto di noleggio del 21 ottobre 2009 avente per oggetto “[OSCURATO:PERSONA] in plastica riutilizzabili a sponde abbattibili per prodotti ortofrutticoli”, contratto di noleggio del 29 ottobre 2011 di “Pallet in plastica riutilizzabili” per prodotti ortofrutticoli ed altri commestibili e contratto di noleggio del 24 aprile 2012 di “Pallet in plastica riutilizzabili” per prodotti ittici - e fosse condannata la convenuta a risarcire danni patrimoniali -consistenti nella perdita di supporti noleggiati, nelle mancate movimentazioni e nella perdita di profitto per un totale di euro 3.500.000 -e danno non patrimoniale relativo alla reputazione commerciale nella misura di euro 200.000 o nella diversa somma di giustizia equitativamente liquidata. In particolare, indicate per ciascuno dei contratti la durata del ciclo di rotazione, l’indennità dovuta per il caso di perdita o deterioramento dei supporti e le indennità dovute per il caso di rallentamenti del ciclo di rotazione, e altresì addotto che i rapporti con la convenuta costituivano circa il 30% del proprio fatturato totale, l’attrice allegavapure che, a ridosso dell’inadempimento di controparte, a questa aveva contestato un aumento dei supporti non rientranti dal suo circuito, una incontrollata diffusione sul mercato di notizie che la convenuta avrebbe a breve sostituitoPolymer quale sua fornitrice con un concorrente e diversi casi di utilizzo abusivo dei supportidi Polymer con disinteresse della controparte alla tutela della proprietà attorea, culminato nell’aprile 2015 nell’abbandono in un incustodito piazzale a Ravenna di centinaia di supportiPolymer come sarebbe stato documentato.La convenuta si costituiva tardivamente, resistendo e chiedendo, in via riconvenzionale, l’accertamento dell’inadempimento attoreo. Nella prima memoria ex articolo 183, sesto comma, c.p.c. l’attrice replicava, chiedendo il pagamento di una fattura prodotta da controparte del 7 luglio 2015 e di ulteriori fatture del 2015, e depositava congiuntamente un lodo arbitrale che era statofrattanto pronunciato in relazione ad un altro contratto. Nella seconda memoria, poi,l’attrice tra l’altro chiedeva pure prova testimoniale e consulenza tecnica d’ufficio contabile, depositando anche altri documenti e una perizia contabile. Il Tribunale, senza svolgere istruttoria, pronunciava la sentenza n. 9208/2018, con cuidichiarava la risoluzione dei contratti per inadempimento della convenuta e rigettava ogni altra domanda. Polymer proponeva appello principale - per ottenere l’accoglimento della domanda risarcitoria - e [OSCURATO:SOCIETA] appello incidentale - per ottenere la dichiarazione di risoluzione a causa dell’inadempimento diPolymer -. Con sentenza n. 501/2020 la Corte d’appello di Milano rigettava entrambi i gravami. Polymer ha presentato ricorso sulla base di due motivi; Ortofinsi è difeso con controricorso. La trattazione è stata disposta ai sensi dell’articolo 380- bis.1 c.p.c.; il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni. Entrambe le partihanno depositato memoria. Considerato che: 1. Il primo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli articoli 163, 164 e 183 c.p.c. Sarebbe stato “omesso l’esame dei rilievi formulati nell’atto d’appello dalla ricorrente” e comunque disattesa la giurisprudenza di legittimità sull’onere di allegazione, dichiarando che l’attuale ricorrente non aveva fornito “alcuno degli specifici elementi … di ragione della domanda ”, di cui agli articoli 163, terzo comma, n.4 e 164, quarto comma, c.p.c., i quali “avrebbero dovuto consistere sia nella esatta focalizzazione, in relazione agli articolati obblighi a suo avviso previsti in ognuno di detti negozi giuridici a carico di [OSCURATO:SOCIETA] ed alle componenti di natura quantitativa correlate alla loro violazione, nonché il riferimento ai comportamenti illeciti di ritenuta rilevanza aquiliana citati …, delle condotte di inadempimento degli obblighi in questione e degli specifici comportamenti illeciti … sia nella compiuta indicazione dei pregiudizi che si sostenevano subiti in conseguenza di tale violazione di ciascuno degli obblighi in argomento, in correlazione con ogni negozio giuridico, e dei summenzionati comportamenti illeciti, sia nella specificazione dei criteri utilizzati per la quantificazione delle somme richieste o nella menzione dei motivi per i quali in ipotesi la medesima non sarebbe stata possibile…”. La sentenza d’appello avrebbe dunque imposto alla ricorrente “un onere di allegazione e prova” cuila normativa e la giurisprudenza nomofilattica non la obbligano, non essendo mancato fin dall’atto introduttivo “il grado di dettaglio” richiesto “circa ogni singola voce del danno lamentato, con compiuta dettagliata indicazione del relativo definitivo valore”. Si invocano a sostegno stralci motivazionali tratti da Cass. 13328/2015, Cass.7411/2017 e Cass. 1681/2015, per giungere ad affermare che per la domanda di risarcimento di danni l’attore deve “allegare i fatti costitutivi del danno”: e ciò la ricorrente avrebbe fatto nell’atto introduttivo “indicando chiaramente che il suo pregiudizio, a seguito del totale inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA], era costituito da (a) mancate movimentazioni dei supporti noleggiati; (b) smarrimento dei supporti noleggiati, e (c) perdita di profitto. Inoltre, quanto alla valorizzazione delle voci , avrebbe (a) indicato specificamente, per ognuno dei Contratti, la valorizzazione delle mancate movimentazioni dei prodotti, (b) indicato specificamente, per ognuno dei Contratti, il valore dell’indennizzo dovuto da [OSCURATO:SOCIETA] per ogni supporto perduto; (c) indicato l’incidenza dei Contratti sul proprio bilancio”: voci di danno poi suffragate, sotto il profilo della prova, nel termine per la prima e la seconda memoria di cui all’articolo 183, sesto comma, c.p.c. La corte territoriale avrebbe omesso “di considerare la specifica indicazione, nelle conclusioni contenute nell’atto di citazione”, della domanda di condanna di [OSCURATO:SOCIETA] “al risarcimento delle diverse voci consistenti in danno emergente conseguente alla perdita dei supporti dell’attrice ed ai costi delle mancate movimentazioni, e di lucro cessante, in termini di perdita del profitto che Polymer avrebbe legittimamente conseguito sino alla scadenza naturale dei Contratti” per un totale di euro 3.500.000 o per la somma di giustizia, nonché al risarcimento del danno alla reputazione commerciale … in seguito alla diffusione sul mercato di notizie improprie e screditanti dell’attività dell’attrice, che si stima in un ammontare non inferiore ad Euro 200.000,00 ”. In tal modo sarebbe stato “perfettamente delineato il thema decidendum, risolvendosi la documentazione relativa alla quantificazione dettagliata del danno al diverso thema probandum , correttamente inclusa nel materiale probatorio che accompagnava la seconda memoria … ad integrazione della documentazione già fornita in sede di atto introduttivo e prima memoria”. Né sarebbe stato leso il diritto di difesa di controparte; al contrario il giudice d’appello non avrebbe dato “rilievo alla relazione intercorrente tra le parti, che pacificamente permetteva a [OSCURATO:SOCIETA] di conoscere nel dettaglio i fatti addebitati e il loro valore”, nonostante nella sentenza d’appello si sia dato atto del precedente giudizio arbitrale e nonostante altresì l’“allegazione in citazione, e produzione … nella stessa sede, della dichiarazione confessoria di [OSCURATO:SOCIETA] quanto alla sua cognizione dei movimenti e dei noleggi effettuati” e nonostante infine la dettagliata contestazioni di quest’ultima di tutti gli assunti dell’attuale ricorrente, “addirittura mediante una dettagliata perizia contabile in opposizione a quella proposta da [OSCURATO:PERSONA]”. In conclusione, il giudice d’appello avrebbe realizzato “un ingiustificato diniego di giustizia”.2. Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di fatto decisivo e discusso. Sarebbe stato “allegato e documentato sin dall’atto introduttivo del giudizio che [OSCURATO:SOCIETA] ha lasciato derelitte ingenti quantità di supporti di pertinenza di Polymer, per lo smarrimento dei quali la ricorrente ha richiesto l’indennizzo contrattuale, in luoghi non accessibili alla ricorrente e perfino privi di sorveglianza”. Sulla perdita di supporti, con l’atto di citazione l’attuale ricorrente aveva depositato i contratti ed esposto dettagliatamente quanto concordato a proposito dello smarrimento dei supporti noleggiati, indicando specificamente l’importo dell’indennizzo conseguente, do cumentandolo anche richiamando l’importo addebitato a controparte in un caso precedente di smarrimento. In particolare, nell’atto di citazione Polymer avrebbe “allegato i) la negligente gestione dei supporti noleggiati …; (ii) la perdita di supporti … ; (iii) la valorizzazione dei supporti perduti” e pertanto contestato “l’accertamento in diversi casi di utilizzo abusivo dei supporti … e del totale disinteresse di [OSCURATO:SOCIETA] per la tutela delle proprietà di Polymer, culminato nell’aprile del 2015 con l’abbandono, su un piazzale non custodito e non più utilizzato da [OSCURATO:SOCIETA] a Ravenna, di centinaia di supporti”, corredandociò con documenti fotografici. In seguito questi ultimi sarebbero stati integrati con altri documenti, e il punto sarebbe stato specificamente discusso in giudizio, in cui controparte avrebbe, pur genericamente, contestato la propria responsabilità. Nonostante questo, a tale fatto (cui la perizia depositata dall’attuale ricorrente avrebbe attribuito un danno di euro 1.164.223 applicando indennità di smarrimento indicate nei contratti e riportate in citazione) non sarebbe stato dedicato alcun riferimento nella sentenza impugnata. 3. Va in primis rilevato che la sentenza impugnata, nelle pagine 2 e ss. (numerazione attinente esclusivamente alla parte motiva), così ha affrontato il gravame: “… esatta si rivela l’analisi formulata dal Tribunale … con riferimento alla tardività, e quindi alla inammissibilità, dell’introduzione da parte di Polymernella dialettica processuale degli elementi a suo avviso dimostrativi dei danni … A tale riguardo dovendosi sottolineare come il processo non rappresenti un luogo nel quale le parti possano inserire ad libitum nella dialettica che gli è ontologicamente connaturata gli elementi argomentativi fondanti le proprie domande e sostanzianti le proprie eccezioni, ma costituisca un agone in cui detti elementi devono essere apportati nel rigoroso rispetto, con riferimento, in particolare, al profilo temporale, della normativa processuale … al fine di garantire il rispetto del principio del contraddittorio … ed al fine di permettere al giudice … la compiuta e definitiva focalizzazione … Polymer, effettivamente, come asserito dal Tribunale …, nell’atto instaurativo del giudizio, non ha, con ciò pregiudicando la propria complessiva domanda risarcitoria vuoi di natura contrattuale vuoi di carattere extracontrattuale, fornito, a fronte di una copiosissima trattazione dei contorni dei contratti cui l’azione da essa esperitaatteneva e dell’evoluzione dei rapporti tra le parti ad essi connessa, alcuno degli specifici elementi atti a rivestire il valore di ragione della domanda … che … avrebbero dovuto consistere sia nella esatta focalizzazione, in relazione agli articolati obblighi a suo avviso previsti in ognuno di detti negozi giuridici a carico di [OSCURATO:SOCIETA] ed alle componenti di natura quantitativa correlate alla loro violazione, nonché in riferimento ai comportamenti illeciti di ritenuta rilevanza aquiliana citati in tale atto, delle condotte di inadempimento degli obblighi in questione e degli specifici comportamenti illeciti caratterizzati da detta rilevanza a quest’ultima ascrivibili, sia nella compiuta indicazione dei pregiudizi che si sostenevano subiti in conseguenza di tale violazione di ciascuno degli obblighi in argomento, in correlazione con ogni negozio giuridico, e dei summenzionati comportamenti illeciti, sia nella specificazione dei criteri utilizzati per la quantificazione delle somme richieste o nella menzione dei motivi per i quali in ipotesi la medesima non sarebbe stata possibile…” 4. Dunque, la corte territoriale condivide quel che definiscel’analisi formulata dal Tribunale … con riferimento alla tardività, e quindi alla inammissibilità, dell’introduzione da parte di Polymernella dialettica processuale degli elementi a suo avviso dimostrativi dei danni”, introducendo la sua complessa motivazione con una prima completa ratio decidendi , e specificamente con un disattendimento fondato sul rito. La ragione in rito così enunciata è l’unica scrutinabile, per quanto affermato da S.U. 20 febbraio 2007 n. 3840: “Qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della "potestas iudicandi" in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta "ad abundantiam" nella sentenza gravata.”(conformi: S.U. 2 aprile 2007 n. 8087; Cass. sez. 5 luglio 2007 n. 15324; Cass. sez. 2, 2 maggio 2011 n. 9647;Cass. sez. 1, 1 marzo 2012 n. 3229;S.U. 17 giugno 2013 n. 15122; S.U. 30 ottobre 2013 n. 24469; Cass. sez. 3, 20 agosto 2015 n. 17004; Cass. sez. 6-5, ord. 19 dicembre 2017 n.30393; S.U. ord. 27 novembre 2019 n. 31024; Cass. sez. 1, ord. 16 giugno 2020 n. 11675; S.U. 1 febbraio 2021 n. 2155; Cass. sez. 3, ord.19 settembre 2022 n. 27388; del tutto isolate, a tacer d’altro, sono le difformi Cass. sez. 6-2, ord. 11 marzo 2022 n. 7995 e Cass. sez. L, ord. 29 settembre 2022 n. 28364). Non avendo,ut supra si è visto, i due motivi censurato la sentenza impugnata sotto il profilo in punto di rito che questa ha adottato quale sua prima ratio decidendi, il ricorso risulta palesemente inammissibile, assorbendo ogni altro profilo. 5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile , con conseguente condanna dellaricorrente alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l a ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di €14.000, oltre a € 200 per gli esborsi,al 15% per spese generali e agli accessori di legge . Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del la ricorrente , dell'ulteriore importo a titolo di contribu
Sentenza Cassazione n. 19695/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris