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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2023

Cassazione n. 42275/2023

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2018 del TRIBUNALE di PRATO91 • n i o • • r 1;, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con se enza "F! il Tribunale di Prato ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena dell'ammenda di euro 6000,00 per reati di cui agli artt. 45 comma 1, in relazione all'art. 55, comma 5, lettera a), del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e all'art. 2, comma 1, lettera a), del d.m. 15 luglio 2003 n. 388 (capo a); all'art. 64, comma 1, lettera a), in combinato disposto con l'art. 63, comma 1, e Allegato IV paragrafo 1.11.2.4, in relazione all'art. 68, comma 1, lettera b), del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (capo b); all'art. 64, comma 1, lettera d), in relazione all'art. 68, comma 1, lettera b), del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (capo c).

Rilevato che avverso la sentenza l'imputata ha proposto, tramite difensore, impugnazione qualificata come appello, innanzi alla Corte d'appello di Firenze - la quale ha trasmesso gli atti ex art. 593, comma 3, cod. proc. pen. alla Corte di cassazione - con cui chiede, con due separati motivi, in via principale, l'assoluzione dal reato per erronea valutazione del compendio probatorio e la diminuzione della pena, ritenuta eccessiva.

Considerato preliminarmente che l'impugnazione deve essere qualificata come ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., perché proposta contro sentenza non appellabile, ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., in quanto recante condanna alla sola pena dell'ammenda; che l'impugnazione è inammissibile, a nulla rilevando la disposta conversione dell'appello in ricorso per cassazione, in quanto la stesso è sottoscritto dal solo difensore, non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; che, invero, la sottoscrizione dei motivi d'impugnazione da parte del difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (ex multis, Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Rv. 258000); che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2023 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2018 del TRIBUNALE di PRATO91 • n i o • • r 1;, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con se enza "F! il Tribunale di Prato ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena dell'ammenda di euro 6000,00 per reati di cui agli artt. 45 comma 1, in relazione all'art. 55, comma 5, lettera a), del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e all'art. 2, comma 1, lettera a), del d.m. 15 luglio 2003 n. 388 (capo a); all'art. 64, comma 1, lettera a), in combinato disposto con l'art. 63, comma 1, e Allegato IV paragrafo 1.11.2.4, in relazione all'art. 68, comma 1, lettera b), del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (capo b); all'art. 64, comma 1, lettera d), in relazione all'art. 68, comma 1, lettera b), del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (capo c). Rilevato che avverso la sentenza l'imputata ha proposto, tramite difensore, impugnazione qualificata come appello, innanzi alla Corte d'appello di Firenze - la quale ha trasmesso gli atti ex art. 593, comma 3, cod. proc. pen. alla Corte di cassazione - con cui chiede, con due separati motivi, in via principale, l'assoluzione dal reato per erronea valutazione del compendio probatorio e la diminuzione della pena, ritenuta eccessiva. Considerato preliminarmente che l'impugnazione deve essere qualificata come ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., perché proposta contro sentenza non appellabile, ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., in quanto recante condanna alla sola pena dell'ammenda; che l'impugnazione è inammissibile, a nulla rilevando la disposta conversione dell'appello in ricorso per cassazione, in quanto la stesso è sottoscritto dal solo difensore, non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; che, invero, la sottoscrizione dei motivi d'impugnazione da parte del difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (ex multis, Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Rv. 258000); che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 luglio 2023 Il Consigliere estensore I
Sentenza Cassazione n. 42275/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris