CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 novembre 2025
Cassazione n. 29114/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESEZIONE LAVOROComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22623/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 13/15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -già ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore -già controricorrente- relativamente alla sentenza di [OSCURATO:PERSONA] n. 32570/2024 pubblicata il 14/12/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 22623/2021 Numero sezionale 4155/2025 Numero di raccolta generale 29114/2025 Data pubblicazione 04/11/2025 la Corte di Cassazione, con la sentenza n.32570/2024, dopo aver accolto il primo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato il secondo, ritenendo in parte qua la mancanza «in atti di una dichiarazione idonea a giustificare l’esonero dal pagamento delle spese ex art.152 disp.att. cod. proc. civ.»; [OSCURATO:PERSONA] ha proposto istanza di correzione dell’errore materia della sentenza de qua; [OSCURATO:PERSONA] la ricorrente deduce che «appare ingiusta la decisione della Suprema Corte di Cassazione, di non accoglimento del secondo motivo di ricorso, avendo la ricorrente adempiuto al precetto contenuto nell’art.152 disp. Att. c.p.c.», perché la dichiarazione de qua sarebbe stata ritualmente proposta in seno alla procura alle liti nel procedimento a quo; secondo il costante orientamento di questa Corte «l'errore materiale, suscettibile di correzione ai sensi degli artt. 287 e ss. cod. proc. civ., si sostanzia in una mera svista del giudice, sicché non incide sul contenuto concettuale della decisione, ma si concretizza in una divergenza fra l'ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica» (Cass. 25/07/2024 n.20773); nel caso in esame viene prospettata una decisione erronea, fondata su un errato apprezzamento della documentazione prodotta, e non una mera svista; deve pertanto dichiararsi la inammissibilità del ricorso; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez.un., n. 29432 del 2024 ). P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 10/10/2025. Numero registro generale 22623/2021 Numero sezionale 4155/2025 Numero di raccolta generale 29114/2025 Data pubblicazione 04/11/2025 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 22623/2021 Numero sezionale 4155/2025 Numero di raccolta generale 29114/2025 Data pubblicazione 04/11/2025