CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 giugno 2022
Cassazione n. 48856/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22 marzo 2022 emessa dalla Corte d'appello di Venezia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che l'imputato ha definito il procedimento mediante concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura senza l'osservanza di formalità, ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 585, comma 1, lett. b) e 544, comma 2, cod. proc. pen., perché tardivo. Invero, il ricorso è stato depositato in data 22 giugno 2022 a fronte di sentenza emessa il 22 marzo 2022 che prevedeva il deposito della motivazione nel termine di giorni quindici. La sentenza è stata tempestivamente depositata e dalla data del previsto deposito - cioè 6 aprile 2022 - decorreva il termine di 30 giorni per il deposito del ricorso, viceversa depositato solo il 22 giugno 2022; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] e!estensore Il r si