Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 luglio 2022

Cassazione n. 32683/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Biella aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; - che il primo motivo di ricorso - che contesta la correttezza in diritto, nonché la logicità e la coerenza della motivazione, nella parte in cui ha ritenuto il reato consumato e non tentato - è affidato a doglianze generiche e non consentite nel giudizio di legittimità, giacché dirette, attraverso una diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, al di fuori dell'allegazione di loro specifici travisamenti (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata; - che il secondo motivo di ricorso - che contesta la correttezza in diritto, nonché la logicità e la coerenza della motivazione nella parte in cui applica la recidiva - è manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale ha esposto (alle pagine 4 e 5 della sentenza) in maniera ampia, coerente e conforme agli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità i motivi che rendevano necessaria l'applicazione della contestata recidiva; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Biella aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; - che il primo motivo di ricorso - che contesta la correttezza in diritto, nonché la logicità e la coerenza della motivazione, nella parte in cui ha ritenuto il reato consumato e non tentato - è affidato a doglianze generiche e non consentite nel giudizio di legittimità, giacché dirette, attraverso una diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, al di fuori dell'allegazione di loro specifici travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata; - che il secondo motivo di ricorso - che contesta la correttezza in diritto, nonché la logicità e la coerenza della motivazione nella parte in cui applica la recidiva - è manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale ha esposto (alle pagine 4 e 5 della sentenza) in maniera ampia, coerente e conforme agli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità i motivi che rendevano necessaria l'applicazione della contestata recidiva; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 32683/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris