Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2004
ECLI:EU:T:2004:318
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
28 ottobre 2004
Cause riunite T-219/02 e T-337/02
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«Pubblico impiego — Concorso generale — Esclusione dalle prove — Bando di concorso — Limite di età»
Testo completo in spagnolo II - 0000
Oggetto:
Ricorso diretto all’annullamento delle decisioni della commissione giudicatrice del concorso COM/A/6/01 31 luglio 2001, e
della commissione giudicatrice del concorso COM/A/10/01 20 dicembre 2001, recanti esclusione della ricorrente dalle prove
dei detti concorsi in quanto essa non soddisfaceva la condizione relativa al limite di età e, in subordine, all’annullamento
delle decisioni di rigetto dei reclami amministrativi presentati dalla ricorrente avverso le decisioni delle commissioni giudicatrici
dei concorsi COM/A/6/01 e COM/A/10/01.
Decisione:
I ricorsi sono respinti. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Massime
1.
Dipendenti — Ricorso — Ricorso diretto avverso una decisione di esclusione adottata dalla commissione giudicatrice di un concorso
— Possibilità di invocare l’irregolarità del bando di concorso per impugnare la decisione di esclusione — Condizioni
([OSCURATO:PERSONA] del personale, art. 91)
2.
Dipendenti — Assunzione — Procedura di assunzione — Potere discrezionale dell’amministrazione — Sindacato giurisdizionale
— Limiti
3.
Dipendenti — Concorso — Organizzazione — Condizioni di ammissione e modalità — Potere discrezionale dell’autorità che ha il
potere di nomina — Fissazione di un limite di età — Ammissibilità
[[OSCURATO:PERSONA] del personale, artt. 27, primo comma, e 29, n. 1; allegato III, art. 1, n. 1, lett. g)]
4.
Diritto comunitario — Diritti fondamentali — [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Portata
5.
Dipendenti — Assunzione — Divieto generale di discriminazione — Fissazione di un limite di età — Ammissibilità in considerazione
degli obiettivi legittimi perseguiti
(Direttiva del Consiglio 2000/78)
6.
Dipendenti — Concorso — Esclusione dal concorso — Impossibilità, per l’interessato, di avvalersi delle condizioni di ammissione
ad altri concorsi
1. Il candidato ad un concorso può invocare, a sostegno di un ricorso diretto avverso una decisione di una commissione giudicatrice
di concorso, di escluderlo dalla partecipazione al detto concorso, motivi fondati sull’asserita irregolarità del bando di
concorso, non impugnato tempestivamente, quando esiste uno stretto collegamento tra i motivi di cui trattasi e la motivazione
della decisione impugnata.
(v. punti 45 e 47)
Riferimento: Tribunale 16 settembre 1993, causa T-60/92, Noonan/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II-911), confermata da Corte 11 agosto
1995, causa C‑448/93 P, [OSCURATO:PERSONA]/Noonan (Racc. pag. I-2321)
2. La portata del sindacato del Tribunale sulle decisioni adottate in materia di procedura di assunzione si limita, in considerazione
del potere discrezionale attribuito all’autorità che ha il potere di nomina, all’esame della regolarità dei procedimenti posti
in atto dall’amministrazione, alla verifica dell’esattezza materiale dei fatti sui quali l’amministrazione si è fondata per
adottare la sua decisione, dell’assenza di un errore manifesto di valutazione, di un errore di diritto e di uno sviamento
di potere che potrebbero viziare la decisione amministrativa.
(v. punto 59)
Riferimento: Tribunale 20 marzo 1991, causa T-1/90, Perez-[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II-143, punto 56)
3. Dall’art. 1, n. 1, lett. g), dall’allegato III allo [OSCURATO:PERSONA] discende che lo [OSCURATO:PERSONA] autorizza le istituzioni comunitarie a
stabilire liberamente, in occasione dei loro procedimenti di assunzione, sia la fissazione di un limite di età nei bandi di
concorso sia la proroga di tale limite per gli agenti che soddisfino la condizione di aver prestato un anno di servizio presso
l’istituzione. Di conseguenza, lo [OSCURATO:PERSONA] non vieta i limiti di età bensì, al contrario, introduce una facoltà il cui uso
è soggetto al potere discrezionale di ciascuna istituzione.
[OSCURATO:PERSONA] attribuisce un ampio potere discrezionale alle istituzioni in materia di organizzazione di concorsi. Infatti, fatto
salvo il rispetto delle disposizioni dello [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, degli artt. 27, primo comma, e 29, n. 1, l’autorità
che ha il potere di nomina dispone di un ampio potere discrezionale per determinare i criteri di capacità richiesti per i
posti da coprire e per determinare, in funzione dei detti criteri e nell’interesse del servizio, le condizioni e le modalità
di organizzazione di un concorso.
Tra i criteri che i procedimenti di selezione comunitaria devono soddisfare, l’art. 27 dello [OSCURATO:PERSONA] non stabilisce un obbligo
di garantire che le persone assunte siano selezionate senza distinzione di età. Per quanto concerne l’art. 29, n. 1, dello
[OSCURATO:PERSONA], il quale stabilisce il quadro generale delle procedure da seguire per coprire posti vacanti, nemmeno esso impone
nessun obbligo in tal senso.
L’esercizio del potere discrezionale che spetta alle istituzioni in materia di organizzazione di concorsi, in particolare
per quanto riguarda la determinazione di un limite di età come condizione di ammissione specifica ai concorsi, è compatibile
con le disposizioni degli artt. 27, primo comma, e 29, n. 1, dello [OSCURATO:PERSONA].
(v. punti 78 e 80-84)
Riferimento: Corte 16 ottobre 1975, causa 90/74, Deboeck/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 1123, punto 29); Tribunale 16 ottobre 1990,
causa T-132/89, Gallone/Consiglio (Racc. pag. II-549, punto 27); Tribunale 8 novembre 1990, causa T-56/89, Bataille e a./Parlamento
(Racc. pag. II-597, punto 42); Tribunale 21 novembre 2000, causa T-214/99, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I-A-257
e II-1169, punto 52)
4. [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea stabilisce un catalogo di diritti fondamentali dell’Unione europea al
fine di garantire la tutela dei diritti dei cittadini comunitari. Tuttavia, benché sia vero che la [OSCURATO:PERSONA] sia stata richiamata
in numerose occasioni del giudice comunitario quale fonte di ispirazione per il riconoscimento e la protezione dei diritti
dei cittadini e quale criterio di riferimento per i diritti garantiti nell’ordinamento giuridico comunitario, ciò non di meno,
al momento attuale (ossia, nell’ottobre del 2004), essa è una dichiarazione priva di forza giuridica vincolante.
(v. punti 87 e 88)
Riferimento: Tribunale 15 gennaio 2003, cause riunite T-377/00, T-379/00, T‑380/00, T-260/01 e T-272/01, [OSCURATO:PERSONA]
e a./[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II-1, punto 122)
5. Nel determinare i limiti di età nei procedimenti di assunzione, la [OSCURATO:PERSONA] persegue lo scopo di garantire prospettive
di carriera sia ai dipendenti destinati ad una lunga carriera al suo interno, sia a quelli assunti ad un’età più elevata,
e quello di garantire che i dipendenti svolgano la loro attività per un periodo di tempo minimo, in collegamento con i diritti
stabiliti dallo [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla pensione, ossia di mantenere l’equilibrio economico dei fondi pensionistici comunitari.
Rispetto a tali obiettivi, la determinazione è ragionevole e proporzionata. Di conseguenza, non le può essere addebitata una
violazione né del divieto generale di discriminazione, né della direttiva 2000/78, che stabilisce un quadro generale per la
parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
(v. punti 95-100)
Riferimento: Tribunale 2 marzo 2004, causa T-14/03, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I-A-43 e II-167, punto 83)
6. Non si possono invocare, a sostegno di un motivo fondato sulla violazione del principio della parità di trattamento da parte
di dipendenti di un’altra istituzione, misure adottate da un’istituzione a favore di un gruppo specifico di persone, in assenza
di qualsiasi obbligo giuridico derivante dallo [OSCURATO:PERSONA].
Parimenti, il candidato a un determinato concorso, il quale sia stato escluso dal medesimo, non può validamente avvalersi
delle condizioni di ammissione ad altri concorsi, organizzati secondo modalità diverse e miranti a scopi diversi.
(v. punti 110 e 112)
Riferimento: Corte 18 gennaio 1990, cause riunite C-193/87 e C-194/87, Maurissen e Union syndicale/Corte dei Conti (Racc.
pag. I-95, punti 26 e 27); Tribunale 3 marzo 1994, causa T-82/92, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I-A-69 e
II-237, punto 44); Tribunale 6 novembre 1997, causa T‑101/96, Wolf/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I-A-351 e II-949)