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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 13771/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento-con rinvio della sentenza impugnata.

Esaminate le conclusioni della difesa del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] che ha depositato memoria difensiva chiedendo l'accoglimento del ricorso, anche senza rinvio, in ragione del maturato termine prescrizionale.[OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione di cui all'art.116, comma 15, D.Lgs.vo 285/1992 per avere condotto un veicolo a motore senza avere conseguito la patente, con la recidiva nel biennio. [OSCURATO:PERSONA] accertato in data 22 agosto 2020.

2. La Corte di appello ha escluso che il fatto rientrasse nella disciplina abrogativa delle disposizioni penali di cui al D.Lgs. n. 8/2016, trattandosi di ipotesi tipizzata di recidiva nel biennio, riconosciuta come autonoma figura di reato ex art.1, comma 2 del suddetto decreto, e che il biennio andava computato dall'accertamento di una precedente contestazione amministrativa che, nella specie, era intervenuta in data 30 ottobre 2018 e che l'imputato non aveva impugnato in sede amministrativa, come era risultato dalla testimonianza di un agente di PG che aveva proceduto alle opportune verifiche in sede amministrativa.

Veniva esclusa la causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen. in ragione della abitualità e comunque della ripetizione della condotta inosservante del precetto e infine veniva disposta la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena per averne l'imputato già usufruito in due precedenti occasioni.

3. La difesa del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha articolato tre motivi di ricorso.

Con il primo deduce violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità in relazione agli artt.192 e 533 cod. proc. pen.

Assume, sotto un primo profilo, la violazione di legge processuale in ordine all'assunzione della testimonianza del Mar. [OSCURATO:PERSONA], di cui il primo giudice aveva disposto la integrazione attraverso l'esperimento dei propri poteri officiosi, ai sensi dell'art.441, comma 5 cod. proc. pen., onde verificare se l'illecito era stato realizzato entro il biennio rispetto ad un precedente accertamento di illecito amministrativo della stessa natura, divenuto definitivo.

Il ricorrente rileva che l'ammissione della testimonianza risultava del tutto illegittima in quanto, seppure volta a enucleare un dato storico che costituiva il presupposto della contestazione (recidiva nel biennio), consisteva in un mezzo di prova del tutto avulso dal contesto investigativo che aveva condotto alla contestazione per cui si procede, atteso che da un lato il testimone ([OSCURATO:PERSONA]) non apparteneva alla stazione dei Carabinieri che aveva proceduto all'accertamento della condotta illecita, né era stato istruito dalla Compagnia da cui il [OSCURATO:PERSONA] dipendeva, né lo stesso risultava destinatario di una delega di indagini a tal fine e, dall'altro, che il verbale di constatazione non risultava acquisito agli atti neppure a seguito della testimonianza del sottoufficiale.

Concludeva pertanto affinché fosse annullato il provvedimento impugnato in quanto il 2potere ufficioso del giudice, pure previsto dall'art.441 comma 5 cod. proc. pen., avrebbe dovuto essere ancorato al perimetro delle risultanze processuali agli atti.

Con una seconda articolazione del medesimo motivo assume anche il difetto di motivazione in ordine alla prova della recidiva nel biennio, in quanto la testimonianza del Mar. [OSCURATO:PERSONA] era risultata incompleta, equivoca, priva di riferimenti alla data di notifica del processo verbale elevato nei confronti del prevenuto e alla eventuale interposizione di atti di opposizione.

Di tale accertamento non esisteva prova documentale agli atti e lo stesso era stato richiamato sommariamente dal testimone senza indicazione della data di esecutività; denuncia, pertanto, che l'affermazione di responsabilità era stata assunta con inosservanza dei principi costituzionali e comunitari sulla presunzione di innocenza.

Con il secondo motivo di ricorso assume violazione di legge e difetto motivazionale con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen., atteso che le precedenti violazioni si connotavano per la loro valenza di illecito amministrativo e che la ripetitività della condotta non poteva che essere valutata con riferimento al caso concreto e al complesso degli altri elementi da cui desumere la lievità del fatto e del pericolo.

Con una terza articolazione assume violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento al mancato riconoscimento del beneficio delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2. Quanto alla obiettività giuridica del reato a seguito dell'intervento parzialmente abrogativo della disposizione contravvenzionale, va invero evidenziato che ai fini della qualificazione dell'illecito costituito dalla guida senza patente, commesso in data anteriore alla entrata in vigore del D.Lgs. 8/2016, la recidiva ricorre quando sia intervenuto, nel biennio antecedente al fatto, l'avvenuto definitivo accertamento giudiziale di un precedente reato della medesima specie.

Come rilevato anche nella Relazione dell'Ufficio del Massimario n. 111/01/2016, la previsione di una norma di raccordo quale l'art.5 della suddetta disciplina sulla depenalizzazione, ha avuto la funzione di eliminare ogni incertezza, escludendo che possa ritenersi che la fattispecie decada per effetto del venire meno dell'elemento costitutivo, rappresentato appunto dalla recidiva in senso tecnico penalistico, ossia per l'assenza di un illecito penale accertato e ascrivibile all'autore della nuova infrazione (sez.4, n.48779 del 21/09/2016, P.M. in proc.

S., Rv.268247; n.27398 del 6/04/2018, PM in proc.

Dedominici, Rv.273405).

Invero la suddetta disposizione non possiede solo valenza interpretativa, al fine di definire l'ambito di applicazione della fattispecie autonoma di reato, già ipotesi aggravata dell'art.116 C.d.S., quando la contravvenzione faccia seguito ad una precedente condanna per fatto 3della stessa specie.

In realtà, per i fatti commessi successivamente alla entrata in vigore del d.

Igs. 8/2016, la recidiva risulta integrata non più solo quando risulti il precedente giudiziario specifico, ma anche quando risulti una violazione amministrativa precedentemente accertata (sez.4, n.48779 del 21/09/2016, PM in proc.

S., Rv. 268247; n.27504 del 27/04/2017, P., Rv.270707), in tale modo dovendo intendersi il riferimento compiuto dall'art.5 alla "reiterazione dell'illecito depenalizzato".

3. Orbene non pare dubbio che nella specie ricorra appieno la recidiva nel biennio in ragione della precedente contestazione (avvenuta in data 31 ottobre 2018), per analoga inosservanza, che risultava definitivamente accertata per mancata opposizione nei termini, come risulta evidenziato dai giudici di merito sulla base delle emergenze processuali, non essendo peraltro necessaria la produzione di una attestazione documentale della definitività dell'accertamento del pregresso illecito, risultando sufficiente un minimo di prova come l'allegazione del verbale di contestazione, ovvero la testimonianza dell'agente di polizia giudiziaria, unitamente alla mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi contrari (sez.7, n.11916 del 14/03/2024, Udorovic, Rv.286200; Sez. 7 - ordinanza n. 30502 del 10/07/2024, Truzzi, Rv. 286879 - 01).

Le doglianze denunciate nel primo motivo di ricorso sono manifestamente infondate in quanto il ricorrente, che pure ha riconosciuto la legittimità della integrazione istruttoria operata dal giudice di primo grado ai sensi dell'art.441 comma 5 cod. proc. pen. mediante l'esame del Mar. [OSCURATO:PERSONA], ha del tutto omesso di contestare il contenuto delle circostanze riferite dal teste, come testualmente richiamate in corsivo a pag. 7 della sentenza impugnata, ma si è limitato a contraddire il dato dell'appartenenza del dichiarante alla Compagnia che aveva proceduto all'accertamento, ovvero l'esistenza di una delega al compimento di tale attività e, ancora, l'assenza in atti della prova documentale dell'intervenuto accertamento amministrativo, senza considerare che il sotto-ufficiale, nella sua qualità, era stato chiamato a testimoniare nel giudizio e, pertanto, a rendere una dichiarazione di scienza sul contenuto di atti che erano a lui noti per ragioni di servizio e che aveva riferito, coerentemente con l'editto accusatorio, che il [OSCURATO:PERSONA] nel biennio antecedente alla nuova violazione, era stato destinatario del "SPV 911037229 del 31 ottobre 2018 da parte dei colleghi del [OSCURATO:PERSONA] di Trabia.

Avverso il suddetto verbale non risultavano presenti né pagamenti né tantonneno ricorsi e lo stesso era stato già inviato alla prefettura di Palermo per l'iscrizione a ruolo, pertanto costituiva titolo definitivo".

Tali circostanze non solo sono state acquisite all'esito di una attività istruttoria che non ha formato oggetto di prova contraria, né di alcuna contestazione da parte della difesa dell'imputato, ma provengono da soggetto qualificato, delegato a riferire su quanto appreso per ragioni del proprio ufficio e la cui testimonianza è stata ritenuta pienamente attendibile da entrambi i giudici del merito e pertanto 4utilizzabile ai fini della decisione (Sez. 2, n. 28960 de/ 10/05/2017, Manca e altro, Rv. 270527-01; Sez. 3 - n. 16977 del 22/03/2022, Casanova, Rv. 283069 - 01).

4. Manifestamente infondati sono gli altri motivi di doglianza, nei termini appresso evidenziati.

4.1. In relazione al motivo concernente l'applicazione della causa di non punibilità del fatto di particolare tenuità, va osservato che, per la sua configurabilità, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessiva e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).

Poiché tale valutazione va compiuta sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno.

A tale fine, pur non potendosi riconoscere nella fattispecie il carattere dell'abitualità in senso formale, nel senso normativo indicato dall'art.131 bis comma 4 cod. pen. come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, non può non considerarsi, ai sensi della stessa disposizione, la particolare conformazione della condotta contravvenzionale ascritta, caratterizzata dalla reiterazione intrinseca dell'azione antidoverosa che, sempre ai sensi dell'art.131 bis, comma 4 cod. pen, osta al riconoscimento del beneficio (Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Rv. 286812 - 1, in ipotesi di reato di guida senza patente; Sez.6, n.20491 del 20/04/2022, M., Rv.280344; sez.1, n.1523 del 5/11/2018, Morreale, Rv.274794; sez.6, n.11780 del 21/01/2020, P., Rv.278722).

Inoltre, come è stato evidenziato dal giudice distrettuale, il [OSCURATO:PERSONA] risulta incorso in almeno altri due illeciti amministrativi della stessa specie nel corso degli anni 2015 e 2016, oltre alla contestazione amministrativa del 2018 di talchè il giudizio espresso dalla Corte distrettuale in relazione ai profili di non modesta offensività della condotta e di reiterazione dell'illecito appare complessivamente corretto, sebbene manifestato in modo implicito attraverso la valorizzazione della condotta recidivante e il riferimento ai pregressi precedenti penali del reo.

4.2. Quanto alla misura del trattamento sanzionatorio, il motivo di ricorso proposto dal ricorrente si appalesa inammissibile in quanto manifestamente infondato, atteso che le circostanze attenuanti generiche sono state escluse con motivazione non manifestamente illogica sulla base della gravità dei fatti (il ricorrente risulta proprietario di un'autovettura alla cui guida è stato fermato e contravvenzionato in molteplici occasioni nel corso degli anni, senza che egli abbia ancora conseguito la patente di guida) e degli ulteriori precedenti penali a suo carico.

Il provvedimento impugnato appare, pertanto, collocarsi nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al 5beneficio delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché a suo negativo comportamento processuale).

5. In relazione alla deduzione di intervenuta estinzione del reato per essere, medio tempore, maturato il termine prescrizionale, va evidenziato che, trattandosi di reato commesso nell'agosto 2020, valgono le regole di cui all'art.344 bis commi 2 e 3 cod. proc. pen. e che la causa di improcedibilità per il superamento della durata massima del giudizio di impugnazione non si è ancora realizzata alla data della definizione del ricorso, il quale va pertanto rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ric P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] csEpos:37batrilIL [OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa liendu 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento-con rinvio della sentenza impugnata. Esaminate le conclusioni della difesa del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] che ha depositato memoria difensiva chiedendo l'accoglimento del ricorso, anche senza rinvio, in ragione del maturato termine prescrizionale.[OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione di cui all'art.116, comma 15, D.Lgs.vo 285/1992 per avere condotto un veicolo a motore senza avere conseguito la patente, con la recidiva nel biennio. [OSCURATO:PERSONA] accertato in data 22 agosto 2020. 2. La Corte di appello ha escluso che il fatto rientrasse nella disciplina abrogativa delle disposizioni penali di cui al D.Lgs. n. 8/2016, trattandosi di ipotesi tipizzata di recidiva nel biennio, riconosciuta come autonoma figura di reato ex art.1, comma 2 del suddetto decreto, e che il biennio andava computato dall'accertamento di una precedente contestazione amministrativa che, nella specie, era intervenuta in data 30 ottobre 2018 e che l'imputato non aveva impugnato in sede amministrativa, come era risultato dalla testimonianza di un agente di PG che aveva proceduto alle opportune verifiche in sede amministrativa. Veniva esclusa la causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen. in ragione della abitualità e comunque della ripetizione della condotta inosservante del precetto e infine veniva disposta la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena per averne l'imputato già usufruito in due precedenti occasioni. 3. La difesa del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha articolato tre motivi di ricorso. Con il primo deduce violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità in relazione agli artt.192 e 533 cod. proc. pen. Assume, sotto un primo profilo, la violazione di legge processuale in ordine all'assunzione della testimonianza del Mar. [OSCURATO:PERSONA], di cui il primo giudice aveva disposto la integrazione attraverso l'esperimento dei propri poteri officiosi, ai sensi dell'art.441, comma 5 cod. proc. pen., onde verificare se l'illecito era stato realizzato entro il biennio rispetto ad un precedente accertamento di illecito amministrativo della stessa natura, divenuto definitivo. Il ricorrente rileva che l'ammissione della testimonianza risultava del tutto illegittima in quanto, seppure volta a enucleare un dato storico che costituiva il presupposto della contestazione (recidiva nel biennio), consisteva in un mezzo di prova del tutto avulso dal contesto investigativo che aveva condotto alla contestazione per cui si procede, atteso che da un lato il testimone ([OSCURATO:PERSONA]) non apparteneva alla stazione dei Carabinieri che aveva proceduto all'accertamento della condotta illecita, né era stato istruito dalla Compagnia da cui il [OSCURATO:PERSONA] dipendeva, né lo stesso risultava destinatario di una delega di indagini a tal fine e, dall'altro, che il verbale di constatazione non risultava acquisito agli atti neppure a seguito della testimonianza del sottoufficiale. Concludeva pertanto affinché fosse annullato il provvedimento impugnato in quanto il 2potere ufficioso del giudice, pure previsto dall'art.441 comma 5 cod. proc. pen., avrebbe dovuto essere ancorato al perimetro delle risultanze processuali agli atti. Con una seconda articolazione del medesimo motivo assume anche il difetto di motivazione in ordine alla prova della recidiva nel biennio, in quanto la testimonianza del Mar. [OSCURATO:PERSONA] era risultata incompleta, equivoca, priva di riferimenti alla data di notifica del processo verbale elevato nei confronti del prevenuto e alla eventuale interposizione di atti di opposizione. Di tale accertamento non esisteva prova documentale agli atti e lo stesso era stato richiamato sommariamente dal testimone senza indicazione della data di esecutività; denuncia, pertanto, che l'affermazione di responsabilità era stata assunta con inosservanza dei principi costituzionali e comunitari sulla presunzione di innocenza. Con il secondo motivo di ricorso assume violazione di legge e difetto motivazionale con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen., atteso che le precedenti violazioni si connotavano per la loro valenza di illecito amministrativo e che la ripetitività della condotta non poteva che essere valutata con riferimento al caso concreto e al complesso degli altri elementi da cui desumere la lievità del fatto e del pericolo. Con una terza articolazione assume violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento al mancato riconoscimento del beneficio delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. Quanto alla obiettività giuridica del reato a seguito dell'intervento parzialmente abrogativo della disposizione contravvenzionale, va invero evidenziato che ai fini della qualificazione dell'illecito costituito dalla guida senza patente, commesso in data anteriore alla entrata in vigore del D.Lgs. 8/2016, la recidiva ricorre quando sia intervenuto, nel biennio antecedente al fatto, l'avvenuto definitivo accertamento giudiziale di un precedente reato della medesima specie. Come rilevato anche nella Relazione dell'Ufficio del Massimario n. 111/01/2016, la previsione di una norma di raccordo quale l'art.5 della suddetta disciplina sulla depenalizzazione, ha avuto la funzione di eliminare ogni incertezza, escludendo che possa ritenersi che la fattispecie decada per effetto del venire meno dell'elemento costitutivo, rappresentato appunto dalla recidiva in senso tecnico penalistico, ossia per l'assenza di un illecito penale accertato e ascrivibile all'autore della nuova infrazione (sez.4, n.48779 del 21/09/2016, P.M. in proc. S., Rv.268247; n.27398 del 6/04/2018, PM in proc. Dedominici, Rv.273405). Invero la suddetta disposizione non possiede solo valenza interpretativa, al fine di definire l'ambito di applicazione della fattispecie autonoma di reato, già ipotesi aggravata dell'art.116 C.d.S., quando la contravvenzione faccia seguito ad una precedente condanna per fatto 3della stessa specie. In realtà, per i fatti commessi successivamente alla entrata in vigore del d. Igs. 8/2016, la recidiva risulta integrata non più solo quando risulti il precedente giudiziario specifico, ma anche quando risulti una violazione amministrativa precedentemente accertata (sez.4, n.48779 del 21/09/2016, PM in proc. S., Rv. 268247; n.27504 del 27/04/2017, P., Rv.270707), in tale modo dovendo intendersi il riferimento compiuto dall'art.5 alla "reiterazione dell'illecito depenalizzato". 3. Orbene non pare dubbio che nella specie ricorra appieno la recidiva nel biennio in ragione della precedente contestazione (avvenuta in data 31 ottobre 2018), per analoga inosservanza, che risultava definitivamente accertata per mancata opposizione nei termini, come risulta evidenziato dai giudici di merito sulla base delle emergenze processuali, non essendo peraltro necessaria la produzione di una attestazione documentale della definitività dell'accertamento del pregresso illecito, risultando sufficiente un minimo di prova come l'allegazione del verbale di contestazione, ovvero la testimonianza dell'agente di polizia giudiziaria, unitamente alla mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi contrari (sez.7, n.11916 del 14/03/2024, Udorovic, Rv.286200; Sez. 7 - ordinanza n. 30502 del 10/07/2024, Truzzi, Rv. 286879 - 01). Le doglianze denunciate nel primo motivo di ricorso sono manifestamente infondate in quanto il ricorrente, che pure ha riconosciuto la legittimità della integrazione istruttoria operata dal giudice di primo grado ai sensi dell'art.441 comma 5 cod. proc. pen. mediante l'esame del Mar. [OSCURATO:PERSONA], ha del tutto omesso di contestare il contenuto delle circostanze riferite dal teste, come testualmente richiamate in corsivo a pag. 7 della sentenza impugnata, ma si è limitato a contraddire il dato dell'appartenenza del dichiarante alla Compagnia che aveva proceduto all'accertamento, ovvero l'esistenza di una delega al compimento di tale attività e, ancora, l'assenza in atti della prova documentale dell'intervenuto accertamento amministrativo, senza considerare che il sotto-ufficiale, nella sua qualità, era stato chiamato a testimoniare nel giudizio e, pertanto, a rendere una dichiarazione di scienza sul contenuto di atti che erano a lui noti per ragioni di servizio e che aveva riferito, coerentemente con l'editto accusatorio, che il [OSCURATO:PERSONA] nel biennio antecedente alla nuova violazione, era stato destinatario del "SPV 911037229 del 31 ottobre 2018 da parte dei colleghi del [OSCURATO:PERSONA] di Trabia. Avverso il suddetto verbale non risultavano presenti né pagamenti né tantonneno ricorsi e lo stesso era stato già inviato alla prefettura di Palermo per l'iscrizione a ruolo, pertanto costituiva titolo definitivo". Tali circostanze non solo sono state acquisite all'esito di una attività istruttoria che non ha formato oggetto di prova contraria, né di alcuna contestazione da parte della difesa dell'imputato, ma provengono da soggetto qualificato, delegato a riferire su quanto appreso per ragioni del proprio ufficio e la cui testimonianza è stata ritenuta pienamente attendibile da entrambi i giudici del merito e pertanto 4utilizzabile ai fini della decisione (Sez. 2, n. 28960 de/ 10/05/2017, Manca e altro, Rv. 270527-01; Sez. 3 - n. 16977 del 22/03/2022, Casanova, Rv. 283069 - 01). 4. Manifestamente infondati sono gli altri motivi di doglianza, nei termini appresso evidenziati. 4.1. In relazione al motivo concernente l'applicazione della causa di non punibilità del fatto di particolare tenuità, va osservato che, per la sua configurabilità, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessiva e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). Poiché tale valutazione va compiuta sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno. A tale fine, pur non potendosi riconoscere nella fattispecie il carattere dell'abitualità in senso formale, nel senso normativo indicato dall'art.131 bis comma 4 cod. pen. come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, non può non considerarsi, ai sensi della stessa disposizione, la particolare conformazione della condotta contravvenzionale ascritta, caratterizzata dalla reiterazione intrinseca dell'azione antidoverosa che, sempre ai sensi dell'art.131 bis, comma 4 cod. pen, osta al riconoscimento del beneficio (Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Rv. 286812 - 1, in ipotesi di reato di guida senza patente; Sez.6, n.20491 del 20/04/2022, M., Rv.280344; sez.1, n.1523 del 5/11/2018, Morreale, Rv.274794; sez.6, n.11780 del 21/01/2020, P., Rv.278722). Inoltre, come è stato evidenziato dal giudice distrettuale, il [OSCURATO:PERSONA] risulta incorso in almeno altri due illeciti amministrativi della stessa specie nel corso degli anni 2015 e 2016, oltre alla contestazione amministrativa del 2018 di talchè il giudizio espresso dalla Corte distrettuale in relazione ai profili di non modesta offensività della condotta e di reiterazione dell'illecito appare complessivamente corretto, sebbene manifestato in modo implicito attraverso la valorizzazione della condotta recidivante e il riferimento ai pregressi precedenti penali del reo. 4.2. Quanto alla misura del trattamento sanzionatorio, il motivo di ricorso proposto dal ricorrente si appalesa inammissibile in quanto manifestamente infondato, atteso che le circostanze attenuanti generiche sono state escluse con motivazione non manifestamente illogica sulla base della gravità dei fatti (il ricorrente risulta proprietario di un'autovettura alla cui guida è stato fermato e contravvenzionato in molteplici occasioni nel corso degli anni, senza che egli abbia ancora conseguito la patente di guida) e degli ulteriori precedenti penali a suo carico. Il provvedimento impugnato appare, pertanto, collocarsi nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al 5beneficio delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché a suo negativo comportamento processuale). 5. In relazione alla deduzione di intervenuta estinzione del reato per essere, medio tempore, maturato il termine prescrizionale, va evidenziato che, trattandosi di reato commesso nell'agosto 2020, valgono le regole di cui all'art.344 bis commi 2 e 3 cod. proc. pen. e che la causa di improcedibilità per il superamento della durata massima del giudizio di impugnazione non si è ancora realizzata alla data della definizione del ricorso, il quale va pertanto rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ric P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] csEpos:37batrilIL [OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa liendu 6
Decreto Cassazione n. 13771/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris