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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 gennaio 2024

Cassazione n. 37022/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 17652_24 rilevato che, con un unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto il vizio di illogicità della motivazione nella ricostruzione del fatto-reato (in sintesi, si duole la difesa del ricorrente in quanto i giudici di appello non avrebbero reso alcuna motivazione circa la difformità delle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] che, sentito unalrima volta nel marzo 2021, avrebbe riferito una circostanza diversa da quella oggetto delle dichiarazioni successivamente rese ai sensi dell'art 603, cod. proc. pen., in data 24 gennaio 2024; segnatamente, la difformità tra le due dichiarazioni - ossia se il ricorrente si trovasse in viale della [OSCURATO:PERSONA] come sostenuto nell'ultima dichiarazione, ovvero in piazza [OSCURATO:PERSONA] II, come invece riferito nella prima occasione - assume rilievo dirimente sul giudizio di responsabilità penale; poiché, infatti, il ricorrente è stato condannato per aver contravvenuto al Daspo "urbano" con cui il questore di Palermo vietava al medesimo "di accedere e stazionare nell'area del viale della [OSCURATO:PERSONA], compresi i punti di intersezione del predetto viale con [OSCURATO:PERSONA] da un parte e [OSCURATO:PERSONA] II dall'altra", secondo la difesa il divieto sarebbe stato circoscritto soltanto ai luoghi sopra indicati, dove l'indicazione della "intersezione con" serviva a delimitare l'ampiezza stradale del divieto imposto al ricorrente ma non ad imporre il divieto di accedere e stazionare nelle due piazze sopra indicate; alla luce di quanto sopra, i giudici avrebbero dovuto motivare sulla difformità tra le due dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], posto che se si facesse riferimento alla prima di esse il fatto non integrerebbe il reato in quanto la presenza del ricorrente era stata indicata in piazza [OSCURATO:PERSONA] II, sicché, dunque, il non aver preso posizione su quale delle due versioni fosse quella credibile inficerebbe la sentenza impugnata, che non avrebbe tenuto conto del fatto che la seconda dichiarazione era stata resa a distanza di 3 anni dalla precedente e di ben 5 anni dai fatti, senza dunque nessuna valutazione in ordine all'attendibilità del teste); ritenuto che tale unico motivo deve essere dichiarato inammissibile sia perché costituito da mere doglianze in punto di fatto sia, comunque, perché manifestamente infondato in quanto inerente ad un asserito vizio motivazionale non emergente dal provvedimento impugnato (si v., in particolare, quanto argomentato dalla sentenza impugnata che, dopo aver premesso che il ricorrente era stato destinatario del provvedimento di "Daspo urbano dal 19.01.2019 per la durata di un anno, era stato sorpreso a svolgere l'attività di posteggiatore abusivo in via della [OSCURATO:PERSONA] a Palermo il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; i giudici di appello, confutando in particolare l'identico motivo di appello, replicato in sede di legittimità senza alcun apprezzabile elemento di novità critica, hanno evidenziato come la responsabilità del ricorrente fosse di intuitiva evidenza, in quanto lo stesso si trovava in viale della [OSCURATO:PERSONA] a svolgere l'attività di posteggiatore abusivo, ossia in una zona che gli era espressamente preclusa, come risultante dal provvedimento del questore di Palermo che gli vietava "di accedere e stazionare nell'area del viale della [OSCURATO:PERSONA], compresi i punti di intersezione del predetto viale con [OSCURATO:PERSONA] da una parte e [OSCURATO:PERSONA] II dall'altra", circostanza confermata dal teste [OSCURATO:PERSONA], sentito all'udienza svoltasi davanti alla Corte d'appello); ritenuto che, alla stregua di tale apparato argomentativo, le doglianze difensive non hanno pregio posto che, proprio dai verbali stenotipici, allegati correttamente dalla difesa in ossequio al principio dell'autosufficienza in ragione dell'eccezione sollevata, emerge chiaramente che all'ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA], il teste [OSCURATO:PERSONA] aveva chiaramente affermato che "a piazza [OSCURATO:PERSONA] II nei pressi quali (da intendersi evidentemente per "quasi", come chiarito dallo stesso teste nel corso delle successive dichiarazioni del gennaio 2024 n.d.r.) dell'intersezione con [OSCURATO:PERSONA]" la pattuglia aveva individuato il ricorrente intento a svolgere l'attività di parcheggiatore abusivo, in violazione del divieto di Daspo urbano sopra indicato, circostanza poi chiarita dallo stesso teste, risentito ex art. 603, cod. proc. pen. all'ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel corso della quale, a specifica domanda del presidente del collegio, a pag. 4 del verbale stenotipico si legge chiaramente come il punto in cui venne individuato il ricorrente fosse proprio la "su viale [OSCURATO:PERSONA], .....dove, peraltro, sussiste anche una fermata dell'autobus "Amat".

Parliamo della carreggiata in direzione di "[OSCURATO:PERSONA]", quindi, su. .quasi all'intersezione con [OSCURATO:PERSONA] II..."; ritenuto, pertanto, che le doglianze difensive, fondate su un supposto travisamento probatorio, non hanno all'evidenza pregio, essendo comunque evidente che il ricorrente si trovasse in un punto ricadente nel divieto impostogli dal Daspo urbano, non emergendo pertanto il dedotto travisamento che, in realtà, è frutto della personale esegesi difensiva del contenuto del provvedimento del questore piuttosto che rappresentare una reale difformità tra quanto riferito dal teste nelle due occasioni, il quale, in entrambe, ha collocato la presenza del ricorrente nella "intersezione" tra viale della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] II (udienza gennaio 2024) o, il che è lo stesso, nella "intersezione" tra [OSCURATO:PERSONA] II e viale della [OSCURATO:PERSONA] (udienza marzo 2021), trattandosi, in entrambi i casi, di punto che gli era interdetto dal provvedimento del questore, che infatti vietava al medesimo "di accedere e stazionare nell'area del viale della [OSCURATO:PERSONA], compresi i punti di intersezione del predetto viale con [OSCURATO:PERSONA] da una parte e [OSCURATO:PERSONA] 11 dall'altra"; ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 17652_24 rilevato che, con un unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto il vizio di illogicità della motivazione nella ricostruzione del fatto-reato (in sintesi, si duole la difesa del ricorrente in quanto i giudici di appello non avrebbero reso alcuna motivazione circa la difformità delle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] che, sentito unalrima volta nel marzo 2021, avrebbe riferito una circostanza diversa da quella oggetto delle dichiarazioni successivamente rese ai sensi dell'art 603, cod. proc. pen., in data 24 gennaio 2024; segnatamente, la difformità tra le due dichiarazioni - ossia se il ricorrente si trovasse in viale della [OSCURATO:PERSONA] come sostenuto nell'ultima dichiarazione, ovvero in piazza [OSCURATO:PERSONA] II, come invece riferito nella prima occasione - assume rilievo dirimente sul giudizio di responsabilità penale; poiché, infatti, il ricorrente è stato condannato per aver contravvenuto al Daspo "urbano" con cui il questore di Palermo vietava al medesimo "di accedere e stazionare nell'area del viale della [OSCURATO:PERSONA], compresi i punti di intersezione del predetto viale con [OSCURATO:PERSONA] da un parte e [OSCURATO:PERSONA] II dall'altra", secondo la difesa il divieto sarebbe stato circoscritto soltanto ai luoghi sopra indicati, dove l'indicazione della "intersezione con" serviva a delimitare l'ampiezza stradale del divieto imposto al ricorrente ma non ad imporre il divieto di accedere e stazionare nelle due piazze sopra indicate; alla luce di quanto sopra, i giudici avrebbero dovuto motivare sulla difformità tra le due dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], posto che se si facesse riferimento alla prima di esse il fatto non integrerebbe il reato in quanto la presenza del ricorrente era stata indicata in piazza [OSCURATO:PERSONA] II, sicché, dunque, il non aver preso posizione su quale delle due versioni fosse quella credibile inficerebbe la sentenza impugnata, che non avrebbe tenuto conto del fatto che la seconda dichiarazione era stata resa a distanza di 3 anni dalla precedente e di ben 5 anni dai fatti, senza dunque nessuna valutazione in ordine all'attendibilità del teste); ritenuto che tale unico motivo deve essere dichiarato inammissibile sia perché costituito da mere doglianze in punto di fatto sia, comunque, perché manifestamente infondato in quanto inerente ad un asserito vizio motivazionale non emergente dal provvedimento impugnato (si v., in particolare, quanto argomentato dalla sentenza impugnata che, dopo aver premesso che il ricorrente era stato destinatario del provvedimento di "Daspo urbano dal 19.01.2019 per la durata di un anno, era stato sorpreso a svolgere l'attività di posteggiatore abusivo in via della [OSCURATO:PERSONA] a Palermo il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; i giudici di appello, confutando in particolare l'identico motivo di appello, replicato in sede di legittimità senza alcun apprezzabile elemento di novità critica, hanno evidenziato come la responsabilità del ricorrente fosse di intuitiva evidenza, in quanto lo stesso si trovava in viale della [OSCURATO:PERSONA] a svolgere l'attività di posteggiatore abusivo, ossia in una zona che gli era espressamente preclusa, come risultante dal provvedimento del questore di Palermo che gli vietava "di accedere e stazionare nell'area del viale della [OSCURATO:PERSONA], compresi i punti di intersezione del predetto viale con [OSCURATO:PERSONA] da una parte e [OSCURATO:PERSONA] II dall'altra", circostanza confermata dal teste [OSCURATO:PERSONA], sentito all'udienza svoltasi davanti alla Corte d'appello); ritenuto che, alla stregua di tale apparato argomentativo, le doglianze difensive non hanno pregio posto che, proprio dai verbali stenotipici, allegati correttamente dalla difesa in ossequio al principio dell'autosufficienza in ragione dell'eccezione sollevata, emerge chiaramente che all'ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA], il teste [OSCURATO:PERSONA] aveva chiaramente affermato che "a piazza [OSCURATO:PERSONA] II nei pressi quali (da intendersi evidentemente per "quasi", come chiarito dallo stesso teste nel corso delle successive dichiarazioni del gennaio 2024 n.d.r.) dell'intersezione con [OSCURATO:PERSONA]" la pattuglia aveva individuato il ricorrente intento a svolgere l'attività di parcheggiatore abusivo, in violazione del divieto di Daspo urbano sopra indicato, circostanza poi chiarita dallo stesso teste, risentito ex art. 603, cod. proc. pen. all'ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel corso della quale, a specifica domanda del presidente del collegio, a pag. 4 del verbale stenotipico si legge chiaramente come il punto in cui venne individuato il ricorrente fosse proprio la "su viale [OSCURATO:PERSONA], .....dove, peraltro, sussiste anche una fermata dell'autobus "Amat". Parliamo della carreggiata in direzione di "[OSCURATO:PERSONA]", quindi, su. .quasi all'intersezione con [OSCURATO:PERSONA] II..."; ritenuto, pertanto, che le doglianze difensive, fondate su un supposto travisamento probatorio, non hanno all'evidenza pregio, essendo comunque evidente che il ricorrente si trovasse in un punto ricadente nel divieto impostogli dal Daspo urbano, non emergendo pertanto il dedotto travisamento che, in realtà, è frutto della personale esegesi difensiva del contenuto del provvedimento del questore piuttosto che rappresentare una reale difformità tra quanto riferito dal teste nelle due occasioni, il quale, in entrambe, ha collocato la presenza del ricorrente nella "intersezione" tra viale della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] II (udienza gennaio 2024) o, il che è lo stesso, nella "intersezione" tra [OSCURATO:PERSONA] II e viale della [OSCURATO:PERSONA] (udienza marzo 2021), trattandosi, in entrambi i casi, di punto che gli era interdetto dal provvedimento del questore, che infatti vietava al medesimo "di accedere e stazionare nell'area del viale della [OSCURATO:PERSONA], compresi i punti di intersezione del predetto viale con [OSCURATO:PERSONA] da una parte e [OSCURATO:PERSONA] 11 dall'altra"; ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa
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